§ 42.4.27 - Legge 8 agosto 1972, n. 465.
Convalida di provvidenze deliberate in favore del personale degli enti pubblici non economici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:08/08/1972
Numero:465


Sommario
Art. unico.      In attesa che si pervenga al riassetto del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti pubblici non economici, le delibere adottate da detti enti - anche [...]


§ 42.4.27 - Legge 8 agosto 1972, n. 465. [1]

Convalida di provvidenze deliberate in favore del personale degli enti pubblici non economici.

(G.U. 23 agosto 1972, n. 218)

 

 

     Art. unico.

     In attesa che si pervenga al riassetto del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti pubblici non economici, le delibere adottate da detti enti - anche in eventuale deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia - per la concessione al dipendente personale di talune provvidenze di contenuto normativo ed economico sono ad ogni effetto convalidate, semprechè le delibere stesse risultino assunte in attuazione degli accordi o determinazioni all'uopo intervenuti in sede governativa sino alla data del 30 aprile 1972 ed abbiano riportato o riportino la prescritta approvazione delle autorità di vigilanza.

     Le disposizioni di cui al comma precedente non riguardano gli enti autonomi territoriali, le istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e gli enti ospedalieri.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.