§ 4.1.181 - R.R. 28 dicembre 2012, n. 18.
Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3 ter della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:28/12/2012
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento)
Art. 2.  (Durata del vincolo di locazione a canone calmierato)
Art. 3.  (Destinatari degli alloggi riservati)
Art. 4.  (Riserva di alloggi a favore di particolari categorie sociali)
Art. 5.  (Procedura e termini per l'individuazione dei conduttori)
Art. 6.  (Criteri per la determinazione del canone calmierato)
Art. 7.  (Contratto di locazione)
Art. 8.  (Alienazione degli alloggi riservati)
Art. 9.  (Adempimenti tecnici e documentazione a corredo della richiesta del titolo abilitativo)
Art. 10.  (Atto d'obbligo)
Art. 11.  (Anagrafe degli utenti dell'edilizia residenziale sociale)
Art. 11 bis.  (Vigilanza)
Art. 11 ter.  (Sanzioni)


§ 4.1.181 - R.R. 28 dicembre 2012, n. 18. [1]

Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche.

(B.U. 8 gennaio 2013, n. 3)

 

Art. 1. (Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3 ter, comma 1 bis, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche, determina i criteri e le modalità per la locazione a canone calmierato degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale sociale realizzati nell'ambito degli interventi disciplinati dal citato articolo 3 ter, comma1, lettera c).

2. [Abrogato].

 

     Art. 2. (Durata del vincolo di locazione a canone calmierato)

1. Gli alloggi riservati alla locazione a canone calmierato, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, sono vincolati a tale destinazione per un periodo non inferiore a quindici anni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3ter, comma 1bis, lettera b, della l.r. 21/2009 e successive modifiche.

2. Successivamente alla scadenza del termine di quindici anni di cui al precedente comma il proprietario può pervenire ad un accordo con l’amministrazione comunale per la gestione del singolo alloggio o di più alloggi ai sensi della lettera f quater), comma 1 bis, articolo 3 ter della l.r. 21/2009 e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4. È fatta salva la possibilità di proporre al conduttore la prosecuzione del contratto di locazione ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

3. Il termine di quindici anni di cui al comma 1 decorre, a prescindere dal contratto di locazione, dalla data di richiesta per il rilascio del certificato di agibilità di cui al d.p.r. 380/2001 ovvero dalla dichiarazione asseverata sulla sussistenza dei requisiti necessari a garantire l'agibilità.

 

     Art. 3. (Destinatari degli alloggi riservati)

1. Possono accedere agli alloggi riservati i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza o svolgimento di attività lavorativa nel territorio della Regione Lazio, ovvero aver effettuato, per i militari di carriera, la predeterminazione della residenza mediante dichiarazione irrevocabile della residenza prescelta resa davanti al Sindaco del comune che ne prende nota nei registri anagrafici;

c) non essere titolari di un diritto di proprietà, per una quota pari o superiore al cinquanta per cento, di un diritto di usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare in un comune della provincia nel cui territorio è localizzato l'intervento;

d) reddito annuo complessivo non superiore a quello della terza fascia previsto per l'accesso all'edilizia agevolata.

 

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quello di cui alle lettere c) e d), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della stipula del contratto di locazione e di ogni eventuale rinnovo. Ai fini del presente articolo per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno un anno e sia dimostrata nelle forme di legge.

 

3. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere alla data della locazione con riferimento al limite vigente a tale data.

 

4. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d), nel caso di contratti di locazione transitoria stipulati con i soggetti indicati all'articolo 7, comma 4.

 

5. Il conduttore dell'alloggio locato attesta il possesso dei requisiti previsti al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). La dichiarazione è allegata al contratto di locazione.

 

     Art. 4. (Riserva di alloggi a favore di particolari categorie sociali)

1. Una percentuale non inferiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del numero degli alloggi complessivamente riservati per ciascun intervento di cui all'articolo 3ter della l.r. 21/2009 e successive modifiche, è destinata alla locazione a favore di soggetti che, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, appartengono ad una delle seguenti categorie sociali:

a) nuclei familiari composti da almeno cinque persone conviventi;

b) nuclei familiari con presenza di anziani di oltre 65 anni di età;

c) giovani coppie conviventi di età non superiore a 35 anni ciascuno;

d) soggetti sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio di un'abitazione per cause diverse dalla morosità;

e) nuclei familiari comprendenti soggetti affetti da disabilità permanente con una percentuale di invalidità non inferiore al 65%;

f) soggetti che devono lasciare l'abitazione coniugale a seguito di sentenza di separazione giudiziale, di divorzio, di cessazione degli effetti del matrimonio;

g) appartenenti al comparto di sicurezza, intendendosi come tali gli appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato;

h) appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale;

i) appartenenti alle Forze Armate;

l) studenti universitari fuori sede, stagisti, borsisti, ricercatori, partecipanti a corsi di formazione o master.

