§ 2.11.198 - L.R. 2 luglio 2014, n. 16.
Istituzione degli Ecomusei della Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:02/07/2014
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Ecomuseo
Art. 3.  Gestione degli Ecomusei e riconoscimento
Art. 4.  Denominazione, emblema e rete
Art. 5.  Comitato tecnico-scientifico
Art. 6.  Contributi regionali
Art. 7.  Forum
Art. 8.  Norma finanziaria
Art. 9.  Norma finale


§ 2.11.198 - L.R. 2 luglio 2014, n. 16.

Istituzione degli Ecomusei della Sicilia.

(G.U.R. 11 luglio 2014, n. 28 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure, le tradizioni, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le attività di lavoro artigianali e il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell’intera comunità locale.

 

     Art. 2. Ecomuseo

1. L’Ecomuseo è una forma museale, mirante a conservare, comunicare e rinnovare l’identità culturale di una comunità. Esso costituisce un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio e si attua attraverso un progetto condiviso e integrato di tutela, valorizzazione, manutenzione e produzione di cultura di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, materiali ed immateriali, paesistiche ed ambientali.

2. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:

a) rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche, culturali e politico-civili delle comunità;

b) attivare e rendere direttamente partecipi le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della Regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;

c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini delle popolazioni locali, le relazioni con l’ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;

d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un’area omogenea ed ad offrire occasione di sviluppo economico, di impiego e di produzione di beni e di servizi e la espressività civile di una comunità;

e) promuovere e sostenere le attività di documentazione, catalogazione, ricerca scientifica e didattico-educativa relative all’ambiente, al paesaggio, alla storia e alle tradizioni locali del territorio, provvedendo, altresì, alla predisposizione dei documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi o spazi destinati alla documentazione ed informazione;

f) promuovere una pianificazione turistica sostenibile che valorizzi l’intero territorio regionale;

g) promuovere e realizzare percorsi ed itinerari di visita volti alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali, del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive e demoetno-antropologiche;

h) promuovere il mantenimento o il recupero di attività tradizionali locali, di antichi mestieri e l’avvio di botteghe-scuola, nell’ottica della conservazione della memoria, dello sviluppo della coesione sociale e della riscoperta degli antichi saperi e mestieri;

i) promuovere l’acquisizione dei presupposti culturali e identitari di una comunità che si vuole riconoscere in pratiche di vita democratica e plurale.

 

     Art. 3. Gestione degli Ecomusei e riconoscimento

1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata, anche con i soggetti di cui alla lettera b), sulla base del possesso documentato dei requisiti minimi stabiliti dal regolamento di cui al comma 3;

b) associazioni e fondazioni culturali o ambientaliste, senza scopo di lucro, anche appositamente costituite e che abbiano, comunque, come oggetto statutario le finalità di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Gli Ecomusei:

a) individuano gli ambiti e le sedi degli interventi, di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di catalogazione, documentazione, informazione, gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con le Soprintendenze dei beni culturali e ambientali competenti per territorio, università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei;

b) promuovono laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di mappe di comunità o di analoghi strumenti di partecipazione e coinvolgimento attivi della popolazione residente nei processi di identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, per il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per la sua cura;

c) promuovono la crescita culturale ed economica del territorio e ne rendono partecipi le comunità locali attraverso l’avvio di botteghe-scuola al fine di veicolare tra i giovani la conoscenza degli antichi saperi e delle tradizionali tecniche di lavorazione artigianale e offrire, attraverso la produzione di beni o servizi per il pubblico dei fruitori, idonei strumenti di impiego e lavoro;

d) promuovono e sostengono la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio, attivando processi di partecipazione e sensibilizzazione delle comunità locali anche attraverso il coinvolgimento di enti e privati proprietari per la manutenzione del paesaggio e della cultura locale;

e) predispongono percorsi ed itinerari finalizzati alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali, del patrimonio territoriale nelle sue componenti, ambientali, storico-culturali, produttive e demo-etno-antropologiche;

f) predispongono, altresì, un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, il piano economico e i costi relativi, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili ed adottano il piano annuale di attuazione per l’anno successivo;

g) si dotano, infine, di personale professionalmente qualificato, di un proprio regolamento, di un piano di gestione; provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività ed utenti; si dotano di un sito internet per le attività di promozione e conoscenza dell’Ecomuseo, assolvendo agli obblighi di trasparenza sull’attività svolta, sui progetti, iniziative, sui finanziamenti, consulenze e costi di gestione.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite le linee guida per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo [1].

