§ 6.3.275 - L.R. 9 luglio 2013, n. 30.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:09/07/2013
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi)
Art. 2.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2012)
Art. 3.  (Residui perenti)
Art. 4.  (Variazioni al Bilancio annuale)
Art. 5.  (Variazioni alle spese autorizzate con la legge finanziaria 2013)
Art. 6.  (Nuove autorizzazioni di spesa)
Art. 7.  (Bilancio del Consiglio Regionale)
Art. 8.  (Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del DL 35/2013)
Art. 9.  (Anticipazione dì liquidità di cui all'art. 3 del DL 35/2013)
Art. 10.  (Modifica dell'art. 37 LR. n. 69 del 27.12.2012)
Art. 11.  (Bilancio pluriennale)
Art. 12.  (Copertura finanziaria)
Art. 13.  (Pubblicazione)


§ 6.3.275 - L.R. 9 luglio 2013, n. 30.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 a norma dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(B.U. 16 luglio 2013, n. 14 - S.S. 18 luglio 2013, n. 1)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi)

1. Sulla base della ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata a norma degli articoli 41 e 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), e dei dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 29 aprile 2013, è disposto l'aggiornamento dei dati presunti relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 - approvati con l'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015), come di seguito specificato:

 

a) il totale dei residui attivi delle unità previsionali di base (UPB) al 1 gennaio 2013, al netto delle contabilità speciali, risulta essere rideterminato definitivamente da euro 6.721.054.965,33 in euro 6.601.882.887,35;

 

b) il totale dei residui attivi delle contabilità speciali al 1 gennaio 2013 risulta essere determinato definitivamente in euro 215.313.170,91;

 

c) il totale dei residui passivi delle UPB al 1 gennaio 2013, al netto delle contabilità speciali, risulta essere rideterminato definitivamente da euro 1.805.862.161,34 ad euro 1.588.082.396,15;

 

d) il totale dei residui passivi delle contabilità speciali al 1 gennaio 2013 risulta essere determinato definitivamente in euro 415.458.350,83.

 

2. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi determinati al 1 gennaio 2013 e l'ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, approvato con la citata legge regionale n. 71/2012, sono indicate a livello di UPB nell'allegate tabelle "A" e "B", prima colonna.

 

3. Il fondo di cassa presso il Tesoriere al 1° gennaio 2013 risulta essere determinato in euro 361.031.709,48.

 

     Art. 2. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2012)

1. Per effetto degli aggiornamenti di cui all'articolo 1, il saldo finanziario positivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 risulta essere determinato definitivamente in euro 5.174.687.020,76.

 

2. Il predetto saldo è utilizzato per come indicato nell’allegato 1 alla citata legge regionale n. 71/2012, che è riformulato nei termini di cui al documento allegato alla presente legge, secondo la seguente articolazione:

 

- euro 1.395.498.392,50 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa dell'esercizio 2012 finanziate con fondi assegnati con vincolo dì destinazione, così come indicato nella parte A (prima colonna);

 

- euro 2.827.805.911,05 per la copertura del fondo pluriennale vincolato di cui ai capitoli 83010301, 83010302, 83010304, 83010306, 83010307, 83010308, 83010309, 83010310 e 83010311 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013, così come indicato nella parte A (seconda colonna);

 

- euro 426.921.575,17 per la copertura dei residui perenti così come indicato nella parte B;

 

- euro 524.461.142,04 per la copertura di spese finanziate con la quota di disponibilità residua, così come indicato nella parte C (prima e seconda colonna).

 

     Art. 3. (Residui perenti)

1. L'importo complessivo degli impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 2012, risulta essere definitivamente determinato in euro 609.887.964,53 di cui euro 345.927.672,67 di parte corrente ed euro 263.960.291,86 di parte in conto capitale.

