Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 lavoro e formazione professionale |
Data: | 13/01/2014 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Elenco regionale) |
Art. 2. (Stabilizzazione) |
Art. 3. (Criteri e modalità di stabilizzazione) |
Art. 4. (Proroga dei contratti presso le pubbliche amministrazioni) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 4.7.55 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 1.
Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.
(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 - S.S. 15 gennaio 2014, n. 5)
Art. 1. (Elenco regionale)
1. Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1,
2. L’elenco regionale istituito ai sensi del comma 1 deve essere costituito da lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica attività alla data di pubblicazione della presente legge.
3. I lavoratori LSU/LPU vengono inseriti nell’elenco regionale a domanda da presentarsi al Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, entro 40 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
4. Il Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 4, comma 8 del
5. Al fine di ridurre il numero dei lavoratori impegnati in attività socialmente e di pubblica utilità, di cui alle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010, destinatari di misure di sostegno al reddito a valere sul bilancio dello Stato e delle Regioni, gli Enti locali possono prorogare i contratti e l’utilizzo di tali lavoratori fino al 31 dicembre 2016 per favorire l’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale [1].
6. La Giunta regionale dovrà provvedere, con successivo atto, alla costituzione di un elenco regionale relativo ai lavoratori di cui alle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010 [2].
7. Alla copertura finanziaria della presente legge si provvede con le risorse ministeriali all’uopo destinate e le risorse regionali previste nel bilancio pluriennale 2014-2016.
Art. 2. (Stabilizzazione)
1. A decorrere dall’entrata in vigore della predetta legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della
all’articolo 1 comma 1 della presente legge, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l’ente che procede alla stabilizzazione.
2. Per le qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all’articolo 16 della
3. Per realizzare le finalità sopra descritte è possibile convertire le risorse finanziarie stanziate come misure di sostegno al reddito che gravano sui bilanci della Regione, in risorse per facilitare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’articolo 1, nel triennio 2014-2016.
Art. 3. (Criteri e modalità di stabilizzazione)
1. Per le stabilizzazioni dei lavoratori di cui all’articolo 1 della presente legge si applicano i criteri e le modalità di cui al
2. Previa intesa con gli enti locali interessati, saranno definiti ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle funzioni di cui all’articolo 24 del
Art. 4. (Proroga dei contratti presso le pubbliche amministrazioni) [3]
1. Per le finalità di cui all’articolo 4 del
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della
[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della
[3] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della