§ 6.1.31 - L.R. 29 marzo 2013, n. 2.
Disposizioni in materia finanziaria e tributaria. Modifiche alle leggi regionali n. 21 del 2012, n. 15 del 2012 e n. 13 del 2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:29/03/2013
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2007
Art. 4.  Interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area del Delta del Po
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 6.1.31 - L.R. 29 marzo 2013, n. 2.

Disposizioni in materia finanziaria e tributaria. Modifiche alle leggi regionali n. 21 del 2012, n. 15 del 2012 e n. 13 del 2007.

(B.U. 29 marzo 2013, n. 79)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012

1. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) dopo le parole "possono essere concessi" sono inserite le seguenti:"contributi per le spese di funzionamento, come già disciplinati dall'articolo 7 bis dell'abrogata legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), nonché".

2. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole "uguale per tutte" sono sostituite con la seguente "per".

3. Dopo l'articolo 30 delle legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente articolo:

"Art. 30 bis. Norma finanziaria

1. Per l'anno 2013, agli oneri previsti dagli articoli 23 e 27 si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.2.1.2010 - Funzionamento delle Comunità montane, e 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale, della parte spesa del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2013, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, variazioni compensative alla parte spesa del bilancio, di competenza e di cassa, fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base e fra unità previsionali di base e relativi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base.

2. Per gli esercizi finanziari 2014 e successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).".

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) le parole "1° aprile 2013" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2014".

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione) le parole "con decorrenza 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010, rinnovabile per il triennio successivo" sono sostituite dalle parole "di durata triennale".

 

     Art. 4. Interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area del Delta del Po

1. Al fine di contribuire al sostanziale miglioramento della qualità urbana di alcune zone turistiche costiere del territorio delle province di Ferrara e di Ravenna ricomprese nell'area del Parco del Delta del Po, soggette a gravi e pericolose infestazioni di culicidi, nell'obiettivo dello sviluppo e valorizzazione del settore turistico, la Regione attua interventi finanziari a sostegno di iniziative volte alla lotta contro tali insetti entomofagi, ai sensi della legge regionale 13 giugno 1991, n. 15 (Interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area del Delta del Po), e dispone, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2013, stato di previsione della spesa:

a) Variazioni in aumento: Unità previsionale di base 1.3.3.2.9110 - Lotta e prevenzione di infestazioni da culicidi:

1) Cap. 25540 "Contributi per interventi di lotta agli adulti ed alle larve di culicidi (Art. 2, comma 1, L.R. 13 giugno 1991, n. 15)":

Stanziamento di competenza Euro 50.000,00

Stanziamento di cassa Euro 50.000,00;

2) Cap. 25545 "Contributi per interventi volti alla prevenzione ed al contenimento del fenomeno di infestazione da culicidi (Art. 2, comma 2, L.R. 13 giugno 1991, n. 15)":

Stanziamento di competenza Euro 50.000,00

Stanziamento di cassa Euro 50.000,00;

b) Variazioni in diminuzione: Unità previsionale di base 1.7.1.1.29000 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie:

1) Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie":

Stanziamento di competenza Euro 100.000,00

Stanziamento di cassa Euro 100.000,00.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).