§ 51.4.129 - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32.
Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:04/03/2014
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Modifiche al codice di procedura penale
Art. 2.  Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Art. 3.  Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia
Art. 4.  Disposizioni finanziarie


§ 51.4.129 - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32.

Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

(G.U. 18 marzo 2014, n. 64)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

     Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

     Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'allegato B;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al codice di procedura penale

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 104, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     «4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.»;

     b) l'articolo 143 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 143

     (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali)

     1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

     2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

     3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

     4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

     5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

     6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.».

     b-bis) all'articolo 146, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti." [1].

 

     Art. 2. Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

     1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportare le seguenti modificazioni:

     0a) dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

     "Art. 51-bis (Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti). - 1. Per ciascuno dei casi previsti dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del codice, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete può essere assicurata per più di un colloquio.

     2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.

     3. L'imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva.

     4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale è effettuata anche la riproduzione fonografica.

     5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorità procedente può disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che ciò possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa." [2].

     a) all'articolo 67, comma 2, dopo le parole: «comparazione della grafia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e traduzione.»;

     a-bis) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

     "67-bis (Elenco nazionale degli interpreti e traduttori). - 1. Ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giustizia l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti di cui all'articolo 67. L'autorità giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze.

     2. L'elenco nazionale di cui al comma 1 è consultabile dall'autorità giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. Le modalità di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione." [3].

     b) all'articolo 68, comma 1, le parole: «dell'ordine o del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate».

 

     Art. 3. Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, lettera d), dopo le parole: «ausiliari del magistrato,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice di procedura penale;».

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in euro 6.084.833,36 annui, si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

     2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

     3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 23 giugno 2016, n. 129.

[2] Lettera inserita dall'art. 2 del D.Lgs. 23 giugno 2016, n. 129.

[3] Lettera inserita dall'art. 2 del D.Lgs. 23 giugno 2016, n. 129.