§ 4.3.17 - L.R. 30 maggio 2013, n. 26.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 caccia e pesca
Data:30/05/2013
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 9/96)
Art. 2.  (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 9/96)
Art. 3.  (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 9/96)
Art. 4.  (Modifica dell’articolo 6 della l.r. 9/96)
Art. 5.  (Modifica dell’articolo 7 della l.r. 9/96)
Art. 6.  (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 9/96)
Art. 7.  (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 9/96)
Art. 8.  (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 9/96)
Art. 9.  (Modifica dell’articolo 13 della l.r. 9/96)
Art. 10.  (Inserimento nella l.r. 9/96 dell’articolo 13 bis)
Art. 11.  (Modifica dell’articolo 14 della l.r. 9/96)
Art. 12.  (Modifica dell’articolo 16 della l.r. 9/96)
Art. 13.  (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 9/96)
Art. 14.  (Modifica dell’articolo 18 della l.r. 9/96)
Art. 15.  (Modifica dell’articolo 20 della l.r. n. 9 /96)
Art. 16.  (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 9/96)
Art. 17.  (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
Art. 18.  (Clausola di invarianza della spesa)
Art. 19.  (Entrata in vigore)


§ 4.3.17 - L.R. 30 maggio 2013, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio).

(B.U. 1 giugno 2013, n. 11 - S.S. 7 giugno 2013, n. 1)

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 9/96)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 9/96 è sostituito dal seguente: «3. Per l’assolvimento delle proprie funzioni di programmazione concernenti l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo consultivo, della Consulta Faunistica-Venatoria Regionale (CFVR) composta da:

a) assessore regionale incaricato in materia di caccia e pesca o suo delegato che la presiede;

b) assessori provinciali alla caccia e pesca o loro delegati;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella regione, designato dalla rispettiva associazione regionale;

e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente;

f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria;

g) un rappresentante dell’Ente nazionale cinofila italiana (ENCI);

h) il dirigente del settore della regione competente in materia di caccia e pesca con le funzioni di segretario;

i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici;

j) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale. Ai componenti della Consulta viene riconosciuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio documentate».

 

2. Il comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 9/96 è sostituito dal seguente: «6. La regione e le province si avvalgono, a supporto delle attività proprie o delegate in materia faunistico venatoria, dei pareri tecnici espressi dall’Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) di cui all’articolo 7, dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da enti e istituti di ricerca».

 

     Art. 2. (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 9/96)

1. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 9/96 la parola «INFS» è soppressa e sostituita dalle seguenti: «Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) e dell’ISPRA».

 

2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 9/96 è aggiunto il seguente periodo: «L’attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 157/1992».

 

3. All’inizio del comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 9/96 dopo le parole «La Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «su parere dell’OFVR e dell’ISPRA».

 

4. Il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 9/96 è sostituito dal seguente: «È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all’OFVR ed all’ISPRA o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare i predetti enti di ricerca».

 

     Art. 3. (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 9/96)

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/96 è sostituito dal seguente: «2. La Giunta regionale, con il supporto dell’OFVR, attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistici-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l’ISPRA garantisce l’omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) destinare una quota massima del 26 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione a protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile;

c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia;

d) determinare, con apposito regolamento, i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale;

e) determinare, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per la realizzazione di miglioramenti ambientali a fini faunistico- venatori ivi compresa la manutenzione e la creazione di zone umide artificiali».

 

2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 9/96 le parole «sentita la Consulta Faunistica Venatoria Regionale» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti l’OFVR e la CFVR».

 

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 9/96 è aggiunto il seguente: «4 bis. Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all’approvazione del nuovo piano».

 

     Art. 4. (Modifica dell’articolo 6 della l.r. 9/96)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/96 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le province, sentiti l’OFVR, le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono con cadenza quinquennale i piani faunistico-venatori, con congruo anticipo rispetto all’emanazione del piano faunistico regionale, e comunque non oltre il dieci di maggio dell’anno di riferimento, al fine di consentire la regolare e puntuale emanazione del calendario venatorio.

La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine».

 

2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 9/96, dopo le parole «a ripristino degli habitat naturali» sono aggiunte le seguenti: «nonché alla creazione di zone umide artificiali».

 

3. All’inizio del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 9/96 dopo le parole «Le Province inoltre» sono aggiunte le seguenti: «sulla base delle indicazioni fornite dall’OFVR».

