§ 28.7.32 - D.M. 22 febbraio 2013, n. 37.
Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.7 mutuo
Data:22/02/2013
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'ammissione al beneficio è subordinata [...]
Art. 2.      1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 1, la previsione di cui alla lettera a) è soppressa
Art. 3.      1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alla domande di accesso al Fondo presentate dopo l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92


§ 28.7.32 - D.M. 22 febbraio 2013, n. 37.

Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(G.U. 12 aprile 2013, n. 86)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, il quale prevede, ai commi 475 e seguenti, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»);

     Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5-sexies, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo medesimo;

     Visto il proprio decreto n. 132 del 21 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192, «Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

     Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92 recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, l'articolo 3, comma 48, che prevede alcune modifiche ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilendo, al successivo comma 49, che le stesse si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate dopo la data di entrata in vigore della legge stessa;

     Ritenuta, pertanto, la necessità di adeguare le previsioni del citato decreto n. 132 del 21 giugno 2010 alle modifiche normative introdotte dalla predetta legge 28 giugno 2012 n. 92;

     Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 2012 (parere n. 4940/2012);

     Visti i pareri espressi dalla VI commissione finanze della Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 2013 e della VI commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica nella seduta del 5 febbraio 2013;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'ammissione al beneficio è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

     a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

     b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

     c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

     In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari».

     2. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi: «4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:

     a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

     b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;

     c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purchè tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.

     5. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

     a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

     b) fruizione di agevolazioni pubbliche;

     c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purchè tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso».

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 1, la previsione di cui alla lettera a) è soppressa.

     2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore.»

     3. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:

     «c) per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;

     d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera a) per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera b) per la quota regolata a tasso fisso.»

     4. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

     «3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

     4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive».

     5. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, le parole «impeditivo del pagamento della rata di mutuo» e la virgola successiva sono soppresse.

 

     Art. 3.

     1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alla domande di accesso al Fondo presentate dopo l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92.

     Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle fiananze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 122