§ 2.7.235 - R.R. 10 aprile 2013, n. 3.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/04/2013
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 13 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 65 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 4.  (Modifiche all'Allegato H del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)


§ 2.7.235 - R.R. 10 aprile 2013, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni

(B.U. 11 aprile, 2013, n. 30 - Suppl. n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. All'articolo 9 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, lettera a), le parole: "massimo n. 80 unità" sono sostituite dalle seguenti: "massimo n. 90 unità".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 13 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. All'articolo 13 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla rubrica dell'articolo "Collaboratori esterni assunti a tempo determinato" sono aggiunte, in fine, le seguenti "e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa";

 

b) al comma 3, dopo le parole "contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte, infine, le seguenti "e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa".

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 65 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. All'articolo 65 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 2, le parole "il direttore del dipartimento competente" sono sostituite dalle seguenti "il direttore regionale competente";

 

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Lo schema di deliberazione è corredato di un frontespizio sul quale sono apposte le firme del Presidente o dell'assessore proponente, del direttore di dipartimento, del direttore regionale competente per materia e, ove previsto ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.) del responsabile del procedimento."

 

c) Il comma 6 è soppresso.

 

     Art. 4. (Modifiche all'Allegato H del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. All'Allegato H del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al paragrafo B, punto 6, il primo periodo, è sostituito dal seguente:

"6. Per il conferimento degli incarichi di cui ai punti 2, 3 e 4, si tiene conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, con particolare riferimento alle esigenze di risanamento finanziario ed alla complessità della struttura interessata anche a seguito di processi di riorganizzazione:"

 

b) il paragrafo C, punto 12, è sostituito dal seguente:

"12. La richiesta, formulata dal presidente della Giunta regionale, alla quale è allegato lo schema "A" contenente l'indicazione delle caratteristiche richieste, è trasmessa dallo stesso al Segretario generale, il quale si avvale del responsabile del ruolo, ai fini dell'accertamento delle capienze e dell'eventuale individuazione del personale del ruolo stesso in possesso delle professionalità richieste per lo specifico incarico.";

 

c) al paragrafo C, punto 13, dopo le parole "il responsabile del ruolo," sono inserite le seguenti: "su indicazione del Segretario generale";

 

d) al paragrafo C, punto 16, le parole "dal responsabile del ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei punti 12 e 13";

 

e) al paragrafo E, capo E1, punto 27, lettera b), dopo le parole "strutture dirigenziali, " sono inserite le seguenti: "anche a seguito di processi di riorganizzazione,";

 

f) al paragrafo F, punto 31, le parole "Bollettino Ufficiale della Regione Lazio" sono sostituite dalle seguenti: "sito web della Regione".

 

g) il paragrafo F, punto 33, è sostituito dal seguente:

"33. Il Segretario generale valuta le domande in termini di rispondenza ai requisiti richiesti e le segnala al presidente della Giunta al quale spetta individuare la candidatura prescelta".