§ 94.1.25a - L. 11 febbraio 1958, n. 340.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:11/02/1958
Numero:340


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica, è autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva dell'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore
Art. 3.      Alla spesa di lire 9.550.000 derivante, per l'esercizio finanziario 1956-57, dalla partecipazione italiana all'Unione Latina, si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 627 [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio


§ 94.1.25a - L. 11 febbraio 1958, n. 340. [1]

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954.

(G.U. 18 aprile 1958, n. 94)

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica, è autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva dell'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

          Art. 3.

     Alla spesa di lire 9.550.000 derivante, per l'esercizio finanziario 1956-57, dalla partecipazione italiana all'Unione Latina, si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     COMPOSIZIONE E FINI DELL'UNIONE LATINA

     Convenzione istitutiva dell'Unione Latina

 

     Gli Stati firmatari della presente Convenzione:

     Coscienti della missione che spetta ai popoli latini nell'evoluzione delle idee, nel perfezionamento morale e nel progresso materiale del mondo;

     Fedeli ai valori spirituali su cui si fonda la loro civiltà umanistica e cristiana;

     Uniti da un comune destino e aderendo agli stessi principi di pace e di giustizia sociale, di rispetto della dignità e della libertà della persona umana, come pure dell'indipendenza e dell'integrità delle Nazioni;

     Confidando nella solidarietà creata e mantenuta dai comuni ideali e precedenti storici tra i popoli che fondano su di essi la loro politica;

     Decidono di unire i loro sforzi per garantire la completa attuazione delle loro aspirazioni culturali per contribuire così al consolidamento della pace, al costante perfezionamento morale e al progresso materiale della Umanità;

     E a tale fine fondano l'Unione Latina.

 

     COMPOSIZIONE E FINI DELL'UNIONE LATINA

 

     Articolo primo

     L'Unione Latina è costituita dagli Stati di lingua e di cultura d'origine latina che firmino e ratificano la presente Convenzione o vi aderiscano nelle debite forme.

 

     Articolo II

     I fini dell'Unione Latina sono:

     a) promuovere la massima cooperazione intellettuale fra gli Stati aderenti a rafforzare i vincoli spirituali e morali che li uniscono;

     b) promuovere e diffondere i valori del comune patrimonio culturale;

     c) conseguire una migliore conoscenza reciproca di caratteri, delle istituzioni e delle necessità specifiche di ogni popolo latino;

     d) porre i valori morali e spirituali della latinità al servizio delle relazioni internazionali per ottenere una più grande comprensione e cooperazione fra le nazioni ed una maggiore prosperità dei popoli

 

     ACCORDI INTERNAZIONALI

 

     Articolo III

     Per assicurare nel modo migliore l'attuazione del suo programma, l'Unione Latina potrà concludere accordi particolari:

     a) con uno Stato membro;

     b) con uno Stato non membro;

     c) con ogni Organizzazione o Istituzione internazionale e intergovernativa atta a collaborare allo sviluppo dei programma dell'Unione Latina.

 

     PERSONALITÀ GIURIDICA

 

     Articolo IV

     Gli Stati membri, nei limiti delle loro rispettive sovranità e legislazioni, riconoscono all'Unione Latina la personalità giuridica necessaria al completo esercizio delle funzioni come è determinato dalla presente Convenzione.

 

     ORGANI

 

     Articolo V

     Gli organi principali dell'Unione Latina sono:

     I. Il Congresso;

     II. Il Consiglio esecutivo;

     III. Il Segretario.

     Il Congresso potrà istituire inoltre gli organi ausiliari che ritenesse necessari.

 

     IL CONGRESSO

 

     Articolo VI

     1. Il Congresso e composto dai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Latina.

     2. Il Governo di ogni Stato membro nominerà una delegazione composta di rappresentanti in numero non superiore a cinque.

     3. Il Segretario Generale dell'Unione eserciterà le funzioni di Segretario generale del Congresso.

 

     Articolo VII

     1. Il Congresso si riunirà ogni due anni in sessione ordinaria nel luogo e alla data da esso stabiliti.

     2. Si riunirà in sessione straordinaria quando sia convocato dal Consiglio esecutivo nei casi previsti dall'articolo XV lettera 1) e nel luogo stabilito dal Consiglio stesso.

