§ 5.13.38 - L.R. 5 giugno 2014, n. 1.
Finanziamento di un Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità. Modificazione alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.13 foreste e territori montani
Data:05/06/2014
Numero:1


Sommario
Art. 1 . (Finalità)
Art. 2 . (Modificazione all'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18)
Art. 3 . (Disposizioni finanziarie)
Art. 4 . (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.13.38 - L.R. 5 giugno 2014, n. 1.

Finanziamento di un Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità. Modificazione alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016).

(B.U 10 giugno 2014, n. 23)

 

     Art. 1. (Finalità)

1. La Regione autorizza un Piano per il 2014 finalizzato alla realizzazione di interventi straordinari diretti a favorire l'occupazione di lavoratrici di età superiore a quarantacinque anni e di lavoratori di età superiore a cinquantacinque anni che, per limitazioni fisiche o per problematiche socio-familiari, siano svantaggiati nell'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito dei cantieri agricolo-forestali di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e nell'ambito del settore delle opere di pubblica utilità.

2. Nel caso di mancato utilizzo di tutte le risorse previste per il finanziamento del Piano di cui al comma l e in ogni caso nei limiti di queste, si può procedere in via prioritaria all'occupazione di soggetti con invalidità certificata anche se non in possesso del requisito anagrafico di cui al medesimo comma e, subordinatamente, di età progressivamente inferiore a cinquantacinque anni, ma superiore a cinquanta.

 

          Art. 2. (Modificazione all'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18)

1. Al comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche diretti al sostegno all'occupazione e all'inclusione sociale".

 

          Art. 3. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 2.300.000 per l'anno 2014.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 nelle seguenti unità previsionali di base:

a) 1.2.1.12 (Altri interventi per il personale regionale) per euro 5.000,00;

b) 1.2.3.10 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore delle risorse naturali) per euro 1.505.000,00;

c) 1.2.3.11 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dell'agricoltura) per euro 250.000,00;

d) 1.2.3.12 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dei lavori pubblici) per euro 270.000,00;

e) 1.13.1.20 (Investimenti per la viabilità) per euro 30.000,00;

f) 1.10.1.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente) per euro 15.000,00;

g) 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 35.000,00;

h) 1.14.5.10 (Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico) per euro 20.000,00;

i) 1.14.5.20 (Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti) per euro 80.000,00;

j) 1.14.6.20 (Interventi per la previsione e la prevenzione dei rischi naturali e antropici - parte investimento) per euro 90.000,00.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2014 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 2.300.000 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 nell'unità previsionale di base 1.3.3.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari) derivante dall'introito del fondo vincolato presso il BIM di cui all'articolo 14, comma 10, della l.r. 18/2013, come modificato dall'articolo 2.

4. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento è aumentato di euro 2.300.000 per l'anno 2014.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.