§ 3.8.79 - L.R. 26 novembre 2013, n. 16.
Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:26/11/2013
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Programmazione delle borse di studio)
Art. 3.  (Tirocini formativi e di orientamento a favore di neolaureati)
Art. 4.  (Tirocini curriculari)
Art. 5.  (Disciplina del tirocinio)
Art. 6.  (Attività di ricerca)
Art. 7.  (Norma finanziaria)
Art. 8.  (Abrogazioni)


§ 3.8.79 - L.R. 26 novembre 2013, n. 16.

Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale

(B.U. 28 novembre 2013, n. 48, suppl.)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge istituisce borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso la sede del Consiglio regionale o le altre strutture dallo stesso utilizzate, finalizzati a promuovere l'acquisizione di conoscenze e di esperienze nell'ambito della pubblica amministrazione e, in particolare, dell'attività della Regione.

2. I tirocini e l'attività di ricerca sono destinati a giovani neolaureati oppure a studenti universitari iscritti all'ultimo anno di corso, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi [1].

 

     Art. 2. (Programmazione delle borse di studio)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina annualmente il numero delle borse di studio, fino ad un massimo di 35, di cui non più di 5 attivabili presso la sede della Regione a Bruxelles, e i criteri per la predisposizione dei bandi, prevedendo una riserva a favore di persone in situazione di disabilità di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. L'assegnatario che non concluda il periodo della borsa di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca decade dal diritto alla stessa. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa fino alla data di decadenza.

3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.

 

     Art. 3. (Tirocini formativi e di orientamento a favore di neolaureati)

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale approva, sulla base dei criteri determinati dall'Ufficio di presidenza, previo parere della commissione consiliare competente, i bandi di selezione che devono indicare:

a) il progetto formativo, di durata non superiore a dodici mesi;

b) il diploma di laurea triennale o anche magistrale e il corso di laurea richiesti, ovvero master di primo e secondo livello;

c) l'ammontare della borsa di studio, pari al 60 per cento dello stipendio tabellare iniziale lordo del personale regionale appartenente alla categoria D; l'importo della borsa di studio è incrementato del 50 per cento per i tirocini che si svolgono presso la sede della Regione a Bruxelles;

d) le modalità di selezione dei candidati;

e) la percentuale di riserva a favore di persone in situazione di disabilità di cui all'articolo 1 della legge 68/1999;

f) ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dal comma 3 inclusi criteri di premialità per i residenti in Lombardia.

2. Il bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché ne viene data comunicazione a tutte le Università della regione Lombardia le quali, ove interessate, a propria cura e spese ne daranno pubblicità nel loro sito istituzionale.

3. Ai fini dell'ammissione alla selezione, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea, ovvero master di primo e secondo livello, previsto dal bando per il tirocinio, conseguito da non più di trentasei mesi, con una votazione non inferiore al 90 per cento del punteggio massimo attribuibile;

b) età non superiore ai trenta anni;

c) godimento dei diritti civili e politici.

4. La valutazione delle candidature è effettuata da una commissione nominata dall'Ufficio di presidenza e composta da dirigenti del Consiglio regionale, della Regione o degli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007). La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese [2].

5. Per la valutazione delle candidature la commissione tiene conto del voto di laurea, dei titoli posseduti indicati dal bando inerenti al progetto formativo e degli esiti di un colloquio attitudinale.

 

     Art. 4. (Tirocini curriculari)

1. Il Consiglio regionale stipula convenzioni con le Università della Lombardia che attivano tirocini curriculari.

2. Il numero e le aree di svolgimento dei tirocini, definiti dall'Ufficio di presidenza in sede di programmazione annuale, sono resi pubblici mediante avviso sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché ne viene data comunicazione a tutte le Università della regione Lombardia le quali, ove interessate, a propria cura e spese ne daranno pubblicità nel loro sito istituzionale.

3. La congruità dei progetti formativi presentati dalle Universitàè valutata dal dirigente della struttura presso cui deve svolgersi il tirocinio.

4. L'ammontare dell'indennità di partecipazione al tirocinio, per la parte di competenza del Consiglio regionale, è pari a 200 euro mensili.

 

     Art. 5. (Disciplina del tirocinio)

1. I tirocini di cui agli articoli 3 e 4 si svolgono presso la sede del Consiglio regionale o in altre strutture dallo stesso utilizzate, individuate nei relativi bandi.

2. La disciplina puntuale dei rapporti tra amministrazione e tirocinanti e ogni altro aspetto inerente alle modalità di svolgimento del tirocinio, compresa apposita copertura assicurativa, sono determinati dall'amministrazione consiliare.

3. Al termine del periodo fissato, il tirocinante rassegna al dirigente cui è assegnato una relazione sull'attività svolta.

4. La regolare frequenza del tirocinio formativo e di orientamento di cui all'articolo 3 e il suo proficuo svolgimento da parte di neolaureati, attestati dal dirigente, costituiscono titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali, cui va riconosciuto un punteggio pari al 50 per cento del punteggio attribuito al servizio prestato in ruolo a tempo pieno.

5. Il tirocinio non può comunque comportare l'insorgere di un rapporto di lavoro con il Consiglio regionale.

 

     Art. 6. (Attività di ricerca)

1. Il Consiglio regionale promuove borse di studio per attività di ricerca, di durata non superiore a dodici mesi, con il supporto operativo di Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione, presso le strutture del Consiglio regionale.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono attivate a seguito di convenzione con Éupolis approvata dall'Ufficio di presidenza, previo parere della commissione consiliare competente, e sono assegnate sulla base dei criteri stabiliti nella convenzione stessa.

3. Per accedere alla borsa di studio di cui al presente articolo, il candidato deve aver conseguito il diploma di laurea magistrale ovvero il titolo di studio post-laurea, quale master di secondo livello, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca, da non più di trentasei mesi e avere un'età non superiore a trentacinque anni.

4. L'importo annuo lordo della borsa di studio è pari al 75 per cento dello stipendio tabellare lordo del personale regionale appartenente alla categoria D; l'importo della borsa di studio è incrementato del 50 per cento per le attività di ricerca che si svolgono presso la sede della Regione a Bruxelles.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria)

1. Fermo restando l'obiettivo di risparmio complessivo derivante dalle misure previste dall'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dalle disposizioni da esso richiamate, in ottemperanza al principio di coordinamento della finanza pubblica desumibile dalla legge statale, agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dal 2014 nel limite di 560.000 euro annui, con quanto annualmente stanziato alla Missione 1, Programma 01, del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e successivi, utilizzando, a tal fine, quota parte dei risparmi derivanti dalla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

 

     Art. 8. (Abrogazioni)

1. È abrogata la legge regionale 30 aprile 1999, n. 11 (Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari, presso le strutture del Consiglio regionale).


[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[2] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.