§ III.1.139 - L.R. 5 agosto 2013, n. 21.
Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Norme in materia sanitaria) e agli articoli 24 e 25 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:05/08/2013
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26
Art. 2.  Modifica dell’articolo 24 della l.r. 4/2010
Art. 3.  Modifica dell’articolo 25 della l.r. 4/2010


§ III.1.139 - L.R. 5 agosto 2013, n. 21.

Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Norme in materia sanitaria) e agli articoli 24 e 25 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)

(B.U. 7 agosto 2013, n. 109 suppl.)

 

Art. 1. Integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26

1. Al comma 3 sexies dell’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), introdotto dal comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di sanità e servizi sociali), dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: “L’accordo contrattuale continua a produrre effetti ed efficacia nelle more della nuova sottoscrizione. Ai fini di assicurare la continuità assistenziale, il rinnovo è dovuto alla sola condizione della permanenza dei requisiti minimi di autorizzazione di cui all’articolo 52 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 24 della l.r. 4/2010

1. L’articolo 24 della l.r. 4/2010 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 24

Norme in materia di nomina dei direttori generali

1. La Regione Puglia provvede, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421), da ultimo sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”), alla nomina dei Direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), attingendo all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni.

2. L’elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia è istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso indizione di apposito avviso pubblico da parte del competente Servizio dell’Assessorato alle politiche della salute.

3. La Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento, le modalità e i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, ai fini dell’inserimento degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR nell’elenco di cui al comma 2. Tali modalità e criteri metodologici devono essere recepiti in sede di Intesa Regione-Università per la parte relativa ai requisiti e alle procedure per la nomina dei direttori generali di azienda ospedaliero-universitaria.

4. L’elenco di cui al comma 2 è predisposto nel rispetto delle modalità e dei criteri metodologici individuati dalla Regione, da una Commissione nominata dalla Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composta da tre esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e riconfermabili per non più di una volta, dei quali:

a. uno designato dall’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), in propria rappresentanza;

b. uno designato dall’Istituto superiore di sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario;

c. uno designato dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), scelto fra docenti di diritto amministrativo o di economia aziendale.

5. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), non spetta alcun compenso.

6. La Commissione di cui al comma 4, effettuata l’ammissione formale dei candidati alla selezione che risultino in possesso dei requisiti previsti per legge e degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale, procede alla valutazione dei candidati ammessi sulla base dei titoli posseduti e adeguatamente documentati, con particolare riguardo alle conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. La Commissione predispone l’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia, che viene trasmesso al competente Servizio dell’Assessorato alle politiche della salute ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale e della successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale (www.regione.puglia.it).

7. I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell’elenco di cui al comma 2 hanno l’obbligo di partecipare, qualora non lo abbiano già fatto, al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia, ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, con le modalità previste dall’articolo 25, ovvero ad analoghi corsi di formazione organizzati da altre regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati, operanti nel campo della formazione manageriale.

8. La designazione dei direttori generali delle aziende e degli enti del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall’elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, previa verifica dell’avvenuta partecipazione, ovvero della partecipazione in corso, da parte del designato, al corso di formazione obbligatorio di cui al comma 7.

9. La successiva nomina del direttore generale può essere effettuata dalla Giunta regionale anche attingendo dagli elenchi di candidati idonei delle altre regioni, previa verifica dell’avvenuta partecipazione, ovvero della partecipazione in corso, da parte del designato, al corso di formazione obbligatorio di cui al comma 7.

10. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è effettuata dalla Giunta regionale d’intesa con il Rettore dell’università interessata. Le procedure per l’acquisizione dell’intesa sulla predetta nomina sono definite in sede di Commissione paritetica Regione-Università.”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 25 della l.r. 4/2010

1. L’articolo 25 della l.r. 4/2010 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 25

Norme in materia di formazione dei direttori generali

1. L’Organismo regionale per la formazione in sanità provvede, ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, all’organizzazione e all’attivazione, con periodicità annuale, di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, che può svolgersi anche in ambito interregionale e in collaborazione con l’AGENAS, le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati, operanti nel campo della formazione manageriale.

2. Il corso di formazione di cui al comma 1 deve prevedere una durata semestrale e un’articolazione delle attività didattiche di almeno centoventi ore, come stabilite da accordi interregionali. I contenuti dei moduli del corso devono riguardare:

a) l’organizzazione dei servizi sanitari;

b) il bilancio delle aziende sanitarie;

c) il controllo di gestione delle aziende sanitarie;

d) la gestione delle risorse umane nelle aziende sanitarie;

e) la gestione della qualità delle aziende sanitarie;

f) la gestione del rischio in sanità.

3. Sono fatti salvi i certificati di frequenza ai corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria rilasciati da regioni o università o da altri soggetti pubblici o privati accreditati, ai sensi dell’articolo 16 ter del d.lgs. 502/1992, a condizione che gli stessi abbiano analoghi contenuti, metodologia delle attività didattiche e durata dei corsi previsti dalla presente legge.

4. La partecipazione ai corsi di formazione manageriale è subordinata al pagamento di una quota d’iscrizione, la cui entità è determinata dalla Regione nel caso di corsi regionali, ovvero determinata in sede di accordi interregionali, in base alle spese previste per la realizzazione dei corsi medesimi, nel caso di corsi interregionali.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.