§ 18.3.80 - Direttiva 21 maggio 2013, n. 14.
Direttiva n. 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.3 attività di servizi
Data:21/05/2013
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifica della direttiva 2003/41/CE
Art. 2.  Modifiche della direttiva 2009/65/CE
Art. 3.  Modifiche della direttiva 2011/61/UE
Art. 4.  Recepimento
Art. 5.  Entrata in vigore
Art. 6.  Destinatari


§ 18.3.80 - Direttiva 21 maggio 2013, n. 14.

Direttiva n. 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito

(G.U.U.E. 31 maggio 2013, n. L 145)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere della Banca centrale europea [1],

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4] prevede la regolamentazione a livello di Unione degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [5] prevede la regolamentazione a livello di Unione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Analogamente, la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [6] prevede la regolamentazione a livello di Unione dei gestori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA). Le tre direttive stabiliscono requisiti prudenziali in materia di gestione del rischio rispettivamente da parte degli EPAP, da parte delle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e da parte dei GEFIA.

 

(2) Una conseguenza della crisi finanziaria è che gli investitori, compresi gli EPAP, gli OICVM e i fondi di investimento alternativi (FIA) si affidano eccessivamente ai rating del credito per l’effettuazione dei loro investimenti in strumenti di debito, spesso omettendo di valutare loro stessi il merito creditizio degli emittenti di tali strumenti. Per migliorare la qualità degli investimenti realizzati dagli EPAP, dagli OICVM e dai FIA, tutelando così coloro che investono in tali fondi, è opportuno imporre agli EPAP, alle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e ai GEFIA l’obbligo di non affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito o di non utilizzarli come unico parametro ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli EPAP, dagli OICVM e dai FIA. È pertanto necessario che il principio generale contro un eccessivo affidamento ai rating del credito sia non solo integrato nei processi e sistemi di gestione del rischio degli EPAP, delle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e dei GEFIA, ma anche adattato alle loro specificità.

 

(3) Al fine di specificare ulteriormente il principio generale contro un eccessivo affidamento ai rating del credito, che dovrebbe essere introdotto nelle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per garantire che alle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e ai GEFIA sia effettivamente impedito di affidarsi in maniera eccessiva ai rating del credito per la valutazione del merito di credito delle attività detenute. Sotto questo profilo è opportuno modificare i poteri conferiti da tali direttive alla Commissione per l’adozione di atti delegati riguardo alle disposizioni generali sui processi e sui sistemi di gestione del rischio utilizzati dalle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e dai GEFIA. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che pubblichi i risultati di tali consultazioni. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(4) Le misure in questione stabilite dalla presente direttiva dovrebbero essere complementari ad altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito [7]. Tali disposizioni stabiliscono l’obiettivo generale di ridurre l’eccessivo affidamento ai rating del credito da parte degli investitori e dovrebbero agevolare il raggiungimento dell’obiettivo stesso.

 

(5) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire a ridurre l’eccessivo affidamento ai rating del credito da parte degli EPAP, degli OICVM e dei FIA in sede di effettuazione dei rispettivi investimenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri attraverso un’azione coordinata e può dunque, a motivo della struttura e dell’impatto panunionale delle attività degli EPAP, degli OICVM, dei FIA e delle agenzie di rating del credito, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE.

 

(7) Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011 [8], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Modifica della direttiva 2003/41/CE

All’articolo 18 della direttiva 2003/41/CE è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"1 bis. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli enti soggetti a vigilanza, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti verifichino l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito degli enti, valutino l’utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito [], nell’ambito delle loro politiche di investimento e, se del caso, incoraggino a ridurre l’incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.

 

     Art. 2. Modifiche della direttiva 2009/65/CE

L’articolo 51 della direttiva 2009/65/CE è così modificato:

 

1) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"1. Le società di gestione o di investimento utilizzano procedure di gestione del rischio che consentano loro di controllare e di valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo di queste ultime al profilo di rischio generale del portafoglio di un OICVM. In particolare, esse non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, per valutare il merito di credito delle attività degli OICVM.

 

2) è inserito il paragrafo seguente:

 

"3 bis. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli OICVM, le autorità competenti verificano l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito delle società di gestione o di investimento, valutano l’utilizzo dei riferimenti ai rating del credito di cui al paragrafo 1, primo comma, nell’ambito delle politiche di investimento degli OICVM e, se del caso, incoraggiano a ridurre l’incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.";

 

3) il paragrafo 4 è così modificato:

 

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a) criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione o di investimento ai sensi del paragrafo 1, primo comma;";

 

b) è aggiunto il comma seguente:

 

"I criteri di cui al primo comma, lettera a), garantiscono che alla società di gestione o di investimento sia impedito di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito di cui al paragrafo 1, primo comma, per valutare il merito di credito delle attività degli OICVM."

 

     Art. 3. Modifiche della direttiva 2011/61/UE

L’articolo 15 della direttiva 2011/61/UE è così modificato:

 

1) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"2. I GEFIA mettono in atto sistemi appropriati di gestione del rischio per individuare, misurare, gestire e monitorare adeguatamente tutti i rischi inerenti a ogni strategia di investimento del FIA e ai quali ogni FIA è o può essere esposto. In particolare, i GEFIA non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, per valutare il merito di credito delle attività dei FIA.

 

2) è inserito il paragrafo seguente:

 

"3 bis. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività dei FIA, le autorità competenti verificano l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito dei GEFIA, valutano l’utilizzo dei riferimenti ai rating del credito di cui al paragrafo 2, primo comma, nell’ambito delle politiche di investimento dei FIA e, se del caso, incoraggiano a ridurre l’incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.";

 

3) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

 

"Le misure che specificano i sistemi di gestione del rischio di cui al primo comma, lettera a), garantiscono che ai GEFIA sia impedito di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito di cui al paragrafo 2, primo comma, per valutare il merito di credito delle attività dei FIA."

 

     Art. 4. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 dicembre 2014. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 6. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU C 167 del 13.6.2012, pag. 2.

 

[2] GU C 229 del 31.7.2012, pag. 64.

 

[3] Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2013.

 

[4] GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

 

[5] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

 

[6] GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.

 

[7] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

 

[8] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.