§ 1.5.24 - L.R. 26 febbraio 2014, n. 1.
Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum
Data:26/02/2014
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Integrazione all' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 )
Art. 2.  (Modificazione all' articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 )
Art. 3.  (Norma transitoria)


§ 1.5.24 - L.R. 26 febbraio 2014, n. 1. [1]

Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale).

(B.U. 5 marzo 2014, n. 10)

 

Art. 1. (Integrazione all' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale) è inserito il seguente:

"1 bis. Se al termine della terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza richiesta dal comma 1, a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.".

 

     Art. 2. (Modificazione all' articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 )

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 13/2006 , le parole: "pari al" sono sostituite dalle seguenti: "determinata dalla Giunta regionale non oltre il".

 

     Art. 3. (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione il Garante resta in carica fino al termine della IX legislatura ed è rieleggibile.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.