§ III.1.144 - L.R. 15 luglio 2014, n. 30.
Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:15/07/2014
Numero:30


Sommario
Art. 1 . Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4


§ III.1.144 - L.R. 15 luglio 2014, n. 30.

Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)

(B.U. 18 luglio 2014, n. 96)

 

     Art. 1. Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4

1. All’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazione:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell’elenco di cui al comma 2 hanno la facoltà, con priorità rispetto agli altri aspiranti e comunque in subordine rispetto ai Direttori generali in carica, di partecipare al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia ai sensi del comma 4 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e con le modalità previste dall’articolo 25.”;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La designazione dei Direttori generali delle aziende e degli enti del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall’elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza.”;

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10 bis. Il Direttore generale nominato deve produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all’articolo 3 bis, comma 4, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.