§ 42.4.2a - Legge 6 dicembre 1964, n. 1331.
Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:06/12/1964
Numero:1331


Sommario
Art. 1.      L'Istituto superiore di sanità può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento, [...]
Art. 2.      Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, è determinato, [...]
Art. 3.      La prestazione di lavoro è autorizzata dal Ministro per la sanità, su conforme graduatoria formata da una Commissione composta dal direttore dell'Istituto, che la [...]
Art. 4.      I prestatori di lavoro, assunti ai sensi della presente legge, sono ammessi a godere delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'ENPAS, ai sensi [...]
Art. 5.      Agli estranei che, alla data del 1° luglio 1964 e fino a quello dell'entrata in vigore della presente legge, prestino la loro opera presso l'Istituto è riconosciuto il [...]
Art. 6.      Qualora l'attività del prestatore di lavoro, in relazione alle mansioni affidategli ai sensi del decreto previsto dal precedente art. 2, dia luogo, anche [...]
Art. 7.      Il personale di cui alla presente legge non acquista titolo per il collocamento nei ruoli aggiunti. Per la partecipazione ai concorsi per posti di ruolo presso [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 42.4.2a - Legge 6 dicembre 1964, n. 1331. [1]

Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

(G.U. 19 dicembre 1964, n. 314).

 

 

     Art. 1.

     L'Istituto superiore di sanità può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua di lire 150 milioni.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964 e del capitolo n. 1328 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi. [2]

 

          Art. 2.

     Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, è determinato, per ciascun esercizio finanziario, il contingente di persone della cui opera l'Istituto si può avvalere.

     Con lo stesso decreto sono stabiliti, altresì, i servizi e le mansioni fra cui va ripartito tale contingente.

     Il personale utilizzato a norma della presente legge deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle carriere del personale di ruolo dello Stato corrispondenti alle mansioni per le quali viene assunto, fatta eccezione per i limiti di età.

     Al personale di cui al comma precedente è attribuito un trattamento economico non superiore a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere corrispondenti.

 

          Art. 3.

     La prestazione di lavoro è autorizzata dal Ministro per la sanità, su conforme graduatoria formata da una Commissione composta dal direttore dell'Istituto, che la presiede, da due capi di laboratori e da un capo dei servizi dello stesso Istituto, e da un funzionario dei ruoli della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Istituto.

     La prestazione di lavoro non può durare oltre il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale è stata disposta. Essa può essere rinnovata di esercizio in esercizio, quando sia accertata l'ulteriore sussistenza delle esigenze per cui era stata disposta e fino a quando non saranno emanate le norme sul riordinamento dell'Istituto superiore della sanità. [3]

     Nella determinazione del contingente stabilito ai sensi del precedente art. 2 si tiene conto dei rinnovi disposti in applicazione del precedente comma.

 

          Art. 4.

     I prestatori di lavoro, assunti ai sensi della presente legge, sono ammessi a godere delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'ENPAS, ai sensi dell'art. 4, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 febbraio 1948, n. 147.

     L'Istituto superiore di sanità provvederà ad assicurare tale personale contro i rischi per infortuni sul lavoro.

 

          Art. 5.

     Agli estranei che, alla data del 1° luglio 1964 e fino a quello dell'entrata in vigore della presente legge, prestino la loro opera presso l'Istituto è riconosciuto il diritto alla retribuzione per l'attività svolta. Essi sono mantenuti nel loro incarico per un periodo non eccedente i tre mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     Qualora l'attività del prestatore di lavoro, in relazione alle mansioni affidategli ai sensi del decreto previsto dal precedente art. 2, dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzione o scoperta, si applicano le norme dell'art. 34, commi primo, terzo e successivi, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 7.

     Il personale di cui alla presente legge non acquista titolo per il collocamento nei ruoli aggiunti. Per la partecipazione ai concorsi per posti di ruolo presso l'Istituto superiore di sanità si prescinde dai limiti di età per il personale assunto ai sensi della presente legge.

     Al personale che consegue l'ammissione in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1965, n. 1418.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1965, n. 1418.