§ 3.2.72 - L.R. 12 settembre 2013, n. 26.
Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:12/09/2013
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Integrazione all'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2007
Art. 2.  Modifiche e integrazioni all'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2007
Art. 3.  Attività di prevenzione e di informazione
Art. 4.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2007
Art. 5.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2007
Art. 6.  Rete antiviolenza e protocolli operativi
Art. 7.  Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2007
Art. 8.  Integrazione all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2007
Art. 9.  Integrazione all'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2007
Art. 10.  Formazione
Art. 11.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 8 del 2007
Art. 12.  Integrazioni all'articolo 11 della legge regionale n. 8 del 2007
Art. 13.  Norma finanziaria
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 3.2.72 - L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza)
(B.U. 19 settembre 2013, n. 42)

 

Art. 1. Integrazione all'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2007

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza), è inserito il seguente:

     "2 bis. La Regione pone in essere misure e strategie programmate atte a prevenire e contrastare l'insorgenza, la crescita e la diffusione di comportamenti persecutori indicati con il termine "stalking" così come definito ai sensi della normativa vigente.".

 

     Art. 2. Modifiche e integrazioni all'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2007

     1. All'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. La Regione, ai sensi della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari), e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), promuove e coordina iniziative per prevenire e contrastare la violenza di genere intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica o economica, i maltrattamenti, le molestie i comportamenti configuranti lo stalking e i ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.";

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1 bis. La Regione interviene con misure rivolte alla tutela e alla solidarietà alle vittime delle violenze e sostiene percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno.";

     c) nel comma 2 dopo le parole "violenza sulle donne e i minori" sono aggiunte le seguenti: "o il contrasto allo stalking".

 

     Art. 3. Attività di prevenzione e di informazione

     1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2007 è inserito il seguente:

     "Art. 2 bis (Attività di prevenzione e di informazione)

     1. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 2 attraverso:

     a) attività di carattere educativo-sociale, svolte mediante programmi divulgativi della cultura della legalità e del rispetto dei diritti attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei mezzi di informazione, volte alla sensibilizzazione e denuncia del fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne;

     b) attività formative di educazione al rispetto dell'altro rivolte anche a docenti e genitori, finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonché all'acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell'autostima e di apprendimento di tecniche di autodifesa per prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza nei confronti delle donne;

     c) attività dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e luoghi a rischio di violenza sessuale mediante sistemi di videosorveglianza, illuminazione, telesoccorso e, in generale, l'utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo nelle aree a rischio di violenza sessuale;

     d) attività dirette alla diffusione di informazioni sul fenomeno dello stalking e a prevenirne l'insorgenza.".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2007

     1. All'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1 bis. I centri antiviolenza si dotano di appositi sportelli per l'assistenza e il supporto alle vittime di stalking";

     b) nel comma 3 dopo le parole "o di cittadinanza" sono aggiunte le seguenti: "nonché le vittime di stalking.";

     c) nel comma 4 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "i centri e le case garantiscono l'anonimato salvo diversa decisione della vittima.".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2007

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2007 sono aggiunti i seguenti:

     "2 bis. Gli sportelli antistalking si avvalgono di personale altamente specializzato e operano in stretto coordinamento con il centro antiviolenza ponendo in essere attività finalizzate a:

     a) fornire la consulenza legale;

     b) garantire l'assistenza psicologica a favore delle vittime.

     2 ter. I centri antiviolenza possono avviare dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli autori degli atti di violenza di genere e di stalking.

     2 quater. I centri antiviolenza si raccordano con le competenti strutture del servizio sanitario regionale nel caso in cui si reputi necessario un intervento di tipo sanitario sull'autore dell'atto di violenza.".

 

     Art. 6. Rete antiviolenza e protocolli operativi

     1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2007 è inserito il seguente:

     "Art. 4 bis. (Rete antiviolenza e protocolli operativi)

     1. La Regione promuove l'istituzione di una rete antiviolenza costituita da enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, centri antiviolenza, centri di ascolto e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle vittime di violenza e di stalking.

     2. La rete antiviolenza è sede di dialogo, di confronto e di scambio di buone pratiche tra i soggetti di cui al comma 1 in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e allo stalking e mira a garantire l'omogeneità degli interventi nel territorio regionale e il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e private che operano nel settore.

     3. La rete è coordinata dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale che mette a disposizione le strutture ed il personale per l'espletamento dei compiti previsti dal presente articolo.

     4. La Regione promuove la sottoscrizione di appositi protocolli operativi per la disciplina di procedure uniformi di accoglienza e presa in carico in emergenza delle vittime di violenza e di stalking prevedendo un percorso assistenziale e curativo protetto ed individualizzato e che preveda la partecipazione attiva di tutti i soggetti che partecipano alla rete.".

 

     Art. 7. Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2007

     1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2007, è inserita la seguente:

     "a bis) costituire un luogo sicuro in presenza di azioni persecutorie rientranti nella fattispecie dello stalking;".

 

     Art. 8. Integrazione all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2007

     1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2007, dopo le parole "progetto antiviolenza" sono aggiunte le seguenti: "e antistalking".

 

     Art. 9. Integrazione all'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2007

     1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2007, dopo le parole "fisici o psicologici" sono aggiunte le seguenti: "nonché di stalking".

 

     Art. 10. Formazione

     1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2007 è inserito il seguente:

     "Art. 8 bis. (Formazione)

     1. La Regione promuove la formazione di coloro che a vario titolo operano nel settore della violenza sulle donne e dello stalking in modo da assicurare una preparazione specifica e omogenea per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima della violenza dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero.".

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 8 del 2007

     1. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 8 del 2007 la parola "comunitarie" è sostituita dalla parola "europee".

 

     Art. 12. Integrazioni all'articolo 11 della legge regionale n. 8 del 2007

     1. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 8 del 2007 dopo le parole "violenza contro le donne" sono aggiunte le seguenti: "nonché dello stalking".

 

     Art. 13. Norma finanziaria

     1. Gli oneri previsti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2013, fanno carico alle risorse già stanziate per gli interventi di cui alla legge regionale n. 8 del 2007 e iscritte in conto dell'UPB S05.03.009 (Interventi vari nel settore socio-assistenziale - parte corrente) del bilancio della Regione per gli anni 2013-2015 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)