§ 6.4.12 - L.R. 29 luglio 2013, n. 20.
Disposizioni relative al pagamento dei debiti della Regione certi, liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, maturati al 31 dicembre 2012


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:29/07/2013
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Misure in materia di pagamenti dei debiti della Regione)
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie)


§ 6.4.12 - L.R. 29 luglio 2013, n. 20.

Disposizioni relative al pagamento dei debiti della Regione certi, liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, maturati al 31 dicembre 2012

(B.U. 8 agosto 2013, n. 62)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta disposizioni relative al pagamento dei debiti della Regione certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro la medesima data, diversi da quelli finanziari e sanitari, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

 

     Art. 2. (Misure in materia di pagamenti dei debiti della Regione)

1. Per assicurare la liquidità necessaria al pagamento dei debiti indicati all’articolo 1, la Regione provvede, per un periodo di venti anni, a rimborsare l’anticipazione di liquidità concessa con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 maggio 2013 per gli anni 2013 e 2014 e pari rispettivamente a euro 7.853.371,82 ed euro 11.581.247,45.

2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.l. 35/2013, gli oneri di ammortamento dell’anticipazione di liquidità concessa alla Regione decorrono dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto e precisamente:

a) dal 2014, per la liquidità concessa per l’anno 2013;

b) dal 2015, per la liquidità concessa per l’anno 2014.

3. Gli interessi dovuti sono calcolati a decorrere dalla data di effettiva erogazione da parte del Ministero competente dell’importo dell’anticipazione, fino alla data di pagamento della prima rata.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), è autorizzata, a decorrere dal 2014, la spesa complessiva di euro 577.864,84, di cui euro 263.729,97 per il rimborso della quota capitale ed euro 314.134,87 per il rimborso della quota interessi.

2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita per ciascuno degli anni 2014 e 2015 dagli stanziamenti iscritti per il triennio 2013/2015 nel bilancio pluriennale approvato con legge regionale 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l’anno 2013 ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015), a carico delle seguenti UPB per gli importi indicati:

a) euro 500.000,00 nell’UPB 20803 – Fondo di riserva per spese obbligatorie – Art. 20 l.r. 31/2001;

b) euro 77.864,84 nell’UPB 20812 – Interessi su anticipazioni di cassa.

3. Per gli anni successivi, la copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita da quota parte delle entrate derivanti dalla tassa automobilistica.

4. Per l’attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera b), è autorizzata, a decorrere dal 2015, la spesa complessiva di euro 852.168,46, di cui euro 388.918,56 per il rimborso della quota capitale ed euro 463.249,90 per il rimborso della quota interessi [1].

5. La copertura della spesa autorizzata al comma 4 è garantita per l’anno 2015 dagli stanziamenti iscritti per il triennio 2013/2015 nell’UPB 20812 – Interessi su anticipazioni di cassa del bilancio pluriennale approvato con la l.r. 46/2012; per gli anni successivi, da quota parte delle entrate derivanti dalla tassa automobilistica.

6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate ai commi 1 e 4 sono iscritte a carico dei seguenti capitoli istituiti ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA):

a) UPB 20825 “Rimborso anticipazione d.l. 35/2013 – quota interessi”:

- Interessi passivi dovuti per l’Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del d.l. 35/2013 – anno 2013;

- Interessi passivi dovuti per l’Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del d.l. 35/2013 – anno 2014;

b) UPB 20826 “Rimborso anticipazione d.l. 35/2013 – quota capitale”:

- Quota capitale dovuta per l’Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del d.l. 35/2013 – anno 2013;

- Quota capitale dovuta per l’Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del d.l. 35/2013 – anno 2014.

7. Per effetto delle disposizioni del presente articolo sono modificati gli stanziamenti delle UPB 20803 “Fondo di riserva per spese obbligatorie art. 20 l.r. 31/01” e 20812 “Interessi su anticipazione di cassa – corrente” del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015.

8. Le somme concesse in anticipazione, ai sensi dell’articolo 2 del d.l. 35/2013, sono iscritte nel Titolo V – UPB 50101 dello stato di previsione dell’entrata separatamente per gli anni 2013 e 2014 nei seguenti capitoli:

a) “Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del d.l. 35/2013 – anno 2013";

b) “Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del d.l. 35/2013 – anno 2014".

Corrispondentemente sono iscritte per pari importo nello stato di previsione della spesa nella nuova UPB 20827 “Fondo Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del d.l. 35/2013” i seguenti capitoli di spesa:

a) “Fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del d.l. 35/2013 – anno 2013”;

b) “Fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del d.l. 35/2013 – anno 2014”.


[1] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.