 

2. L'importo complessivo iscritto nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), relativo ai residui in perenzione amministrativa che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 2013, è determinato complessivamente in euro 426.921.575,17, pari al 70 per cento del totale dell'importo complessivo di cui al comma precedente. L'importo di euro 242.149.370,87 è iscritto al capitolo 7003101 (fondi in perenzione amministrativa di parte corrente) e l'importo di euro 184.772.204,30 è iscritto al capitolo 7003201 (fondi in perenzione amministrativa di parte in conto capitale).

 

     Art. 4. (Variazioni al Bilancio annuale)

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle UPB della parte entrata e della parte spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 ­ approvato con legge regionale n. 71/2012, sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle "A" e "B" seconda e terza colonna.

 

2. Le variazioni di competenza di cui al comma 1 comprendono le economie di spesa derivanti dal riaccertamento di residui passivi ed in perenzione amministrativa inerenti a stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, che sono riprodotte nel bilancio 2013 attraverso l'allegato 1 di cui al precedente articolo 2, comma 2.

 

3. Le variazioni di cui al comma 2 non comprendono le variazioni al bilancio 2013 già effettuate ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 52, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71.

 

     Art. 5. (Variazioni alle spese autorizzate con la legge finanziaria 2013)

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con la tabella C di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 70 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 (Legge finanziaria)», sono apportate le variazioni di cui al prospetto 1 allegato alla presente legge.

 

     Art. 6. (Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività del Centro di fisiologia clinica che opera presso l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, attraverso una convenzione con il Centro Nazionale delle Ricerche di Roma, è autorizzata per il triennio 2013-2015 la spesa annua di euro 300.000,00 allocata all'UPB 6.1.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013.

 

2. Al fine di consentire l'espletamento di interventi specifici finalizzati al sostegno delle categorie protette nel settore delle politiche sociali e del volontariato, è autorizzata per l'esercizio 2013 la spesa di euro 280.000,00 allocata all'UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa di bilancio medesimo.

 

     Art. 7. (Bilancio del Consiglio Regionale)

1. L'autorizzazione di spesa relativa alla erogazione di fondi al Consiglio regionale allocata all'UPB 1.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013, disposta con l'articolo 13 della legge regionale n. 71/2012, è incrementata di euro 1.500.000,00.

 

2. Il Consiglio regionale, con proprio atto, apporta le conseguenti modifiche al proprio bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione n. 266 del 21 dicembre 2012.

 

     Art. 8. (Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del DL 35/2013)

1. L'anticipazione di liquidità attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, determinata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2013 in complessivi euro 250.561.006,19, di cui una prima tranche di euro 101.249.667,80 per l'anno 2013 ed una seconda tranche di euro 149.311.338,39 per l'anno 2014, è iscritta all'UPB 5.3.02 (capitolo 53020102) dello stato di previsione dell'entrata e all'UPB 1.2.04.09 (capitolo 12040924) dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015.

 

2. Al fine di garantire la copertura finanziaria dell'anticipazione di liquidità di cui al comma precedente, una quota delle entrate in libera disponibilità della Regione - per un importo di euro 5.643.884,80 a partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2043 e di ulteriori euro 8.322.950,70 a partire dall'anno 2015 e fino all'anno 2044 - accertate e riscosse al capitolo 1101103 dell'entrata, relativo alla Tassa automobilistica regionale, è finalizzata alla restituzione della predetta anticipazione.

 

3. A tale scopo sono istituiti nell'UPB 1.2.04.09 della spesa del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 i capitoli 12040925 e 12040926, per l'anticipazione di liquidità relativa all'anno 2013, ed i capitoli 12040927 e 12040928 per l'anticipazione di liquidità relativa all'anno 2014, con uno stanziamento complessivo pari alla corrispondente rata di ammortamento annua da restituire, distinta per quota interessi e quota capitale, per la durata di 30 anni ed il cui utilizzo è subordinato alla sottoscrizione di apposito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'effettivo livello delle somme attinte.

