§ VI.3.161 - L.R. 7 aprile 2014, n. 15.
Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:07/04/2014
Numero:15


Sommario
Art. 1 . Integrazione all’articolo 21 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28
Art. 2 . Integrazione all’articolo 100 della l.r.28/2001
Art. 3 . Regolamento del bilancio sociale
Art. 4 . Norma finanziaria


§ VI.3.161 - L.R. 7 aprile 2014, n. 15.

Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)

(B.U. 8 aprile 2014, n. 47)

 

     Art. 1. Integrazione all’articolo 21 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) è inserito il seguente:

“1 bis. Per quanto previsto dal comma 1 e in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), nonché del regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, attuativo della legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia), la Regione Puglia istituisce il bilancio sociale della Regione come strumento di conoscenza e comunicazione che assicura un elevato strumento di trasparenza dell’azione amministrativa.”.

 

          Art. 2. Integrazione all’articolo 100 della l.r.28/2001

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 100 della l.r. 28/2001 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1 bis dell’articolo 21, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del rendiconto, la Giunta regionale approva il bilancio sociale, che esprime l’efficacia, l’efficienza e i risultati dell’azione amministrativa, descrivendo i principali processi decisionali e operativi e le ricadute sulla comunità. Il bilancio sociale è redatto per consentire il confronto ciclico degli obiettivi programmati con i risultati raggiunti, favorendo la definizione di nuovi obiettivi e impegni per l’amministrazione.”.

 

          Art. 3. Regolamento del bilancio sociale

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti lo schema di bilancio sociale e le modalità operative per l’attuazione della presente legge. La Giunta regionale annualmente approva le linee guida per la predisposizione del bilancio sociale da parte delle competenti strutture regionali come individuate dal predetto regolamento regionale.

 

          Art. 4. Norma finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.