§ 43.1.7 - L. 3 aprile 1926, n. 686.
Trasferimento all'Autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento della indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:03/04/1926
Numero:686

§ 43.1.7 - L. 3 aprile 1926, n. 686. [1]

Trasferimento all'Autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento della indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità

(G.U. 30 aprile 1926, n. 100).

 

(Legge abrogata dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002, termine prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411).


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata