§ 39.3.44 - L. 22 aprile 2014, n. 65.
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.3 elezioni per il parlamento europeo
Data:22/04/2014
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza di genere, e relative norme transitorie
Art. 2 . Entrata in vigore


§ 39.3.44 - L. 22 aprile 2014, n. 65.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.

(G.U. 24 aprile 2014, n. 95)

 

Art. 1. Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza di genere, e relative norme transitorie

     1. Nelle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di tre preferenze espresse, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.

     2. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso»;

     b) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso»;

     c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza».

     3. Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.