§ 4.4.156 - L.R. 7 febbraio 2014, n. 3.
Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:07/02/2014
Numero:3


Sommario
Art. 1 . Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, [...]
Art. 2 . Modifica degli articoli 3 e 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo [...]


§ 4.4.156 - L.R. 7 febbraio 2014, n. 3.

Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)" ".

(B.U. 14 febbraio 2014, n. 18)

 

     Art. 1. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” ”

 

1. Il comma 3 dell’articolo 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52,è così sostituito:

 

“3. L’assemblea di bacino di cui al comma 2, lettera a), nomina fra i suoi componenti il comitato di bacino, organo amministrativo interno di supporto all’assemblea e al Presidente. Il comitato di bacino è composto dal presidente dell’assemblea e da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri, dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato, al fine di garantire l’ordinaria amministrazione e l’assunzione degli atti urgenti ed improrogabili.”.

 

2. Il comma 6 dell’articolo 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, è così sostituito:

 

“6. Nell’ipotesi di accertata inerzia degli enti locali, nell’approvazione dell’atto di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta che dura in carica per un periodo di centottanta giorni.”.

 

          Art. 2. Modifica degli articoli 3 e 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” ”

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 sono abrogati.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 è così sostituito:

 

“4. Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali di cui al comma 1, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino.”.

 

3. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 è abrogato.