 

4. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 9/96 è sostituita dalla seguente:

 

«b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e attuazione di reintroduzioni, ripopolamenti nonché di progetti di introduzione di fauna selvatica presente nel territorio nazionale».

 

5. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 9/96 è aggiunto il seguente: «7 bis. La Giunta regionale, con provvedimento da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede alla regolamentazione delle procedure di risarcimento dei danni causati all’agricoltura dalla fauna selvatica nel rispetto dell’articolo 26 della legge n. 157 del 1992».

 

     Art. 5. (Modifica dell’articolo 7 della l.r. 9/96)

1. L’articolo 7 della l.r. 9/96 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 7

(Osservatorio faunistico venatorio regionale)

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale, controllarne i rapporti con l’ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale istituisce l’Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR).

2. L’OFVR viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l’intervento regionale in materia di caccia, in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l’ambiente al fine dell’emanazione dei provvedimenti inerenti il controllo della fauna. In particolare l’Osservatorio:

a) assicura la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati necessari per la destinazione e l’utilizzazione a fini faunistico-venatori del territorio regionale, fornendo altresì elementi utili per la valutazione dei danni alle produzioni agricole, dell’impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, sulle immissioni, i censimenti, le stime, gli abbattimenti e le azioni di controllo delle popolazioni selvatiche; fornisce inoltre ogni dato utile al miglioramento ambientale, allo svolgimento sostenibile dell’attività venatoria programmata, nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quella comunitaria;

b) cura l’elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento; in particolare all’Osservatorio ed alle sue sezioni territoriali è demandato il compito di raccogliere e fornire dati utili sulla consistenza delle specie di fauna selvatica che risultino stanziali o di passo migratorio sul territorio calabrese, con particolare riferimento a quelle oggetto di prelievo venatorio;

c) cura in modo specifico la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle specie selvatiche presenti sul territorio regionale, fornendo agli organi preposti della Regione Calabria, incaricati dell’attività di pianificazione e di programmazione venatoria di carattere generale, ogni elemento utile per stimare la consistenza delle specie cacciabili che sostano anche provvisoriamente sul territorio calabrese, censendo le stesse nel periodo di nidificazione e di accrescimento della prole, determinando altresì l’inizio della migrazione delle stesse dal territorio calabrese;

d) esegue prevalentemente i censimenti sulle specie cacciabili in via ordinaria e sulle specie cacciabili in deroga, sia durante la stagione venatoria che nel periodo di chiusura generale della caccia; in particolare cura il monitoraggio, sul territorio regionale, delle specie potenzialmente cacciabili a partire dalla prima settimana di settembre ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge quadro n. 157/92, eseguendo censimenti sia nel periodo di arrivo e stazionamento sul territorio regionale della fauna migratoria, per la nidificazione o lo svernamento, che nell’imminenza dell’apertura della stagione venatoria;

e) effettua censimenti nell’ultima decade del mese di agosto, al fine di fornire dati specifici circa l’inizio della migrazione, l’accrescimento e la dipendenza della prole delle specie cacciabili all’apertura della caccia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), legge 157/92;

f) effettua altresì censimenti nel mese di febbraio, a partire dalla seconda decade, con specifico riferimento a tutte le specie migratorie per le quali è consentita la caccia nel mese di gennaio, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), legge 157/92, al fine di acquisire dati scientifici inerenti il periodo di ritorno ai luoghi di nidificazione.

3. I censimenti svolti dall’OFVR devono essere eseguiti su tutto il territorio regionale con particolare preferenza per le aree protette, le quali, essendo ubicate nelle zone di maggior pregio faunistico e ambientale, consentono forme privilegiate di osservazione della fauna selvatica. Nel caso in cui l’Osservatorio non riesca a fornire i dati scientifici necessari agli organi regionali preposti per l’emanazione degli atti amministrativi di natura programmatica in materia venatoria, l’apertura della caccia nel periodo anteriore al 18 settembre, così come il prolungamento dell’attività venatoria fino alla prima decade di febbraio ai sensi dell’articolo 18, comma 2 legge 157/92, sono rimesse al parere dell’ISPRA, con eccezione della caccia di selezione agli ungulati ed ai nocivi, e si applicherà di conseguenza la disciplina di cui all’articolo 18, comma 1, della legge quadro n. 157 del 1992. La ricerca scientifica demandata all’Osservatorio deve svolgersi in modo non cruento al fine di risultare compatibile con l’ineludibile principio della conservazione e della tutela delle specie oggetto di studio.

