§ 42.5.42 - Legge 25 luglio 1975, n. 383.
Soppressione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:25/07/1975
Numero:383


Sommario
Art. 1.      L'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI), istituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220, è soppresso.
Art. 2.      Sono trasferiti all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) gli eventuali residui adempimenti dell'ENDSI nonchè i beni mobili, le documentazioni di [...]
Art. 3.      Il personale assunto dall'ENDSI sino al 28 febbraio 1974 è trasferito alle dipendenze dell'AAI mediante inquadramento nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto [...]
Art. 4.      Sono altresì a carico dell'AAI gli stipendi, le liquidazioni e le altre competenze maturate fino al 31 dicembre 1974, gli oneri previdenziali e fiscali, il saldo delle anticipazioni bancarie e [...]
Art. 5.      Il personale dell'ENDSI ha facoltà di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il trattamento previdenziale in atto costituito dall'assicurazione generale [...]
Art. 6.      Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ENDSI si fa fronte con le disponibilità del fondo di tesoreria di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale viene all'uopo [...]
Art. 7.      All'onere di cui ai precedenti articoli 4 e 6 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 42.5.42 - Legge 25 luglio 1975, n. 383.

Soppressione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia.

(G.U. 20 agosto 1975, n. 220).

 

     Art. 1.

     L'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI), istituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220, è soppresso.

     Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro ai sensi e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

 

          Art. 2.

     Sono trasferiti all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) gli eventuali residui adempimenti dell'ENDSI nonchè i beni mobili, le documentazioni di archivio ed il fondo di quiescenza del personale.

 

          Art. 3.

     Il personale assunto dall'ENDSI sino al 28 febbraio 1974 è trasferito alle dipendenze dell'AAI mediante inquadramento nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni effettivamente svolte, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata.

     Al personale assunto nelle categorie impiegatizie sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, salvo quanto previsto al successivo comma.

     L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui ai precedenti commi avverrà in soprannumero in quanto occorra.

     Ai fini dell'inquadramento gli impiegati conservano a tutti gli effetti l'anzianità maturata.

     Il personale di cui al presente articolo è inserito nelle singole qualifiche prendendo posto dopo gli impiegati già inquadrati nei ruoli della AAI.

     Nella prima applicazione della presente legge le promozioni nelle qualifiche superiori alle iniziali decorrono dalla data della riunione del consiglio di amministrazione.

     La spesa per gli stipendi e per tutte le altre competenze spettanti al personale trasferito all'AAI è a carico di quest'ultima dal 1° gennaio 1975.

 

          Art. 4.

     Sono altresì a carico dell'AAI gli stipendi, le liquidazioni e le altre competenze maturate fino al 31 dicembre 1974, gli oneri previdenziali e fiscali, il saldo delle anticipazioni bancarie e le spese sostenute per l'ordinaria amministrazione.

     In relazione all'assunzione di tale spesa è autorizzata la concessione a favore dell'AAI di un contributo straordinario di lire 500 milioni.

 

          Art. 5.

     Il personale dell'ENDSI ha facoltà di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il trattamento previdenziale in atto costituito dall'assicurazione generale obbligatoria INPS.

     L'opzione fatta è definitiva.

 

          Art. 6.

     Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ENDSI si fa fronte con le disponibilità del fondo di tesoreria di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale viene all'uopo incrementato della somma di L. 500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

          Art. 7.

     All'onere di cui ai precedenti articoli 4 e 6 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.