§ 2.1.121 - L.R. 3 luglio 2013, n. 29.
Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/07/2013
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Modifica articolo 10 l.r. 31/2002)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.121 - L.R. 3 luglio 2013, n. 29.

Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale).

(B.U. 1 luglio 2013, n. 13 - S.S. 9 luglio 2013, n. 1)

 

Art. 1. (Modifica articolo 10 l.r. 31/2002)

1. All’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

 

«3 bis. Nell’ambito di un razionale ed economicamente neutro utilizzo del personale della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle risorse finanziarie già previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, gli incarichi dirigenziali, presso gli uffici della Giunta regionale, possono essere conferiti, in misura percentuale non superiore al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo della Giunta, purché dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, previo collocamento fuori ruolo, comando, distacco o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Fermo restando il limite della dotazione organica, il quoziente derivante dall’applicazione della percentuale di cui al presente comma è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.».

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.