4. L’Osservatorio predispone i piani programmatici di miglioramento ambientale più idonei ad assicurare alla fauna selvatica, con speciale riferimento a quella oggetto di caccia, idonee zone di rifugio e di alimentazione sul territorio interessato all’attività venatoria, con la previsione di programmi colturali a perdere, esclusivamente destinati alla conservazione ed al sostegno della fauna selvatica e ad una maggiore sostenibilità dell’attività venatoria, con conseguente divieto di raccolta e taglio della vegetazione oggetto di tale attività. La Regione Calabria individua, entro il termine di mesi sei dall’istituzione dell’OFVR, gli incentivi economici, sotto forma di indennizzi, di sgravi fiscali o di altra utilità economica, da destinare ai coltivatori i cui fondi siano interessati dalla programmazione di miglioramento ambientale regionale in materia faunistico venatoria predisposta dall’OFVR; le zone destinate al miglioramento ambientale regionale sono individuate sia lungo le principali rotte di migrazione sia nelle zone meno vocate all’attività venatoria al fine di aumentare l’attrazione della selvaggina per tali aree e consentire un’ottimale distribuzione della pressione venatoria su tutto il territorio regionale.

5. L’Osservatorio esprime parere preventivo in relazione ai progetti, sia pubblici che privati, per la creazione di zone umide artificiali regionali. L’Osservatorio esprime parere obbligatorio in materia di immissione di fauna selvatica, per ogni scopo, sul territorio regionale. L’Osservatorio è dotato di una struttura centrale la cui composizione, fissata in un collegio composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, costituisce diretta emanazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio faunistico-venatorio, con la obbligatoria presenza:

a) di un rappresentante della Regione Calabria nella qualità di Presidente;

b) un rappresentante nominato dalle quattro associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

c) di un rappresentante nominato dalle quattro associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

d) di un rappresentante degli ATC;

e) un rappresentante nominato dalle quattro associazioni degli agricoltori maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

6. Tutti i componenti del collegio, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sono individuati fra candidati, muniti di diploma di laurea, di provata esperienza e capacità nelle scienze biologiche, naturalistiche ed agroforestali e prestano la propria attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio documentate; il rappresentante delle associazioni agricole può essere individuato anche fra i dottori agronomi regolarmente iscritti all’albo professionale della categoria di appartenenza da almeno tre anni. La procedura ed i criteri di nomina sono specificati nel regolamento di attuazione dell’OFVR da emanarsi entro sei mesi dall’istituzione del predetto ente regionale di ricerca.

7. L’Osservatorio può articolarsi in una o più strutture periferiche.

8. L’OFVR cura l’organizzazione dei corsi regionali per l’abilitazione all’esercizio della caccia di selezione, la cui attività e organizzazione viene disciplinata dal regolamento di attuazione dell’OFVR».

 

     Art. 6. (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 9/96)

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 9/96 le parole «e dell’INFS» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dell’OFVR e dell’ISPRA».

 

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 9/96, è aggiunto il seguente: «6 bis. La Giunta regionale, sentito preliminarmente l’OFVR sui progetti pubblici o privati presentati, disciplina le procedure e le prescrizioni relative alla istituzione ed alla gestione delle zone umide artificiali di cui all’articolo 5 della presente legge, all’interno delle quali è tassativamente vietata l’immissione di fauna selvatica».

 

     Art. 7. (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 9/96)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 9/96 la parola «INFS» è sostituita dalle seguenti: «OFVR e ISPRA».

 

2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 9/96 dopo la parola «alla Provincia» sono aggiunte le seguenti: «e all’OFVR».

 

3. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 9/96 le parole «80 ettari» sono sostituite dalle seguenti: «20 ettari, con esclusione delle zone di addestramento per cani da seguita le quali dovranno avere una superficie non inferiore a 50 ettari».

 

     Art. 8. (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 9/96)

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 9/96 le parole «non più di due cacciatori autorizzati dal titolare medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «le persone autorizzate dal titolare medesimo. Qualora non si preveda l’uso di richiami vivi, non ricorre la prescrizione dell’opzione di caccia».

 

2. Al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 9/96 dopo le parole «per la caccia di appostamento fisso» vengono aggiunte le seguenti: «con l’utilizzo di richiami vivi».

