§ 42.5.4B - Legge 13 giugno 1977, n. 324.
Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: "Nuovo ordinamento dell'ente autonomo «Biennale di Venezia»".


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:13/06/1977
Numero:324


Sommario
Art. 1.      L'art. 10 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Al primo comma, lettera a), dell'art. 8 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: "il sindaco di Venezia", sono aggiunte le parole: "o un suo delegato".
Art. 3.      Al terzo comma, n. 2, dell'art. 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: "programmate e svolte", sono aggiunte le parole: “quota parte del bilancio annuale dovrà essere destinata, [...]
Art. 4.      All'art. 15 della legge 26 luglio 1973, n. 438, alla lettera b) del punto 1 del secondo comma, le parole: "uno dal Ministro per la pubblica istruzione" sono sostituite con le seguenti: "uno dal [...]
Art. 5.      Al secondo comma dell'art. 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: "quattro anni e", è aggiunta la parola: "non".
Art. 6.      L'art. 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      All'onere annuo di L. 2.000 milioni, derivanti dall'aumento del contributo statale, di cui all'art. 6 della presente legge, si fa fronte, per l'anno finanziario 1977, mediante una corrispondente [...]


§ 42.5.4B - Legge 13 giugno 1977, n. 324. [1]

Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: "Nuovo ordinamento dell'ente autonomo «Biennale di Venezia»".

(G.U. 20 giugno 1977, n. 166)

 

     Art. 1.

     L'art. 10 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

     "La partecipazione alle manifestazioni dell'ente autonomo “La Biennale di Venezia” avviene per invito rivolto agli autori dal consiglio direttivo. Ove questi lo ritenga opportuno, concorda con i competenti organi dei Paesi stranieri le forme di collaborazione da prevedere nei programmi e nei regolamenti, di cui all'art. 2 e al secondo comma, punto d) dell'art. 9 della presente legge".

 

          Art. 2.

     Al primo comma, lettera a), dell'art. 8 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: "il sindaco di Venezia", sono aggiunte le parole: "o un suo delegato".

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 9 della citata legge, è aggiunto il seguente comma:

     "Ferme restando le competenze e le prerogative del presidente, del vice presidente e del segretario generale, il consiglio direttivo istituisce al suo interno, per l'espletamento degli affari correnti, un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri. Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato".

     Il primo capoverso del primo comma dell'art. 12 della citata legge è sostituito dal seguente:

     "I componenti il consiglio direttivo, indicati nelle lettere da b) a g) del comma primo dell'art. 8, durano in carica un quadriennio e possono immediatamente essere riconfermati limitatamente al quadriennio successivo".

     Il primo capoverso del sesto comma dell'art. 13 della citata legge è sostituito dal seguente:

     "Le adunanze del consiglio direttivo sono valide con la presenza in prima convocazione dei due terzi dei componenti e in seconda convocazione con quella della maggioranza dei componenti".

 

          Art. 3.

     Al terzo comma, n. 2, dell'art. 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: "programmate e svolte", sono aggiunte le parole: “quota parte del bilancio annuale dovrà essere destinata, sulla base di impegni programmatici, all'attività permanente e alle iniziative per il decentramento".

     Dopo il secondo comma dell'art. 13 della citata legge è inserito il seguente comma:

     "Ogni anno, nella fase preparatoria del programma delle manifestazioni, il consiglio direttivo promuove un incontro pubblico a carattere consultivo con le organizzazioni culturali, sociali e politiche, interessate ai settori di attività della Biennale".

     Al secondo comma, lettera e) dell'art. 9 della citata legge sono soppresse le parole: "nonchè da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'ente stesso".

 

          Art. 4.

     All'art. 15 della legge 26 luglio 1973, n. 438, alla lettera b) del punto 1 del secondo comma, le parole: "uno dal Ministro per la pubblica istruzione" sono sostituite con le seguenti: "uno dal Ministro per i beni culturali ed ambientali".

     Alla lettera a) del punto 2 del comma sopracitato, le parole: "uno dal Ministro per la pubblica istruzione" sono sostituite con le seguenti: "uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali".

 

          Art. 5.

     Al secondo comma dell'art. 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: "quattro anni e", è aggiunta la parola: "non".

     Dopo il terzo comma dell'art. 18 della citata legge è inserito il seguente comma:

     "I direttori sono tenuti ad assicurare una loro continuativa ed adeguata presenza a Venezia".

     Al quarto comma dell'art. 18 della citata legge, dopo la parola: "esperti", sono aggiunte le parole: "che hanno carattere consultivo".

 

          Art. 6.

     L'art. 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

     "Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo “La Biennale di Venezia”, di cui agli articoli 5, punto b) e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438, è fissato con decorrenza dall'anno 1977 in L. 3.000 milioni da iscriversi in ragione di L. 1.000 milioni e di L. 2.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.

     Nell'anzidetto contributo di L. 3.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), punto 4), dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 nonchè quello di L. 120 milioni previsto dallo stesso art. 45, lettera l), della legge predetta; quello di L. 50 milioni, di cui all'art. 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di L. 160 milioni, di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

     La metà del contributo, di cui al primo comma, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, emanato su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo e del Ministro per i beni culturali e ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

     I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia".

 

          Art. 7.

     All'onere annuo di L. 2.000 milioni, derivanti dall'aumento del contributo statale, di cui all'art. 6 della presente legge, si fa fronte, per l'anno finanziario 1977, mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate che affluiscono al bilancio dello Stato per effetto della legge 26 marzo 1977, n. 105.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 27 del D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19.