 

     Articolo VIII

     1. Ogni Delegazione dispone di un voto nel Congresso ed in ognuno dei suoi organi ausiliari.

     2. Una Delegazione non può rappresentarne un'altra, ne votare al suo posto.

     3. Gli osservatori non hanno diritto al voto.

 

     Articolo IX

     Il Congresso ed i suoi organi prendono le decisioni a maggioranza delle Delegazioni presenti e votanti, salvo quanto disposto dall'articolo X.

 

     Articolo X

     Le decisioni del Congresso verranno prese dalla maggioranza dei due terzi delle Delegazioni presenti e votanti nei seguenti casi:

     a) approvazione dei progetti degli accordi internazionali previsti dall'articolo III;

     b) approvazione del bilancio dell'Unione Latina.

     I contributi degli Stati membri che costituiscono questa maggioranza dovranno rappresentare almeno il cinquanta per cento dei contributi dell'Unione:

     c) cambiamento della Sede;

     d) approvazione di ogni progetto di emendamento alle disposizioni della presente Convenzione.

 

     Articolo XI

     Il Congresso è competente per:

     a) elaborare e approvare il proprio regolamento interno;

     b) determinare l'orientamento generale delle attività; dell'Unione Latina e approvazione il programma di lavoro per ogni biennio;

     c) stabilire il bilancio dell'Unione, il contribuito finanziario di ogni Stato membro e la moneta in cui dovranno farsi i pagamenti;

     d) proclamare membri dell'Unione Latina gli Stati che avranno ratificato la presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore o vi avranno successivamente aderito;

     e) eleggere gli Stati che compongono il Consiglio esecutivo;

     f) nominare il Segretario generale dell'Unione e approvare l'organizzazione del Segretariato e degli organi che ne dipendono;

     g) esaminare i rapporti del Consiglio esecutivo, del Segretariato e degli Stati membri;

     h) proporre agli Stati membri progetti d'interesse generale che dovranno essere attuati nei rispettivi territori;

     i) approvare gli accordi che l'Unione Latina avesse a concludere in conformità all'articolo III.

 

     Articolo XII

     Il Congresso potrà invitare alle sue sessioni, sia ordinarie che straordinarie, in qualità di Osservatori, gli Stati che non appartengono all'Unione Latina e le Organizzazioni o Istituzioni Internazionali che possono contribuire all'attuazione del programma dell'Unione.

 

     IL CONSIGLIO ESECUTIVO

 

     Articolo XIII

     1. Il Consiglio esecutivo si compone di dieci Stati membri, eletti per quattro anni.

     2. Il Consiglio esecutivo è rinnovabile per metà ogni due anni.

     3. Il Congresso elegge gli Stati che dovranno far parte del Consiglio esecutivo nella proporzione di quattro Stati europei e di sei americani, procurando di assicurare, per quanto possibile, un'equa distribuzione geografica.

     4. Gli Stati membri del Consiglio esecutivo saranno rieleggibili.

     5. Gli Stati eletti nomineranno i loro rappresentanti nel Consiglio.

     6. Il Consiglio, ogni due anni, eleggerà fra i suoi membri, a turno, un presidente il cui voto sarà decisivo in caso di parità di voti.

     7. Il Segretario generale dell'Unione esercita le funzioni di Segretario generale del Consiglio.

 

     Articolo XIV

     1. Il Consiglio esecutivo si riunirà, almeno una volta all'anno, in sessione ordinaria, nel luogo da esso stesso scelto, tenendo conto delle raccomandazioni del Congresso.

     2. Il Consiglio esecutivo potrà essere convocato dal suo Presidente in sessione straordinaria, sia per decisione del Presidente stesso, sia a richiesta di un terzo dei suoi membri.

