§ 3.7.61 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 11.
Disposizioni relative alle vendite di fine stagione. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:24/12/2013
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio” e successive modifiche)
Art. 2.  (Disciplina transitoria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.7.61 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 11. [1]

Disposizioni relative alle vendite di fine stagione. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche

(B.U. 27 dicembre 2013, n. 106)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio” e successive modifiche)

1. All’articolo 48 della l.r. 33/1999, come da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 15, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “a partire dal giorno 5 del mese di gennaio per il periodo invernale e dal primo sabato del mese di luglio per il periodo estivo” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dalla data di inizio di cui al comma 1 bis.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Le date di inizio delle vendite di fine stagione, invernali ed estive, sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono valide le date stabilite per l’anno precedente.”.

 

     Art. 2. (Disciplina transitoria)

1. In fase di prima applicazione della presente legge le vendite di fine stagione, per l’anno 2014, sono effettuate:

a) per il periodo invernale a decorrere dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania;

b) per il periodo estivo del medesimo anno dal primo sabato del mese di luglio.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 107 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.