§ III.1.140 - L.R. 5 agosto 2013, n. 22.
Provvidenze a favore delle farmacie rurali


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:05/08/2013
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Indennità di residenza
Art. 2.  Compiti delle aziende sanitarie locali (ASL)
Art. 3.  Disposizioni per le Isole Tremiti
Art. 4.  Abrogazioni
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 6.  Norma transitoria


§ III.1.140 - L.R. 5 agosto 2013, n. 22.

Provvidenze a favore delle farmacie rurali

(B.U. 7 agosto 2013, n. 109 suppl.)

 

Art. 1. Indennità di residenza

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), a carico della Regione Puglia per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai tremila abitanti, è fissata nella misura annua di:

a. euro 3.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;

b. euro 2.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti;

c. euro 1.500,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra i duemilauno e i tremila abitanti.

2. La quota a carico dei comuni, in base all’articolo 6 della l. 221/1968, può essere richiesta dagli aventi diritto al Comune competente per territorio.

3. Alle farmacie ubicate in località con più di tremila abitanti non è concessa alcuna indennità di residenza.

 

     Art. 2. Compiti delle aziende sanitarie locali (ASL) [1]

1. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità e le tempistiche con cui sono erogate da parte delle aziende sanitarie locali le indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l’anno solare cui dette indennità si riferiscono.

 

     Art. 3. Disposizioni per le Isole Tremiti

1. Ai titolari, ai direttori responsabili e ai gestori provvisori di farmacie rurali di cui all’articolo 1 ubicate nelle Isole Tremiti è concessa una indennità di residenza disagiata aggiuntiva a quella prevista dall’articolo 1, pari a euro 3.000,00.

 

     Art. 4. Abrogazioni

1. E’ abrogata la legge regionale 26 novembre 1979, n. 69 (Provvidenze in favore delle farmacie rurali), e tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 5. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell’Unità previsionale di base 05.07.01 “Servizio assistenza territoriale e prevenzione”, del capitolo di spesa di nuova istituzione n. 711048 denominato “Indennità di residenza per farmacie rurali, ai sensi della l. n. 221/1968”, con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di euro 380.000,00 per l’esercizio finanziario 2013 e di euro 240.000,00 per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 731030 dell’Unità previsionale di base 05.07.01.

 

     Art. 6. Norma transitoria

1. Tenuto conto che le provvidenze a favore delle farmacie rurali al di sotto dei tremila abitanti non hanno subìto variazioni per oltre trent’anni, per il solo anno 2013, a titolo una tantum, e in aggiunta alle provvidenze dell’anno in corso, è corrisposta alle farmacie rurali aventi diritto la differenza tra le provvidenze di cui alla l.r. 69/1979 e quelle di cui alla presente legge.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67.