 

     Art. 5. (Procedura e termini per l'individuazione dei conduttori)

1. Gli alloggi riservati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono locati direttamente dal proprietario, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agibilità, a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3 e, per la quota percentuale loro destinata, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4.

2. Per favorire la locazione di tutti gli alloggi a canone calmierato, decorso il termine di cui al comma 1, il proprietario potrà individuare i conduttori anche tra tutti i soggetti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 3. A tale scopo il proprietario pubblica su almeno due quotidiani a maggiore diffusione nella provincia un avviso di offerta degli alloggi riservati che non siano stati a tale data locati ai sensi del comma 1, fornendo tutte le indicazioni in ordine ai requisiti che si devono possedere per accedere alla locazione dell'alloggio, nonché in ordine al canone, all'ubicazione, alla tipologia e ad altri aspetti utili alla descrizione delle caratteristiche dell'alloggio medesimo. Nell'avviso devono altresì essere indicati gli indirizzi ed i recapiti, anche telematici, cui rivolgersi per ottenere informazioni ulteriori e per richiedere la locazione. Copia dell'avviso pubblicato è trasmessa al comune nel cui territorio insistono gli alloggi che provvede ad inserirlo sul proprio sito Internet, dando allo stesso adeguata evidenza.

3. Il proprietario trasmette al comune il nominativo dei conduttori degli alloggi oggetto di riserva, allegando copia dei contratti di locazione, debitamente registrati, nonché delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio agli stessi allegate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5.

4. I comuni possono pervenire ad accordi con i proprietari degli alloggi da destinare alla locazione a canone calmierato o loro associazioni al fine di individuare e disciplinare modalità e forme di pubblicità per promuovere la locazione degli alloggi stessi.

 

     Art. 6. (Criteri per la determinazione del canone calmierato)

1. Il conduttore dell'immobile corrisponde al proprietario un canone mensile convenzionalmente determinato nel valore unico di euro 5/mq oltre l'IVA di legge se dovuta per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale e di euro 4/mq oltre l'IVA di legge se dovuta per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio. Il suddetto canone è aggiornato annualmente nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il valore unico del canone mensile si intende al netto degli oneri accessori.

1 bis. Per gli alloggi ubicati nel territorio dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il canone mensile di cui al comma 1 è convenzionalmente determinato nel valore unico di euro 3/mq oltre l'IVA di legge se dovuta, al netto degli oneri accessori.

2. Ai fini del computo della superficie oggetto di locazione e della ripartizione degli oneri accessori tra conduttore e locatore si osservano i criteri di cui agli accordi territoriali stipulati ai sensi della legge 431/1998.

 

     Art. 7. (Contratto di locazione)

1. I contratti di locazione degli alloggi riservati alla locazione a canone calmierato sono stipulati in conformità a quanto previsto dalla l. 431/1998 ed hanno la durata ivi prevista.

 

2. I contratti possono non essere rinnovati soltanto per una delle cause contemplate dall'articolo 3, comma 1, lettere c) ed f), della l. 431/1998.

 

3. Il conduttore non può sublocare, cedere il contratto o concedere a qualsiasi titolo in godimento a terzi l'alloggio, in tutto o in parte.

 

4. Possono essere, altresì, stipulati contratti di locazione di natura transitoria ai sensi dell'articolo 5 della medesima l. 431/1998 a favore di studenti universitari fuori sede, stagisti, borsisti, ricercatori, partecipanti a corsi di formazione o master. Per tali contratti resta comunque fermo il limite massimo di canone da determinare sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento. Ai fini dell'idonea garanzia circa il pagamento del canone, il locatore può richiedere che intervenga nel contratto di locazione altro soggetto, anche non legato da vincoli di parentela con il conduttore.

 

5. I comuni sede di università o di corsi universitari distaccati promuovono specifici accordi con i soggetti titolari degli interventi previsti dall'articolo 3 ter della l.r. 21/2009, al fine di coordinare, indirizzare e favorire la locazione a favore dei soggetti indicati nel comma 4.

