§ 1.3.20 - L.R. 1 ottobre 2014, n. 25.
Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:01/10/2014
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità e obiettivi)
Art. 2.  (Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio)
Art. 3.  (Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)
Art. 4.  (Ambito di applicazione)
Art. 5.  (Norme finali e transitorie)
Art. 6.  (Pubblicazione e obbligo di trasparenza)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 1.3.20 - L.R. 1 ottobre 2014, n. 25.

Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio

(B.U. 1 ottobre 2014, n. 40, suppl.)

 

Art. 1. (Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli altri aventi diritto.

 

     Art. 2. (Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio)

1. Per i consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 21 (Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali) e che non hanno compiuto sessanta anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri) e all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 1983, n. 12 (Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato) è aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.

2. La disciplina prevista dal comma 1 si applica anche ai consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 21/2011 e che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, l'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio) [1]

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2 [2].

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00, secondo quanto stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Ambito di applicazione) [3]

1. A far tempo dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dall'articolo 3è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

2. L'articolo 3 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno vitalizio indiretto, in caso di decesso del consigliere, limitatamente agli assegni vitalizi indiretti dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 24.000,00, secondo quanto stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. (Norme finali e transitorie)

1. I minori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di spesa del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e per gli esercizi successivi.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 21/2011, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge non trova più applicazione quanto previsto dagli articoli 7, comma 2 e 10, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 12/1995. Non trova altresì applicazione l'articolo 10 della l.r. 12/1983.

3. L'erogazione dell'assegno vitalizio è sospesa per il periodo nel quale il beneficiario ricopre incarichi remunerati presso enti o società della pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.

 

     Art. 6. (Pubblicazione e obbligo di trasparenza)

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato [4]

 

VITALIZIO DIRETTO

 

vitalizio diretto mensile

(per scaglioni)

aliquota

(per scaglioni)

riduzione dei vitalizi intermedi

compresi negli scaglioni

fino a euro 1.500,00

5,00%

5,00% sull'intero importo

oltre euro 1.500,00 e fino a euro 2.500,00

8,00%

euro 75,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 1.500,00

oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00

10,00%

euro 155,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00

oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00

14,00%

euro 255,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00

oltre euro 4.500,00

16,00%

euro 395,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

 

VITALIZIO INDIRETTO

 

vitalizio indiretto mensile

(per scaglioni)

aliquota

(per scaglioni)

riduzione dei vitalizi intermedi

compresi negli scaglioni

fino a euro 2.000,00

5,00%

5,00% sull'intero importo

oltre euro 2.000,00 e fino a euro 2.500,00

8,00%

euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00

oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00

10,00%

euro 140,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00

oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00

14,00%

euro 240,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00

oltre euro 4.500,00

16,00%

euro 380,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2018, n. 19.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[4] Allegato abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.