§ VI.3.166 - L.R. 5 dicembre 2014, n. 48.
Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:05/12/2014
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’ articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4


§ VI.3.166 - L.R. 5 dicembre 2014, n. 48.

Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

(B.U. 10 dicembre 2014, n. 169)

 

Art. 1. Modifiche all’ articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4

1. All’ articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica “Risanamento del dissesto finanziario degli IACP” è sostituita dalla seguente:

“Risanamento del dissesto finanziario degli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica e utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi”;

 

b) al comma 1, le parole: “Per le finalità di cui all’articolo 1 della l.r. 1/2003” sono soppresse e la parola “IACP” è sostituita dalle seguenti: “enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

 

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio.” [1].

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2016, n. 38, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.