§ 3.18.106 - L.R. 9 dicembre 2013, n. 23.
Acquisto di servizi dalle società partecipate.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:09/12/2013
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Acquisto dei servizi dalla società partecipata Servizi ausiliari Sicilia
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 3.18.106 - L.R. 9 dicembre 2013, n. 23.

Acquisto di servizi dalle società partecipate.

(G.U.R. 13 dicembre 2013, n. 55)

 

Art. 1. Acquisto dei servizi dalla società partecipata Servizi ausiliari Sicilia

1. La spesa complessiva a carico dell’Amministrazione regionale destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi acquisiti in convenzione dalla società consortile Servizi ausiliari Sicilia, risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all’articolo 20, comma 2, lettera b) della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è determinata, per il periodo dall’1 gennaio al 30 aprile 2014, nella misura massima di 19.178 migliaia di euro, di cui 14.642 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell’Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) 4.535 migliaia di euro per il finanziamento da parte della Regione di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2, capitolo 412539).

1 bis. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli di cui al comma 1, in relazione all'effettivo costo dei servizi da effettuare in favore dell'Amministrazione regionale o degli enti del settore sanitario sulla base delle convenzioni di servizio, su richiesta dei competenti dipartimenti regionali [1].

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l’esercizio finanziario 2014, mediante utilizzo, per l’importo corrispondente, dell’accantonamento 1001 del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2013-2015 nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale dell’economia (UPB 4.2.1.5.2).

3. I contratti di servizio, stipulati dall’Amministrazione regionale con le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, devono contenere apposita clausola volta a prevedere l’obbligo dell’adeguamento delle condizioni contrattuali al budget annualmente stabilito con legge finanziaria per l’anno di riferimento, da attuare anche mediante la modifica delle condizioni contrattuali del personale delle società medesime.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 71 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.