 

     Art. 9. (Modifica dell’articolo 13 della l.r. 9/96)

1. Al comma 10 dell’articolo 13 della l.r. 9/96 le parole «per fucile a due colpi» sono soppresse.

 

     Art. 10. (Inserimento nella l.r. 9/96 dell’articolo 13 bis)

1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 9/96 è aggiunto il seguente:

 

«Art. 13 bis. (Istituzione del numero verde antibracconaggio)

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico regionale, anche attraverso forme di cooperazione con la cittadinanza, viene istituito il numero verde antibracconaggio per la segnalazione e la denuncia di fatti di reato in materia ambientale che danneggiano gravemente l’ambiente e la corretta pratica venatoria. Il numero verde antibracconaggio è gestito dall’Osservatorio Faunistico».

 

     Art. 11. (Modifica dell’articolo 14 della l.r. 9/96)

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 9/96 la parola «INFS» è sostituita dalle seguenti: «OFVR e ISPRA».

 

2. Alla lettera b) comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 9/96, la parola «INFS» è sostituita dalla seguente: «ISPRA».

 

3. Al comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 9/96 la parola «INFS» è sostituita dalla seguente: «ISPRA»; dopo le parole «verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le province,» sono aggiunte le seguenti: «su parere espresso dell’OFVR».

 

     Art. 12. (Modifica dell’articolo 16 della l.r. 9/96)

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 9/96 la parola «INFS» è sostituita dalla seguente: «ISPRA»; dopo le parole «Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali» sono aggiunte le seguenti: «e dell’OFVR».

 

     Art. 13. (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 9/96)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 9/96 le parole «un dipendente regionale che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «un presidente, dipendente regionale, in possesso del diploma di laurea attinente alle materie oggetto di esame»; dopo le parole «esperto in vertebrati omeotermi» sono aggiunte le seguenti: «un avvocato e un medico».

 

2. Al comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 9/96 la parola «annualmente» è soppressa.

 

     Art. 14. (Modifica dell’articolo 18 della l.r. 9/96)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 9/96 è aggiunto il seguente: «1 bis. L’importo della predetta tassa è dovuto nella misura del 50 per cento per i soggetti che, alla data dell’apertura della stagione venatoria, abbiano compiuto settanta anni nonché per coloro che alla medesima data non abbiamo compiuto venti anni».

 

     Art. 15. (Modifica dell’articolo 20 della l.r. n. 9 /96)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 9/96 le parole «da lire 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 51,65 a euro 516,00».

 

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 9/96 le parole «da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 12,91 ad un massimo di euro 51,65».

 

3. Al comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 9/96 le parole «da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23».

 

4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 9/96 le parole «da lire 50.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 25,82 ad euro 258,23».

 

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 9/96 è aggiunto il seguente: «4 bis. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale. Depenalizzazione)».

 

     Art. 16. (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 9/96)

1. L’articolo 22 della l.r. 9/96 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 22

(Utilizzazione dei proventi regionali)

1. A decorrere dall’anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l’esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:

a) nella misura del 50 per cento a favore delle province per la realizzazione dei piani faunistici venatori di cui all’articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l’eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse;

b) nella misura del 10 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l’organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell’abilitazione venatoria e per l’esercizio delle funzioni delegate;

c) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate;

d) nella misura dell’8 per cento da destinare a contributi regionali per l’utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio;

e) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa;

f) Il 20 per cento nella disponibilità della Giunta regionale, di cui la metà per il funzionamento dell’OFVR e l’altra metà per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell’ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l’espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore. Gli importi non utilizzati nell’anno di riferimento vengono rescritti a bilancio per l’anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull’attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell’anno precedente con l’indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell’anno precedente nell’esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria. La Regione, qualora le province non adempiano a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, mediante la nomina di un Commissario al quale è altresì demandata la verifica di eventuali danni cagionati alla Regione Calabria.
4. Le amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l’osservanza delle destinazioni programmate».

 

     Art. 17. (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Il comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 9/96 è abrogato.

 

2. A partire dalla decima legislatura è soppresso l’Ufficio del Garante della Caccia, di cui ai commi 6 bis e 6 ter dell’articolo 2 della l.r. 9/96.

 

     Art. 18. (Clausola di invarianza della spesa)

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 19. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

2. Limitatamente alla predisposizione del calendario venatorio da parte dell’assessorato competente, l’entrata in vigore della presente legge è differita al 1° gennaio 2014.