§ 42.4.24 - Legge 30 giugno 1971, n. 518.
Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:30/06/1971
Numero:518


Sommario
Art. 1.      Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico, fisioterapista e massoterapista, di laboratorio di analisi cliniche, diplomato o abilitato, dipendente da [...]
Art. 2.      L'art. 1 della presente legge è applicabile al personale di ruolo ed al personale non di ruolo assunto a contratto ad orario pieno per lo svolgimento delle funzioni che, [...]
Art. 3.      L'indennità infermieristica non compete al personale di cui al precedente articolo 1, che ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, passa agli enti [...]
Art. 4.      L'indennità infermieristica prevista dalla presente legge è cumulabile con le indennità attribuite per servizio ospedaliero e con le indennità di rimborso spese per [...]
Art. 5.      L'ammontare della indennità infermieristica prevista dalla presente legge è unico per tutto il personale indicato al precedente articolo 2 ed è fissato in lire 180 mila [...]
Art. 6.      L'indennità infermieristica prevista dalla presente legge è corrisposta in misura unica mensile ed è pensionabile
Art. 7.      Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971


§ 42.4.24 - Legge 30 giugno 1971, n. 518.

Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni

(G.U. 3 agosto 1981, n. 195)

 

 

     Art. 1.

     Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico, fisioterapista e massoterapista, di laboratorio di analisi cliniche, diplomato o abilitato, dipendente da enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta una indennità infermieristica per la peculiarità ed il rischio delle funzioni svolte.

 

          Art. 2.

     L'art. 1 della presente legge è applicabile al personale di ruolo ed al personale non di ruolo assunto a contratto ad orario pieno per lo svolgimento delle funzioni che, secondo i regolamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate al personale di ruolo.

 

          Art. 3.

     L'indennità infermieristica non compete al personale di cui al precedente articolo 1, che ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, passa agli enti ospedalieri, con effetto dalla data di inizio del godimento del trattamento economico ospedaliero.

 

          Art. 4.

     L'indennità infermieristica prevista dalla presente legge è cumulabile con le indennità attribuite per servizio ospedaliero e con le indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari.

 

          Art. 5.

     L'ammontare della indennità infermieristica prevista dalla presente legge è unico per tutto il personale indicato al precedente articolo 2 ed è fissato in lire 180 mila annue da erogarsi in dodici mensilità.

 

          Art. 6.

     L'indennità infermieristica prevista dalla presente legge è corrisposta in misura unica mensile ed è pensionabile.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971.