 

6. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche per i contratti di locazione successivi al primo.

 

     Art. 8. (Alienazione degli alloggi riservati)

1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 2 del presente regolamento l'alloggio con le relative pertinenze può essere alienato. È riconosciuto al locatario il diritto di prelazione sulla vendita, da esercitarsi nei modi e termini di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

2. Il prezzo di vendita dell'alloggio, alla scadenza del termine di cui all’articolo 2, non può essere superiore alle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà.

3. Fatte salve le alienazioni di cui al comma 1, il proprietario può, al prezzo di vendita di cui al comma 2 e anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 2, alienare in blocco o in modo frazionato ovvero conferire in gestione gli alloggi riservati ad un fondo immobiliare o ad altro soggetto privato. Resta fermo, in tali casi, in capo all'acquirente o al gestore degli alloggi a canone calmierato l'obbligo di praticare i prezzi di locazione e vendita fissati dal presente regolamento. Gravano, altresì, sull'acquirente o sul gestore gli ulteriori vincoli e condizioni previsti dal presente regolamento e dall'atto d'obbligo di cui all'articolo 10. Quest'ultimo deve essere allegato al contratto di vendita o all'atto per il cui tramite si conferisce la gestione degli immobili e ne costituisce parte integrante.

4. Decorsi almeno sette anni dall’inizio della locazione, l’immobile può essere alienato dal proprietario al conduttore dell’alloggio, che ne faccia espressa richiesta, ad un prezzo di vendita non superiore al 70% delle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente dai conduttori che non siano titolari di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel comune in cui è localizzato l’alloggio oggetto del contratto di locazione a canone calmierato. Le eventuali alienazioni successive nell’arco dei quindici anni di cui all’articolo 2 possono essere stipulate solo con soggetti che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 e ad un prezzo di vendita non superiore al 70% delle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà. Alla scadenza del vincolo dei quindici anni di cui all’articolo 2 il prezzo di vendita dell'alloggio non può comunque essere superiore alle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà.

 

     Art. 9. (Adempimenti tecnici e documentazione a corredo della richiesta del titolo abilitativo)

1. Alla D.I.A. e alla domanda di permesso di costruire presentate ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 21/2009 e successive modifiche, è allegata, fra l'altro, una scheda tecnica contenente dati metrici dell'intervento da realizzare per quanto riguarda:

a) la superficie lorda abitabile degli alloggi progettati;

b) le superfici di pertinenza degli alloggi;

c) le superfici destinate ad autorimessa o posti macchina coperti, comprensive degli spazi di manovra.

 

2. La percentuale di superficie da riservare è rapportata, di norma, a ciascuna delle superfici indicate al comma 1, essendo consentiti scostamenti solo per le percentuali da applicare alle superfici indicate dal comma 1, lettere b) e c). Nella scheda devono essere specificati gli alloggi riservati, da individuare con riferimenti certi. Qualora alla superficie da riservare, calcolata su quella indicata dal comma 1, lettera a), non possa tecnicamente corrispondere la riserva dei conseguenti alloggi, quest'ultima viene arrotondata all'unità superiore.

 

3. Sono considerate di pertinenza dell'alloggio, ove previsti nel progetto, le superfici di balconi, logge, giardini privati, cantine, soffitte, parcheggi pertinenziali di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e box auto.

 

4. Il comune può adottare ulteriori criteri attuativi e tecnico/amministrativi per la compilazione della scheda, predisponendo, se del caso, apposito modello.

 

5. L'ultimazione dei lavori di costruzione degli alloggi riservati deve avvenire prima o contestualmente all'ultimazione di tutti gli altri lavori previsti nell'intervento.

 

     Art. 10. (Atto d'obbligo)

1. I vincoli e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, devono essere oggetto di apposito atto d'obbligo, redatto in conformità allo schema allegato al presente regolamento da trascrivere presso la Conservatoria dei registri immobiliari, a cura e spese del titolare dell'intervento.

2. L'atto d'obbligo relativo ad interventi da realizzarsi previa D.I.A. deve essere trasmesso al comune, munito di relativa nota di avvenuta trascrizione entro quindici giorni dalla presentazione della D.I.A. L'atto d'obbligo relativo ad interventi da realizzarsi previa acquisizione di permesso di costruire deve essere trasmesso al comune, munito di relativa nota di avvenuta trascrizione, prima del rilascio del titolo abilitativo. Il comune verifica la rispondenza dell'atto d'obbligo alle disposizioni dell'articolo 3 ter della legge e del presente regolamento nonché la sua conformità allo schema di cui all'allegato A.

