§ 2.2.74 - L.R. 16 settembre 2013, n. 28.
Riordino dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:16/09/2013
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 9/1997)
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 9/1997)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 9/1997)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/1997)
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 9/1997)
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 9/1997)
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 9/1997)
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 9.  (Norme finali e abrogazioni)


§ 2.2.74 - L.R. 16 settembre 2013, n. 28.

Riordino dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9

(B.U. 26 settembre 2013, n. 75)

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 9/1997)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)) è sostituito dal seguente:

“2. Oltre ai compiti attribuiti dalle leggi regionali di settore, l’ASSAM esercita le funzioni concernenti:

a) i servizi specialistici per il trasferimento dell’innovazione di processo e di prodotto nel settore agroalimentare e della silvicoltura;

b) i servizi di consulenza e assistenza per la certificazione di qualità dei prodotti;

c) le attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e per la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione delle razze animali e delle varietà vegetali locali;

d) l’attività di sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare;

e) la promozione e la divulgazione dei risultati della sperimentazione di cui alla lettera d);

f) le attività di formazione, nei limiti dell’accreditamento ottenuto, anche in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale;

g) l’individuazione di filiere strategiche per l’orientamento produttivo del settore;

h) la progettazione di livello interregionale, nazionale e comunitaria, nonché l’attivazione di reti tematiche e di parternariato al fine di accedere ai fondi comunitari;

i) il supporto all’attività della Regione derivante dalla partecipazione alla Rete delle Regioni europee “OGM free”;

l) la valutazione economica dei progetti in materia agroalimentare;

m) la gestione dei vivai forestali e del Centro sperimentale per la tartuficoltura della Regione;

n) le attività di analisi chimico-fisiche e sensoriali per la caratterizzazione e la valorizzazione qualitativa agroalimentare e la tutela agroambientale;

o) le attività di controllo tecnico e di vigilanza sui prodotti e sui processi produttivi agricoli e agroalimentari;

p) la raccolta e l’elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle imprese agricole, in sinergia con il servizio meteorologico della protezione civile;

q) la ricerca applicata e la sperimentazione di prodotti e servizi in agricoltura, utili allo sviluppo della “green economy”.”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 9/1997)

1. L’articolo 3 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

1. Sono organi dell’ASSAM:

a) il direttore;

b) il revisore unico.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 9/1997)

1. L’articolo 4 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Direttore)

1. Il direttore dell’ASSAM è nominato dalla Giunta regionale, per la durata della legislatura regionale, tra i dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, tenendo conto del curriculum professionale, della formazione culturale e dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi.

2. In caso di conferimento dell’incarico di cui al comma 1 a un dirigente della Giunta regionale, lo stesso dirigente mantiene, senza remunerazione aggiuntiva, anche la direzione di una struttura dirigenziale della medesima Giunta regionale.

3. Il conferimento dell’incarico di cui al comma 1 a un dirigente di altro ente dipendente comporta il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso dirigente, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per la durata dell’incarico.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore si applicano le disposizioni della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) relative ai dirigenti della Giunta regionale.”.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/1997)

1. L’articolo 5 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Attribuzioni del direttore)

1. Il direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'ASSAM;

b) predispone il programma annuale di attività, di cui all'articolo 13, i bilanci preventivi e consuntivi, la relazione di gestione e la relazione sull'attuazione del programma;

c) predispone il regolamento di organizzazione dell'ASSAM ivi compresa la determinazione dell'organico del personale, il regolamento di amministrazione e contabile;

d) sovrintende all'amministrazione dell'ASSAM, definisce gli obiettivi e gli interventi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

2. In caso di assenza o di impedimento del direttore, le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate dal vicedirettore, scelto dal direttore medesimo tra i dirigenti dell’ASSAM.”.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 9/1997)

1. L’articolo 6 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Revisore unico)

1. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, per la durata della legislatura regionale, tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).”.

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 9/1997)

1. L’articolo 9 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Trattamento economico del direttore e indennità del revisore unico)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al direttore è stabilito dalla Giunta regionale, tenendo conto delle dimensioni organizzative, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell’ASSAM e comunque in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1, in caso di incarico conferito a dirigente della Giunta regionale, tiene altresì conto della direzione di una struttura della Giunta regionale medesima.

3. Al revisore unico è corrisposta un’indennità mensile lorda pari al quindici per cento del compenso spettante al direttore.”.

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 9/1997)

1. L’articolo 12 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Personale)

1. L’ASSAM dispone di una dotazione organica propria, determinata sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale. I posti della dotazione organica sono coperti da personale proprio nonché dal personale assegnato ai sensi dell’articolo 21.

2. L’assunzione di personale da parte dell’ASSAM avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le posizioni contrattuali ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

3. Il rapporto di lavoro del personale proprio dell’ASSAM è disciplinato dal contratto collettivo di settore. In alternativa, nei confronti dello stesso personale può trovare applicazione, previo accordo sia con le organizzazioni sindacali di categoria che del comparto Regioni e Autonomie locali, il contratto collettivo del comparto di pubblico impiego applicato al personale di cui all’articolo 21. Il relativo costo è a carico dell’ASSAM.

4. La contrattazione decentrata integrativa è effettuata dall’ASSAM secondo le disponibilità del proprio bilancio e sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

5. La gestione del personale può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione non onerosa, a condizione che l’ASSAM non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia.”.

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dalla l.r. 9/1997 come modificata dalla presente legge per un importo complessivo di euro 3.628.843 si provvede per l’anno 2013:

a) per euro 3.126.843 mediante impiego delle somme autorizzate per il finanziamento della l.r. 9/1997 nella tabella A della l.r. 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013) già iscritte nell’UPB 30901;

b) per euro 502.000 mediante impiego delle somme autorizzate nella tabella C della l.r. 45/2012 già iscritte nelle UPB 30901 euro 306.000, UPB 30905 euro 77.000, UPB 30907 euro 60.000,00, UPB 31002 euro 35.000,00, UPB 31605 euro 24.000.

2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA) per l’anno 2013.

 

     Art. 9. (Norme finali e abrogazioni)

1. Gli organi e il direttore generale dell’ASSAM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla cessazione dei relativi incarichi.

2. Le norme relative agli organi e al direttore generale dell’ASSAM abrogate, modificate o sostituite dalla presente legge continuano ad applicarsi fino alla cessazione degli organi ai sensi del comma 1.

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 2, gli articoli 7 e 11 e i commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 25 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)).