 

4. Per far fronte alla maggiore spesa di cui al comma precedente, nel bilancio pluriennale 2013-2015, annualità 2014 e 2015, è contestualmente ridotta per gli stessi importi di euro 5.643.884,80 ed euro 8.322.950,70 la spesa realizzata con le risorse autonome, così come evidenziato nelle tabelle allegate al bilancio pluriennale di cui al successivo articolo 11.

 

     Art. 9. (Anticipazione dì liquidità di cui all'art. 3 del DL 35/2013)

1. L'anticipazione di liquidità di euro 107.142.000,00 attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è iscritta all'UPB 5.3.02 dello stato di previsione dell'entrata e all'UPB 6.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015.

 

2. Al fine di garantire la copertura finanziaria all'anticipazione di liquidità di cui al comma precedente, una quota delle entrate in libera disponibilità della Regione - per un importo di euro 5.972.336,68 a partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2043, accertate e riscosse al capitolo 1101103 dell'entrata relativo alla Tassa automobilistica regionale, è finalizzata alla restituzione della predetta anticipazione.

 

3. A tale scopo, sono istituiti nell'UPB 6.1.01.01 della spesa del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 i capitoli 61010192 e 61010193, con uno stanziamento complessivo pari alla rata annua di euro 5.972.336,68 da restituire per la durata di 30 anni ed il cui utilizzo è subordinato alla sottoscrizione di apposito contratto e all'effettivo livello delle somme attinte.

 

4. Per far fronte alla maggiore spesa di cui al comma precedente, nel bilancio pluriennale 2013-2015, è contestualmente ridotta per lo stesso importo di euro 5.972.336,68 la spesa realizzata con le risorse autonome, così come evidenziato nelle tabelle allegate al bilancio pluriennale di cui al successivo articolo 11.

 

     Art. 10. (Modifica dell'art. 37 LR. n. 69 del 27.12.2012)

1. All'art. 37 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

- il comma 3 è così sostituito: «Nei casi in cui le somme non siano disponibili sugli impegni residui o in perenzione amministrativa originariamente assunti, la riallocazione nei capitoli di provenienza della spesa delle somme confluite nei capitoli costituiti ai sensi del comma 1 è disposta, per la quota parte effettivamente impegnabile nel corso dello stesso esercizio finanziario, per le operazioni incluse nell'Allegato IV al Rapporto finale di esecuzione del POR Calabria 2000-2006, che, seppur ultimate e rese operative entro il 30.09.2012, non risultano concluse finanziariamente e per le operazioni nuove finanziate con le risorse liberate correlate al POR Calabria 2000-2006, con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, su richiesta motivata del Dipartimento competente e previa validazione del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria».

 

- al comma 5, sono eliminate le parole «o non completate entro il 30.09.2012»;

 

- è aggiunto il seguente comma 6 «Al fine di assicurare il completamento delle operazioni del POR Calabria 2000-2006 non concluse e/o non rese operative entro il 30.09.2012, il relativo finanziamento è interamente imputato alle risorse liberate, fermo restando l'obbligo per i Dipartimenti interessati di provvedere, nei casi in cui ricorrano i presupposti per la revoca dei progetti, al recupero delle somme percepite dai beneficiari, ai sensi degli articoli 40 bis e 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, anche mediante compensazione delle somme da recuperare con i crediti vantati dai beneficiari nei confronti della Regione, per i quali la stessa non abbia ancora effettuato l'erogazione».

 

     Art. 11. (Bilancio pluriennale)

1. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 2013-2015, approvato con l'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71, sono introdotte, per il triennio 2013-2015, le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" del bilancio pluriennale.

 

     Art. 12. (Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge, laddove non diversamente stabilito, si provvede, per la quota parte corrispondente, con i maggiori accertamenti registrati alle UPB 1.1.01, 1.1.03, 1.1.04 e 1.1.05 dello stato di previsione dell'entrata.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 8/2002.

 

     Art. 13. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.