§ 5.1.116 - L.R. 23 maggio 2013, n. 25.
Determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Modifiche all'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:23/05/2013
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 144 della l.r. 1/2005


§ 5.1.116 - L.R. 23 maggio 2013, n. 25. [1]

Determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Modifiche all'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

(B.U. 30 maggio 2013, n. 25)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, lettera m), dello Statuto;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

 

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 17 aprile 2013;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Al fine di garantire omogeneità ed uniformità nell’ambito del territorio regionale:

 

a) è necessario prevedere che sia la Regione a stabilire, con regolamento, i parametri urbanistici ed edilizi, nonché le definizioni tecniche che i comuni debbono applicare nel regolamento edilizio, nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico, nei piani complessi di intervento, nonché nei piani attuativi;

 

b) è opportuno stabilire termini per l’adeguamento al regolamento regionale, da parte dei comuni, degli strumenti e degli atti di cui alla precedente lettera a), prevedendo altresì, in caso di mancata ottemperanza, l’adeguamento automatico degli stessi;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 144 della l.r. 1/2005

1. L’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

“Art. 144 - Unificazione dei parametri e delle definizioni

1. La Regione, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti di cui all’articolo 52.

2. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi al regolamento regionale entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi.

3. I comuni adeguano gli strumenti ed atti di cui all’articolo 52, ai contenuti del regolamento regionale nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento medesimo. Decorsi inutilmente tali termini, i parametri e le definizioni contenuti nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni contenuti negli strumenti e negli atti di cui all’articolo 52.”.


[1] Abrogata dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.