4. L’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana determina annualmente il riconoscimento degli Ecomusei, predisposto sulla base del regolamento di cui al comma 3 e delle proposte avanzate dai soggetti di cui al comma 1, in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal medesimo regolamento, dopo aver acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 5 su istruttoria della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali, competente per territorio. Al riconoscimento è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato. Il provvedimento di riconoscimento dell’Ecomuseo determina l’inserimento dello stesso nell’elenco degli Ecomusei d’interesse regionale.

5. Il riconoscimento degli Ecomusei è sottoposto a verifica triennale, ovvero ogni qualvolta ciò si rendesse necessario, mediante accertamento da parte dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. La valutazione negativa in esito all’accertamento, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, comporta la cancellazione dagli elenchi degli Ecomusei d’interesse regionale comportante la decadenza del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.

 

     Art. 4. Denominazione, emblema e rete

1. La Regione riconosce la rete regionale degli Ecomusei che si gestisce in forma associativa. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale ed ad un proprio emblema esclusivo.

2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all’articolo 3, comma 4, la Regione assegna a ogni Ecomuseo la sua denominazione esclusiva e un emblema originale. L’emblema è veicolo di promozione dell’Ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.

3. La Regione promuove anche un emblema della rete regionale che raccolga l’immagine complessiva degli Ecomusei della Sicilia e cura l’inserimento nei siti internet istituzionali di appositi spazi dedicati alla rete regionale degli Ecomusei.

4. La Regione si impegna altresì a inserire nel proprio materiale d’informazione e di propaganda relativo ai circuiti didattici e turistici, sia su stampa che per video, le informazioni circa le caratteristiche tematiche, le risorse e gli indirizzi utili di ciascun Ecomuseo.

 

     Art. 5. Comitato tecnico-scientifico

1. L’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana con proprio decreto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica.

2. Il comitato si esprime sull’individuazione, sul riconoscimento e sulla promozione degli Ecomusei, sulle attività di formazione degli operatori degli Ecomusei, sulle caratteristiche cui devono uniformarsi tutti gli Ecomusei per fare parte della rete regionale, sui quesiti posti dalla Regione, dai comuni e dagli altri enti che promuovono o gestiscono Ecomusei. Il comitato svolge azione di coordinamento nei confronti degli Ecomusei riconosciuti ai sensi dell’articolo 3, comma 4.

3. Il comitato è presieduto dall’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana o suo delegato ed è composto da:

a) due dirigenti o funzionari direttivi del dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana;

b) quattro comprovati esperti, di cui necessariamente due esperti di Ecomusei, in materia di storia, economia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio, Ecomusei e marketing turistico, la cui nomina è sottoposta al parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

4. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario direttivo del dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.

5. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o enti e associazioni interessate, purché senza oneri per l’Amministrazione.

6. La partecipazione al comitato è a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese.

 

     Art. 6. Contributi regionali

1. La Regione può concedere contributi, anche a valere sui fondi comunitari, in primo luogo per il raggiungimento dei livelli minimi di qualità, di cui all’art. 3, comma 3, oltre che per la realizzazione e lo sviluppo, compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature, degli Ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del 50 per cento della spesa sostenuta dall’ente proprietario o gestore.

2. I criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 3, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 5, e i contributi sono erogati con provvedimenti del dirigente generale del dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana.

3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.

4. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono individuate le modalità di verifica sull’impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto al contributo, nonché la decadenza del riconoscimento e la cancellazione dall’elenco degli Ecomusei d’interesse regionale.

4 bis. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato ad istituire con proprio decreto, che ne stabilisce termini e modalità, un ticket d'ingresso per la fruizione degli Ecomusei, al fine di incentivare la creazione e il potenziamento di servizi all'interno delle medesime strutture [2].

4 ter. Gli Ecomusei possono essere istituiti all'interno delle riserve naturali orientate e dei parchi regionali [3].

 

     Art. 7. Forum

1. I rappresentanti designati dai singoli Ecomusei, degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli Ecomusei, delle associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione degli Ecomusei e gli esperti del settore, anche in rappresentanza di Ecomusei italiani e stranieri, possono costituire il Forum degli operatori del settore come sede di dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio con Ecomusei esterni alla Regione.

2. Il forum è convocato almeno una volta ogni due anni dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 5.

 

     Art. 8. Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.

2. Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa annua di 50 migliaia di euro, cui si provvede a carico del bilancio della Regione per il triennio 2014/2016, accantonamento 1001.

 

     Art. 9. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 60 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 2.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 2.