§ 3.1.154 - L.R. 21 maggio 2013, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:21/05/2013
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18)


§ 3.1.154 - L.R. 21 maggio 2013, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).

(B.U. 23 maggio 2013, n. 21)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) sono aggiunti i seguenti commi:

"5 bis. In caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL, il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci, di cui all'articolo 22, esercita le seguenti funzioni di indirizzo e controllo:

a) programmazione dei servizi sociali relativa all'ambito territoriale di competenza;

b) espressione di parere vincolante, per la parte attinente la delega, sui provvedimenti adottati dal direttore generale dell'ASL concernenti il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio di esercizio e le relative variazioni, l'assestamento ed il rendiconto di gestione.

5 ter. Il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci predispone ed approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento per il suo funzionamento.".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18)

1. All'articolo 22 della l.r 18/2007, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "La coincidenza territoriale tra distretto e ambito della gestione dei servizi sociali è obbligatoria nel caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL".