§ 3.1.286 - L.R. 28 marzo 2014, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:28/03/2014
Numero:5


Sommario
Art. 1 . (Disposizioni urgenti in materia di OGM)
Art. 2 . (Modifiche alla legge regionale 9/2007 )
Art. 3 . (Norma finanziaria)
Art. 4 . (Entrata in vigore)


§ 3.1.286 - L.R. 28 marzo 2014, n. 5.

Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

(B.U. 26 marzo 2014, n. 13 - S.O. 31 marzo 2014, n. 7)

 

Art. 1. (Disposizioni urgenti in materia di OGM)

1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche di mais a seguito della commistione da colture transgeniche, nelle more della procedura di comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, del Parlamento europeo del Consiglio, del 22 giugno 1998 (che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), delle misure di coesistenza contenute nello schema di disegno di legge approvato dalla Giunta regionale in via preliminare in data 7 marzo 2014 e che prevedono l'esclusione della coltivazione di mais geneticamente modificato nel territorio regionale in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01, della Commissione europea, del 13 luglio 2010 (recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche), la coltivazione di mais geneticamente modificato è vietata fino all'approvazione definitiva delle predette misure di coesistenza e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale. Fatta salva la responsabilità civile per i danni economici arrecati e l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente, qualora venga riscontrata l'inosservanza del divieto di cui al comma 1, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza.

3. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione della misura di emergenza di cui al decreto del Ministro della salute 12 luglio 2013 (Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell' art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON810), mediante segnalazione delle violazioni del divieto in esso contenuto alle competenti autorità.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 9/2007 )

1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 bis dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«3 ter. Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri.»;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

«4 bis. La violazione delle modalità esecutive di cui all'articolo 16, comma 3 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.».

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 2, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 17, comma 4 bis, della legge regionale 9/2007, come aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.