§ 3.5.85 - L.R. 2 ottobre 2013, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) - azioni di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:02/10/2013
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 1/2007)


§ 3.5.85 - L.R. 2 ottobre 2013, n. 7. [1]

Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) - azioni di attrattività di investimenti industriali sostenibili

(B.U. 4 ottobre 2013, n. 40, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 1/2007)

1. All'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:

'e bis) AZIONI DI ATTRATTIVITÀ di investimenti industriali sostenibili, anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi in raccordo con Finlombarda s.p.a., nonché attraverso l'istituzione del Comitato congiunto tra la Giunta regionale, il Consiglio regionale, gli enti del sistema regionale e il sistema camerale, di cui al comma 2 bis;';

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

'2 bis. E' istituito il Comitato congiunto di cui al comma 1, lettera e bis), con la finalità di relazionarsi al nucleo operativo di cui al comma 1, lettera e), la cui composizione, durata e modalità di funzionamento è stabilita dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare, assicurando la presenza degli assessori competenti in materia di economia, commercio, lavoro, formazione e bilancio, nonché dei componenti dell'Ufficio di presidenza della commissione consiliare competente in materia di attività produttive e occupazione e i suoi delegati, prevedendo l'integrazione, qualora necessario, con le autonomie funzionali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, l'Associazione nazionale comuni italiani, i rappresentanti dell'Istituto per il commercio estero; gli uffici economici delle ambasciate e dei consolati italiani; le camere di commercio estere in Italia, in riferimento prioritariamente ai paesi dell'area europea, ai paesi BRIC (Brasile, Russia, India, Cina), agli Stati Uniti e alla Corea del Sud.'.


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 19 febbraio 2014, n. 11.