     3. Il Presidente del Consiglio fisserà il luogo in cui dovranno tenersi le sessioni straordinarie.

 

     Articolo XV

     Il Consiglio esecutivo è competente per:

     a) redigere il proprio regolamento interno, sotto riserva dell'approvazione del Congresso;

     b) sottoporre all'approvazione del Congresso la struttura e le norme che regolano il funzionamento del Segretariato dell'Unione;

     c) fare eseguire dal Segretariato le risoluzioni del Congresso e quelle sue proprie, in armonia con le direttive che a tal fine avrà stabilite;

     d) mantenersi in contatto frequente, per i debiti tramite, con gli Stati membri e le Commissioni nazionali al fine di prestar loro ogni necessario aiuto per l'attuazione dei loro compiti nel quadro del programma dell'Unione;

     e) preparare, almeno sei mesi prima di ogni Congresso, l'ordine del giorno, il programma di lavoro e il progetto di bilancio che dovranno essere presentati al Congresso stesso;

     f) sottoporre all'approvazione del Congresso i progetti degli accordi previsti dall'articolo III;

     g) sottoporre all'approvazione del Congresso, o, in caso di urgenza, a quella degli Stati membri, l'accettazione di donazioni, legati e sovvenzioni provenienti da governi, enti pubblici o privati, o da persone private, e destinati all'attuazione del suo programma;

     h) concedere borse di studio agli artisti, agli scienziati, ai professori, agli studenti, ai tecnici e ai lavoratori dei vari paesi latini;

     i) convocare in sessione straordinaria il Congresso, in caso di urgenza. Tale convocazione potrà essere l'atta, sia a richiesta della maggioranza degli Stati membri dell'Unione, sia per decisione dei due terzi dei membri del Consiglio.

 

     IL SEGRETARIATO

 

     Articolo XVI

     1. Il Segretariato dell'Unione Latina comprende tutti i servizi amministrativi e tecnici dell'Unione.

     2. Esso sarà diretto da un Segretario generale nominato dal Congresso per un periodo di quattro anni.

     3. Il Segretario generale uscente potrà essere riconfermato.

 

     Articolo XVII

     Il Segretario generale è competente per:

     a) assicurare l'attuazione di tutte le risoluzioni dei Congresso e del Consiglio esecutivo dell'Unione Latina;

     b) nominare il personale del Segretariato e di tutti gli organi dallo stesso dipendenti, in conformità alle norme stabilite dal Consiglio esecutivo;

     c) sottoporre annualmente al Consiglio esecutivo il rapporto amministrativo ed il bilancio consuntivo dell'Unione;

     d) organizzare e dirigere un servizio di pubblicazioni e informazioni concernenti le attività generali dell'Unione Latina;

     e) assicurare il più stretto coordinamento possibile tra tutti gli Organi e i Servizi dell'Unione Latina e provvedere al collegamento con gli Stati Membri e le Commissioni Nazionali;

     f) organizzare al centro i servizi tecnici necessari per gli scambi culturali tra i Paesi Latini;

     g) organizzare al centro i servizi di intercambio di ogni natura, amministrando i fondi destinati a tal fine dal Congresso;

     h) convocare le Commissioni istituite dal Congresso e partecipare ai loro lavori.

 

     SEDE

 

     Articolo XVIII

     La sede permanente dell'Unione Latina sarà nella capitale di uno Stato Latino Americano.

 

     OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI

 

     Articolo XIX

     1. Gli Stati Membri si obbligano a pagare all'Unione i contributi finanziari determinati dal Congresso.

     2. Tali contributi verranno determinati sulla base di un indice approvato dal Congresso in sessione ordinaria e rivedibile ogni due anni.

 

     Articolo XX

     Ogni Stato Membro nominerà una Commissione Nazionale incaricata di mantenersi in contatto costante, per i debiti tramiti, con il Segretariato dell'Unione per cooperare all'attuazione del programma.

