§ 5.1.113 - L.R. 17 luglio 2013, n. 36.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:17/07/2013
Numero:36


Sommario
Art. 1. 1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995 n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), il termine «31 [...]
Art. 2. 1. La presente proposta di legge non prevede oneri aggiuntivi né impegni di spesa sul bilancio regionale
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.1.113 - L.R. 17 luglio 2013, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(B.U. 16 luglio 2013, n. 14 - S.S. 24 luglio 2013, n. 3)

 

Art. 1.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995 n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), il termine «31 dicembre 2007» è così modificato: «30 giugno 2013».

 

2. Dopo l’articolo 3 della l.r. n. 8/1995 è aggiunto il seguente:

 

«Art. 3 bis.

1. La Giunta regionale sulla base di una puntuale ricognizione effettuata dall’Aterp regionale, che illustri la situazione giuridica, dei rapporti locativi, l’eventuale contenzioso esistente e la consistenza del patrimonio immobiliare, approva, su proposta dell’Assessore competente in materia, un piano di interventi che individui soluzioni di solidarietà sociale in favore di quei soggetti che, pur essendo privi di reddito e inclusi nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi, non abbiano potuto esserne beneficiari per mancanza di disponibilità di unità immobiliari».

 

     Art. 2.

1. La presente proposta di legge non prevede oneri aggiuntivi né impegni di spesa sul bilancio regionale.

 

     Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.