§ 3.2.95 - L.R. 29 marzo 2013, n. 15.
Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:29/03/2013
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Obiettivi)
Art. 3.  (Destinatari delle prestazioni)
Art. 3 bis.  (Accesso ai servizi)
Art. 4.  (Servizi per l'infanzia)
Art. 5.  (Nido di infanzia)
Art. 6.  (Micro nido)
Art. 7.  (I servizi educativi integrativi al nido e polo d'infanzia)
Art. 8.  (Gestione dei servizi)
Art. 9.  (Partecipazione delle famiglie al costo dei servizi)
Art. 10.  (Regolamento di attuazione)
Art. 11.  (Funzioni della Regione)
Art. 12.  (Funzioni dei comuni singoli o associati)
Art. 13.  (Servizio sanitario)
Art. 14.  (Autorizzazione)
Art. 15.  (Accreditamento)
Art. 16.  (Revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento e sanzioni)
Art. 17.  (Registri comunali)
Art. 18.  (Programma annuale)
Art. 19.  (Carta dei servizi)
Art. 20.  (Personale)
Art. 21.  (Coordinatori pedagogici)
Art. 22.  (Norma finanziaria)
Art. 23.  (Norma transitoria e finale)
Art. 24.  (Abrogazione)
Art. 25.  (Entrata in vigore)


§ 3.2.95 - L.R. 29 marzo 2013, n. 15. [1]

Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.

(B.U. 2 aprile 2013, n. 7 - S.S. 5 aprile 2013, n. 3)

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in armonia con la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre del 1989, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 e la normativa statale vigente, promuove e disciplina:

a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

b) il coordinamento dì interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;

d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

 

     Art. 2. (Obiettivi)

1. La Regione Calabria promuove e sostiene gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia garantendo la pari opportunità tra bambini, sia in forma singola che integrata, anche attraverso le azioni degli enti locali e valorizza l'autonoma iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni dì volontariato, dei privati e delle associazioni familiari.

 

     Art. 3. (Destinatari delle prestazioni)

1. Il sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ha carattere di universalità e consente alle famiglie di esercitare il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni di cura, educazione, formazione e benessere sociale in favore dei minori da zero mesi a tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa e secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 3 legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

 

     Art. 3 bis. (Accesso ai servizi)

1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambinie alle bambine, senza distinzione di religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.

2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui ilmedesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'avere assolto, da parte del minore, gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso, la vaccinazione è omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche

 

CAPO II

TIPOLOGIE DI SERVIZI

 

     Art. 4. (Servizi per l'infanzia)

1. La Regione Calabria rispetta quanto previsto dal «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici), approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009.

2. Il sistema educativo integrato dei servizi per bambini da 0 a 3 anni permette di dare risposte unitarie condividendo regole e obiettivi comuni, di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro ma congruenti ai bisogni in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.

3. Il sistema educativo integrato è costituito da:

a) nidi d'infanzia;

b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare comprensivi del servizio tagesmutter.

 

     Art. 5. (Nido di infanzia)

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto ai bambini in età compresa tra gli zero mesi e i tre anni.

2. Il nido garantisce:

a) la formazione e socializzazione dei bambini attraverso lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

b) la cura dei bambini in un contesto esterno a quello familiare e l'affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;

c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. Gli enti gestori, pubblici o privati, individuano per i nidi a tempo pieno e i nidi a tempo parziale moduli organizzativi e strutturali differenziali rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività ed elaborano adeguati progetti pedagogici.

4. I nidi e i servizi integrativi di cui all'articolo 7 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da ampliare le opportunità di offerta, assicurare la continuità e contenere i costi di gestione.

5. I nidi di infanzia possono essere istituiti anche all'interno dei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi, aperti al territorio in una percentuale stabilita dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 10.

 

     Art. 6. (Micro nido)

1. I soggetti pubblici e privati possono istituire micro nidi di infanzia, che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione.

2. La ricettività minima del micro nido è determinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

3. I micro nidi possono essere istituiti anche nei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi.

 

     Art. 7. (I servizi educativi integrativi al nido e polo d'infanzia)

1. I servizi educativi integrativi al nido ampliano l'offerta formativa, offrono risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo. È obbligatoria la presenza di personale educatore con specifiche competenze professionali.