 

     Articolo XXI

     Ogni Stato Membro dovrà inviare all'Unione, nella forma e con la periodicità determinata dal Congresso, un rapporto concernente le attività svolte e i risultati raggiunti nel quadro del programma dell'Unione, nonchè l'esecuzione delle risoluzioni e delle raccomandazioni adottate dal Congresso. Trasmetterà anche l'eventuale rapporto della sua Commissione Nazionale.

 

     EMENDAMENTI

 

     Articolo XXII

     Ogni progetto di emendamento alle disposizioni della presente Convenzione, proposta da uno Stato Membro, dovrà essere presentato al Consiglio Esecutivo almeno un anno prima della successiva sessione ordinaria (lei Congresso. Il Consiglio farà immediatamente pervenire il progetto di emendamento agli altri Stati Membri e lo inserirà nell'ordine del giorno del Congresso.

 

     Articolo XXIII

 

     1. Gli emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione entreranno in vigore dopo che siano stati ratificati dalla maggioranza degli Stati Membri.

     2. Gli emendamenti riferentisi ai fini, agli organi, al sistema di votazione e agli obblighi degli Stati Membri entreranno in vigore solo dopo che siano stati ratificati dalla totalità degli Stati Membri.

 

     RATIFICA, ADESIONE, ENTRATA IN VIGORE

 

     Articolo XXIV

     1. La presente convenzione entrerà in vigore fra gli Stati che l'avranno ratificata non appena sarà stata ratificata dalla maggioranza degli Stati rappresentati al II Congresso internazionale per l'Unione Latina, tenutosi nel 1954.

     2. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Consiglio esecutivo provvisorio previsto dalle disposizioni transitorie. Il Consiglio notificherà a tutti gli Stati firmatari l'avvenuto deposito degli strumenti di ratifica e la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, secondo la disposizione del comma precedente.

 

     Articolo XXV

     Le ratifiche o le adesioni posteriori all'entrata in vigore della presente Convenzione avranno effetto immediato; gli strumenti relativi saranno depositati presso il Consiglio esecutivo, il quale porterà a conoscenza degli altri Stati firmatari l'avvenuto deposito degli strumenti stessi.

 

     Articolo XXVI

     1. La presente Convenzione, i cui testi italiano, francese, portoghese e spagnolo, avranno uguale valore sarà depositata dopo la chiusura del secondo Congresso internazionale per l'Unione Latina, negli archivi del Ministero degli Affari Esteri di Spagna in Madrid.

     2. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno rimessi dal Consiglio esecutivo o dal Consiglio esecutivo provvisorio al predetto Ministero per esservi conservati.

 

     DENUNCIA

 

     Articolo XXVII

     1. Ogni Stato membro può denunziare la presente Convenzione mediante una comunicazione al Consiglio esecutivo che la trasmetterà agli altri Stati Membri.

     2. La denuncia non avrà effetto che sei mesi dopo la data della notifica al Consiglio esecutivo.

 

     DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Prima

     Il Congresso internazionale per l'Unione Latina eleggerà un Consiglio esecutivo provvisorio che diverrà ipso facto il Consiglio esecutivo dell'Unione non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore.

 

     Seconda

     I mandati della metà dei membri del Consiglio provvisorio verranno a scadenza nel corso della prima sessione ordinaria del Congresso che si terrà dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. I membri uscenti saranno designati, se sarà necessario, per sorteggio, rispettando la proporzione di due Stati europei e tre americani.

 

     Terza

     I mandati dell'altra metà del membri del Consiglio verranno a scadenza nel corso della seconda sessione ordinaria del Congresso che si terrà dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

 

     Quarta

     Fino alla riunione del prossimo Congresso dell'Unione latina il Segretariato dipenderà da un Segretario generale e da tre Segretari aggiunti, designati dal II Congresso internazionale per l'Unione Latina. Essi eserciteranno le loro funzioni sotto la direzione del Consiglio esecutivo provvisorio, nella maniera prevista nella presente Convenzione.