3. La mancata presentazione dell'atto d'obbligo costituisce presupposto per l'adozione da parte della competente amministrazione comunale dei conseguenti provvedimenti in autotutela in caso di interventi da realizzarsi previa DIA, nonché causa ostativa al rilascio del titolo abilitativo edilizio ad interventi da realizzarsi previa acquisizione di permesso di costruire.

4. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 (Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio) gli atti d’obbligo redatti precedentemente alla data di entrata in vigore della suddetta legge possono essere aggiornati su richiesta del proponente ai sensi del presente regolamento. A tal fine, l’atto d’obbligo è trasmesso al comune, munito di relativa nota di avvenuta trascrizione, e sostituisce integralmente il precedente.

 

     Art. 11. (Anagrafe degli utenti dell'edilizia residenziale sociale)

1. Presso la direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale è costituita l'anagrafe del patrimonio abitativo e dell'utenza di edilizia residenziale sociale. A tal fine, a decorrere dal mese di febbraio 2013, i comuni inviano annualmente, anche per via telematica, alla Regione i dati sulla locazione degli alloggi riservati, unitamente a quelli previsti dall'articolo 3 ter, comma 9, della l.r. 21/2009 e successive modifiche.

2. I dati acquisiti ai sensi del comma 1 sono riportati nella relazione annuale dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio, prevista dall'articolo 9 bis della l.r. 12/1999.

3. La direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale predispone una scheda tipo, che è inviata ai comuni, in ordine alle modalità di rilevazione e di trasmissione dei dati alla Regione.

 

     Art. 11 bis. (Vigilanza)

1. Il comune vigila sulla corretta applicazione della l.r. 21/2009 e successive modifiche, del presente regolamento e sul rispetto degli impegni assunti con l'atto d'obbligo di cui all'articolo 10, adottando, in tutte le ipotesi di violazione, le sanzioni ed i conseguenti provvedimenti di autotutela di cui all’articolo 11 ter.

2. Il comune, in particolare, verifica almeno annualmente l'adempimento, da parte dei proprietari, dell'obbligo di dare in locazione a canone calmierato la quota di alloggi destinata a edilizia residenziale sociale prevista dall'articolo 3 ter, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2009 e successive modifiche ai soggetti di cui all’articolo 3, provvedendo, in ipotesi di sua violazione, all'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti di autotutela.

 

     Art. 11 ter. (Sanzioni)

1. L’Amministrazione comunale, in caso di inosservanza da parte del proprietario degli obblighi derivanti dal presente regolamento per la gestione degli alloggi a canone calmierato, applica le seguenti sanzioni pecuniarie a carico del proprietario dell’immobile:

a) in caso di alienazione dell’alloggio da destinare alla locazione a canone calmierato in violazione delle previsioni di cui al presente regolamento, una sanzione pari al prezzo di vendita determinato ai sensi dell’articolo 8;

b) in caso di locazione dell’alloggio da destinare a canone calmierato ad un canone superiore rispetto al valore determinato ai sensi dell’articolo 6, una sanzione pari al 70% dei canoni di locazione pattuiti in violazione del presente regolamento e versati dal conduttore;

c) in caso di inosservanza dei criteri e delle procedure per l’individuazione dei conduttori di cui agli articoli 3, 4 e 5, una sanzione pari al 40% dei canoni di locazione versati dal conduttore non avente i requisiti;

d) in caso di comprovata simultaneità delle inosservanze di cui alle lettere b) e c), una sanzione pari al 100% dei canoni di locazione versati dal conduttore;

e) in caso di mancata locazione e contestuale inosservanza delle procedure di cui all’articolo 5, una sanzione pari al 50% del canone di locazione determinato ai sensi dell’articolo 6 per ciascuna mensilità fino alla decorrenza del periodo di cui all’articolo 2.

2. In caso di reiterazione delle inosservanze di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), da parte del proprietario, l’Amministrazione comunale procede all’acquisizione gratuita a favore del patrimonio comunale dell’alloggio o degli alloggi da destinare alla locazione a canone calmierato relativamente ai quali siano state compiute le suddette reiterate violazioni

 

SCHEMA ATTO D’OBBLIGO

(Omissis)


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal R.R. 27 marzo 2015, n. 2.