2. I servizi educativi integrativi al nido sono:

a) i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore o tagesmutter o in altro spazio a ciò destinato completano l'offerta di sevizi per la prima infanzia e sono caratterizzati da un alto grado di personalizzazione per il numero ridotto di bambini affidati ad uno o più educatori in modo continuativo e possono accogliere al massimo cinque bambini in spazi idonei e sicuri;

b) i centri per bambini e famiglie accolgono bambini insieme ad un adulto accompagnatore per fini di aggregazione sociale e ludica per i bambini e di comunicazione ed incontro per gli adulti che condividono problematiche educative per l'età infantile e per i quali non vi è affidamento di minori;

c) gli spazi gioco per bambini offrono accoglienza ed un ambiente organizzato con finalità di cura, educativa, ludica di socializzazione per bambini da diciotto a trentasei mesi. Non offrono il servizio di mensa, sono privi di spazi per il riposo e prevedono una frequenza flessibile concordata con il personale educatore.

3. Il polo d'infanzia comprende in un'unica struttura più servizi educativi per bambini in età da zero mesi a sei anni al fine di condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, abbattere i costi di costruzione e gestione, per favorire la continuità del progetto educativo e per offrire ai bambini di diversa età esperienze programmate di gioco e di incontro.

 

     Art. 8. (Gestione dei servizi)

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

a) dai comuni, anche in forma associata;

b) da altri soggetti pubblici;

c) da soggetti privati, accreditati e convenzionati con i comuni;

d) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

 

     Art. 9. (Partecipazione delle famiglie al costo dei servizi)

1. L'accoglienza presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente e della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

 

     Art. 10. (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

 

CAPO III

SOGGETTI, FUNZIONI E COMPITI

 

     Art. 11. (Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale approva il Piano triennale regionale dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni che:

a) definisce i criteri di programmazione in particolare per quanto riguarda l'estensione, la gestione e la qualificazione di tutti i servizi per la prima infanzia;

b) promuove, tramite la concertazione e l'integrazione istituzionale, il riequilibrio territoriale che garantisce a tutti i bambini del territorio regionale di fruire delle stesse opportunità;

c) valorizza il rapporto tra enti pubblici e il privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi educativi;

d) garantisce il monitoraggio di tutti i servizi per una maggiore efficienza e adesione alla realtà nella sua programmazione e in quella degli enti locali.

 

     Art. 12. (Funzioni dei comuni singoli o associati)

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli indirizzi del piano triennale e del programma annuale regionale, adottano il programma, comunale o intercomunale, e lo trasmettono alla Regione per l'approvazione. Il programma comunale o intercomunale prevede:

a) la concertazione con i soggetti interessati per potenziare la rete dei servizi per la prima infanzia e promuoverne la qualità anche tramite il coinvolgimento dei gestori privati accreditati;

b) la modalità di riparto dei servizi per necessità di riequilibrio o fronteggiare particolari situazioni di rischio sociale o di forte disagio per le distanze e per la carenza di mezzi di trasporto;

c) la promozione dell'intero sistema locale dei servizi educativi, quali centri di diffusione della cultura dell'infanzia nel territorio e supporto alle responsabilità genitoriali;

d) l'istituzione dei registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi.

2. I comuni curano la costituzione di un gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento. Il gruppo è composto dal dirigente del settore infanzia del comune capofila, da due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, da due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP, da un tecnico del settore edilizio.

3. I comuni singoli o associati, quali garanti della pianificazione dei servizi e degli interventi, della valutazione della qualità e dei risultati e della risposta ai bisogni di cura e di educazione delle nuove generazioni devono:

a) esercitare la vigilanza e il controllo sui servizi educativi e le loro strutture;

b) adottare un regolamento comunale, elaborato anche a livello associato, sulle modalità organizzative e in particolare i criteri di accesso e utilizzo dei servizi, la partecipazione dei genitori alla vita del bambino, eventuali misure di sostegno per la frequenza di bambini disabili e per situazioni di grave disagio o di solidarietà quali l'affidamento etero-familiare;

c) programmare e gestire direttamente o indirettamente i servizi educativi;

d) valorizzare e sostenere la qualificazione del sistema comunale dei servizi per l'infanzia e l'integrazione con gli altri servizi sanitari, sociali, scolastici e del tempo libero;

e) concedere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

4. La Giunta regionale stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

 

     Art. 13. (Servizio sanitario)

1. Le ASP esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi per la prima infanzia e realizzano, in collaborazione con gli enti locali, interventi e azioni di prevenzione ed educazione alla salute e alla corretta alimentazione e prevedono, se richiesti, presso i servizi socio-educativi, la presenza di figure specializzate.

 

CAPO IV

STRUMENTI E PROCEDURE

 

     Art. 14. (Autorizzazione)

1. I soggetti privati gestori di servizi educativi per la prima infanzia, che accolgono bambini di età inferiore a tre anni, necessitano di autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione.

