§ 4.7.55 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 1.
Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:13/01/2014
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Elenco regionale)
Art. 2.  (Stabilizzazione)
Art. 3.  (Criteri e modalità di stabilizzazione)
Art. 4.  (Proroga dei contratti presso le pubbliche amministrazioni)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 4.7.55 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 1.

Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.

(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 - S.S. 15 gennaio 2014, n. 5)

 

Art. 1. (Elenco regionale)

1. Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2000 e dei lavoratori LPU (articolo 3, comma 1, D.Lgs 280/97), è istituito nella Regione Calabria l’elenco regionale previsto dall’articolo 4, comma 8, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2. L’elenco regionale istituito ai sensi del comma 1 deve essere costituito da lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica attività alla data di pubblicazione della presente legge.

3. I lavoratori LSU/LPU vengono inseriti nell’elenco regionale a domanda da presentarsi al Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, entro 40 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

4. Il Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 4, comma 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, (anzianità anagrafica, anzianità di servizio, carichi familiari), predispone l’elenco regionale, istituito dal comma 1, entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di inserimento.

5. Al fine di ridurre il numero dei lavoratori impegnati in attività socialmente e di pubblica utilità, di cui alle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010, destinatari di misure di sostegno al reddito a valere sul bilancio dello Stato e delle Regioni, gli Enti locali possono prorogare i contratti e l’utilizzo di tali lavoratori fino al 31 dicembre 2016 per favorire l’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale [1].

6. La Giunta regionale dovrà provvedere, con successivo atto, alla costituzione di un elenco regionale relativo ai lavoratori di cui alle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010 [2].

7. Alla copertura finanziaria della presente legge si provvede con le risorse ministeriali all’uopo destinate e le risorse regionali previste nel bilancio pluriennale 2014-2016.

 

     Art. 2. (Stabilizzazione)

1. A decorrere dall’entrata in vigore della predetta legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio n. 56/87 e s.m.i., coerentemente con la programmazione triennale del personale e dei posti in dotazione organica e nell’ambito dei vincoli finanziari di cui all’articolo 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono procedere, in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall’articolo 4, comma 7, del D.L. 101/2013 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, dei soggetti inseriti nell’elenco regionale di cui

all’articolo 1 comma 1 della presente legge, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l’ente che procede alla stabilizzazione.

2. Per le qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all’articolo 16 della legge 56/87 e s.m.i. a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, le Pubbliche Amministrazioni che hanno vuoti in organico, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dall’articolo 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono procedere all’assunzione del personale LSU/LPU di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall’articolo 4, comma 7, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l’ente che procede alla stabilizzazione. Gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni possono attivare analoghe facoltà assunzionali (qualifiche articolo 16 L. 56/87 e qualifiche superiori) per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 5, della presente legge.

3. Per realizzare le finalità sopra descritte è possibile convertire le risorse finanziarie stanziate come misure di sostegno al reddito che gravano sui bilanci della Regione, in risorse per facilitare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’articolo 1, nel triennio 2014-2016.

 

     Art. 3. (Criteri e modalità di stabilizzazione)

1. Per le stabilizzazioni dei lavoratori di cui all’articolo 1 della presente legge si applicano i criteri e le modalità di cui al Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 ed in particolare dell’articolo 4 del citato Decreto e delle Circolari applicative della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Previa intesa con gli enti locali interessati, saranno definiti ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle funzioni di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 267/2000, attraverso la costituzione di Unioni di Comuni che svolgeranno le suddette funzioni e potranno, nel rispetto dei vincoli finanziari e delle procedure di legge, assumere i soggetti collocati nell’elenco regionale di cui all’articolo 1, indirizzando una richiesta alla Regione.

 

     Art. 4. (Proroga dei contratti presso le pubbliche amministrazioni) [3]

1. Per le finalità di cui all’articolo 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, le pubbliche amministrazioni nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 1 della presente legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti, possono prorogare contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché l’utilizzo dei soggetti aventi diritto all’inserimento nell’elenco regionale di cui all’articolo 1 della presente legge, sino al 31 dicembre 2016.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 7 luglio 2014, n. 12.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 7 luglio 2014, n. 12.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della L.R. 7 luglio 2014, n. 12.