 

     Quinta

     Il prossimo Congresso dell'Unione Latina sceglierà la capitale dello Stato latino americano in cui sarà stabilita la sede permanente dell'Unione Latina.

 

     Sesta

     Saranno invitati a ratificare la presente Convenzione tutti gli Stati di lingua e cultura di origine latina che abbiano partecipato, ad almeno uno, dei due primi Congressi Internazionali dell'Unione Latina.

 

     In fede di che i Plenipotenziari sotto designati, hanno firmato i testi italiano, francese, portoghese e spagnolo della presente Convenzione.

 

     Fatta a Madrid il quindici maggio dell'anno millenovecentocinquantaquattro.

 

     PROGRAMMA DI BASE DELL'ORGANIZZAZIONE

 

     1. Promuovere la creazione di corsi destinati alla investigazione delle questioni scientifiche, culturali e tecniche che interessano i popoli latini.

     2. Promuovere la creazione, presso le città artistiche più adeguate, di accademie destinate al perfezionamento dei pittori, degli scultori, dei musicisti, dei critici d'arte, dei professori di storia d'arte e di artisti di teatro nei diversi paesi latini.

     3. Contribuire al progresso dei metodi di insegnamento e raccomandare che vengano ampliati gli attuali istituti docenti, se l'intercambio prospettato lo consideri necessario.

     Favorire in modo speciale la creazione ed il funzionamento di organismi incaricati di stabilire intercambio di corrispondenza, di visite e di studi tra tutti i giovani dell'Unione Latina.

     Studiare, con le precauzioni necessarie, un sistema di equivalenze tra i diplomi ed i corsi che permetta agli studenti dei vari paesi dell'Unione Latina di proseguire i propri studi nelle Università di tutti i paesi latini.

     4. Riunire noti specialisti perchè studino i problemi relativi allo sviluppo ed al progresso della cultura e delle istituzioni dei paesi latini.

     5. Promuovere l'organizzazione di corsi nelle scuole secondarie ed universitarie per migliorare la conoscenza della storia, dell'arte, delle Istituzioni e delle scoperte scientifiche e tecniche dei Paesi dell'Unione Latina.

     6. Stimolare lo studio delle diverse lingue romantiche, tanto nei paesi membri dell'Unione Latina come negli altri.

     7. Stimolare la diffusione per mezzo del libro, della stampa, del teatro, del cinema, della radiodiffusione e della televisione del patrimonio culturale dei paesi latini.

     8. Promuovere, sempre che sia possibile, esposizioni artistiche, scientifiche e tecniche al fine di far conoscere le opere più segnalate e per ricordare le grandi realizzazioni della civiltà latina.

     9. Contribuire alla conservazione e ad una più ampia conoscenza dei monumenti storici, artistici e culturali, testimoni della ricchezza e della diversità dello culture che contribuirono alla formazione della latinità.

     10. Promuovere e patrocinare Congressi e Conferenze di carattere nazionale ed internazionale, destinati a trattare temi d'interesse per la comunità spirituale dei paesi latini.

     11. Vegliare per la sopravvivenza delle tradizioni folcloristiche e stimolare lo sviluppo delle arti popolari dei paesi latini.

     12. Favorire la graduale eliminazione, nell'aspetto culturale, delle barriere doganali e di altre difficoltà esistenti negli Stati Latini.

     13. Favorire lo studio dei mezzi adeguati per lo sviluppo dei movimenti migratori tra i paesi latini e proteggere i legittimi diritti di tutte le parti interessate raccomandando la loro applicazione nei paesi membri dell'Unione Latina tenendo in conto la risoluzione 7ª approvata nel I Congresso di Rio de Janeiro.

 

PRIMO PREVENTIVO BIENNALE DELL'UNIONE LATINA

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 11 del D.L. 1 agosto 2014, n. 109, convertito dalla L. 1 ottobre 2014, n. 141.