2. L'autorizzazione è concessa dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, in presenza dei seguenti requisiti:

a) sussistenza dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 10;

b) dotazione di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;

c) applicazione al personale dei contratti collettivi nazionali di settore;

d) dotarsi di personale sufficiente di cui al Titolo V e garantire una quota di orario per la formazione, la programmazione delle attività educative e l'incontro con i genitori;

e) presentazione di una tabella dietetica approvata dalla ASP;

f) copertura assicurativa del personale e dei bambini;

g) prevedere la partecipazione dei genitori.

3. La Regione Calabria stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l’autorizzazione al funzionamento.

 

     Art. 15. (Accreditamento)

1. L'accreditamento è concesso dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge, su richiesta del gestore del servizio educativo privato, in presenza dei seguenti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione al funzionamento:

a) Carta dei servizi contenente in particolare il progetto pedagogico-educativo che descriva le finalità e gli obiettivi generali, le intenzionalità educative e i significati dell'organizzazione scelta, la loro realizzazione nel progetto educativo, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata, la partecipazione dei genitori e il rapporto con il territorio, gli strumenti del gruppo di lavoro, di autovalutazione ed etero-valutazione;

b) accoglienza di tutti i bambini, compresi quelli disabili;

c) supervisione pedagogica, a cura del coordinatore pedagogico, in modo continuativo;

d) adesione ad iniziative formative programmate dalla Provincia per promuovere la cultura dell'infanzia e dei suoi diritti.

2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte di servizi educativi gestiti da privati.

3. L'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi gestiti da enti pubblici.

 

     Art. 16. (Revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento e sanzioni)

1. Chiunque eroghi un servizio socio-educativo senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa il cui importo è stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.

2. I comuni, anche su richiesta della Regione, procedono a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono stati rilasciati l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. Se nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, viene rilevata la perdita di uno o più requisiti, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e dell' accreditamento.

 

     Art. 17. (Registri comunali)

1. Presso ciascun comune sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi socio educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi che hanno presentato segnalazione certificata d'inizio attività.

 

     Art. 18. (Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione del piano triennale, adotta il programma annuale che prevede:

a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni singoli o associati;

b) l'indicazione delle attività programmate;

c) la determinazione dei fabbisogni.

 

     Art. 19. (Carta dei servizi)

1. I soggetti pubblici e i soggetti privati accreditati che partecipano al sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, adottano e pubblicizzano adeguatamente la Carta dei servizi al fine di garantire ai cittadini i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994.

 

CAPO V

PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

 

     Art. 20. (Personale)

1. Il personale educatore dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi deve essere in possesso di idonei titoli di studio secondo la normativa vigente.

2. Al personale educatore spetta la cura e l'educazione dei bambini, la relazione con i genitori, la programmazione delle attività, la partecipazione attiva per la qualificazione del servizio e i rapporti con le altre agenzie educative e scolastiche del territorio.

3. Il personale addetto ai servizi generali svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, di distribuzione del vitto, di collaborazione con gli educatori nella preparazione dei materiali didattici e coopera per il buon funzionamento del servizio. Il personale addetto alla cucina è responsabile della preparazione e somministrazione degli alimenti, dell'igiene della cucina e dispensa e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP.

4. Le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento pedagogico per garantire la qualità dell'intervento educativo sono svolte da figure professionali laureate con indirizzo psicopedagogico. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi sono ritenuti validi i titoli previsti dalla normativa vigente.

5. Il personale partecipa, secondo il metodo del lavoro di gruppo, ad incontri periodici di programmazione e di verifica dell'attività educativa e del buon andamento dell'organizzazione complessiva del servizio.

6. La formazione permanente del personale in servizio è assicurata dalla provincia.

7. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, definisce i titoli di accesso per il personale e il rapporto numerico tra personale e bambini, in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di servizio.

 

     Art. 21. (Coordinatori pedagogici)

1. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite coordinatori pedagogici cosi per come previsto all'articolo 16 della presente legge.

 

CAPO VI

NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

 

     Art. 22. (Norma finanziaria)

1. La presente legge contiene disposizioni di natura ordinamentale e programmatorie nell'ambito dello sviluppo sociale e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 23. (Norma transitoria e finale)

1. Le strutture socio-educative sia pubbliche che private che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e che intendono continuare l'attività di erogazione dei servizi, entro il 30 giugno 2020, devono adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi a quelli previsti dalla presente legge e dal regolamento successivo.

2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme e i regolamenti vigenti per quanto concerne i requisiti strutturali ed organizzativi correlati all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento.

 

     Art. 24. (Abrogazione)

1. La legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 (Disciplina degli asili nido) è abrogata.

 

     Art. 25. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 22 giugno 2018, n. 21.