§ 6.3.285 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 4.
Modifica articolo 30 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 e ss. mm. e ii. e articolo 20 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e ss. mm. e ii.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:13/01/2014
Numero:4


Sommario
Art. 1 . (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 e ss. mm. e ii.)
Art. 2 . (Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e ss. mm. e ii.)
Art. 3 . (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 4 . (Entrata in vigore)


§ 6.3.285 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 4.

Modifica articolo 30 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 e ss. mm. e ii. e articolo 20 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e ss. mm. e ii.

(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 - S.S. 15 gennaio 2014, n. 5)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 e ss. mm. e ii.)

1. Il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, così come già modificato dall’articolo 20, comma 1 della legge regionale n. 22 del 5 ottobre 2007, dalla legge regionale n. 35 del 16 ottobre 2008 articolo 1, primo capoverso, dalla legge regionale n. 30 del 17 agosto 2009, articolo 1, comma 1, primo capoverso, dalla legge regionale 22 novembre 2010, n. 30, articolo 1, primo capoverso, dalla legge regionale n. 26 del 18 luglio 2011, articolo 1, primo capoverso, dalla legge regionale n. 17 del 12 aprile 2013, articolo 1, primo capoverso, viene abrogato.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e ss. mm. e ii.)

1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale del 5 ottobre 2007, n. 22 è abrogato.

2. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale del 5 ottobre 2007, n. 22, così come già modificato dalla legge regionale n. 35 del 16 ottobre 2008, articolo 1, secondo capoverso, dalla legge regionale n. 30 del 17 agosto 2009, articolo 1, secondo capoverso, dalla legge regionale 22 novembre 2010, n. 30, articolo 1, secondo capoverso, dalla legge regionale n. 26 del 18 luglio 2011, articolo 1, secondo capoverso, dalla legge regionale n. 17 del 12 aprile 2013, articolo 2, viene sostituito con la seguente dicitura:

«2. L’avvio dei lavori per ogni singolo intervento compreso nei Programmi di Recupero Urbano, anche localizzati con la stipula di Accordi di Programma, dovrà avvenire entro il 30 aprile 2014. Sono altresì prorogati, fino a tale data, i termini di validità della variante urbanistica. Allo scadere del termine sopracitato, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio, nomina un Commissario ad acta per ogni Programma non avviato o parzialmente avviato. Il commissario ad acta, nei successivi 90 giorni provvede all’espletamento degli atti amministrativi necessari per l’avvio dei lavori di tutti gli interventi compresi nei Programmi di Recupero Urbano. Qualora il medesimo riscontri condizioni ostative che impediscono il rispetto del suddetto termine, relaziona alla Giunta regionale che provvede alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi non avviati. Gli oneri del Commissario ad acta sono posti a carico dell’Amministrazione comunale».

 

     Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non prevede oneri aggiuntivi né impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.