§ 4.10.57 - L.R. 6 maggio 2014, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 23 febbraio 2005, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:06/05/2014
Numero:9


Sommario
Art. 1 . (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 9/2006)
Art. 2 . (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 6/2005)


§ 4.10.57 - L.R. 6 maggio 2014, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”

(B.U. 15 maggio 2014, n. 46)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 9/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

“2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e residenze d’epoca.”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

“5 bis. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale che offrono alloggio in camere e unità abitative.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) le parole: “fatta eccezione per i tagli sui pendii con inclinazione superiore al 60 per cento,” sono soppresse.

2. Al comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 6/2005 le parole: “oppure nei casi in cui la pendenza del suolo sia pari o superiore al 60 per cento” sono soppresse.