§ 42.4.12 - Legge 12 febbraio 1955, n. 44.
Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:12/02/1955
Numero:44


Sommario
Art. 1.      Il reimpiego del personale già dipendente dagli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, tuttora in attesa di essere collocato presso enti [...]
Art. 2.      Il personale di ruolo o in pianta stabile temporaneamente collocato presso gli enti similari in base al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, e quello che sarà [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      Nei casi e per il tempo in cui sussistono presso ciascun ente assegnazioni in soprannumero rispetto all'organico o alle effettive esigenze dell'ente, l'onere del [...]
Art. 5.      Al personale già reimpiegato o che verrà reimpiegato ai sensi della presente legge saranno corrisposti a carico dello Stato, secondo modalità che saranno stabilite dal [...]
Art. 6.  [2]
Art. 7.      Al personale che chieda ma non ottenga il reimpiego ai sensi del precedente art. 1, spetta il trattamento di quiescenza o di previdenza o di liquidazione in base [...]
Art. 8.      Il personale che non chieda il reimpiego nel termine stabilito dal primo capoverso del precedente art. 1 ha diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza o di [...]
Art. 9.      In favore del personale già in servizio presso gli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che fosse stato licenziato per effetto del regio [...]
Art. 10.      Per gli ex dipendenti degli enti pubblici considerati dal decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che godessero già del trattamento di pensione e che si trovino in [...]
Art. 11.      Relativamente al personale per il quale, ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 10, lo Stato è tenuto ad assumersi l'onere del trattamento di quiescenza, di [...]
Art. 12.      Alla spesa prevista in lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal [...]


§ 42.4.12 - Legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla amministrazione italiana.

(G.U. 3 marzo 1955, n. 51)

 

 

     Art. 1.

     Il reimpiego del personale già dipendente dagli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, tuttora in attesa di essere collocato presso enti similari nel territorio della Repubblica, può essere disposto, mediante decreti, dai Ministri competenti, ossia dal Ministro che esercita la vigilanza o la tutela sull'ente presso il quale il personale in parola sarà reimpiegato, di concerto con il Ministro per il tesoro. Gli interessati dovranno a tal fine presentare domanda al Ministero che esercita la vigilanza o la tutela di cui al comma precedente, nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso dei requisiti fisici e morali necessari ai sensi degli ordinamenti vigenti per la permanenza in servizio presso gli enti assegnatari. Il reimpiego non può essere disposto per coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano raggiunto il 65° anno di età.

 

          Art. 2.

     Il personale di ruolo o in pianta stabile temporaneamente collocato presso gli enti similari in base al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, e quello che sarà collocato per effetto della presente legge, si intende sistemato in ruolo presso gli enti cui è stato assegnato, salvo il disposto di cui al successivo art. 4, ultimo comma. Tale sistemazione ha luogo anche in soprannumero ed indipendentemente dal numero dei posti previsti negli organici dagli enti medesimi, ed ha decorrenza dalla data del reimpiego.

     Il personale non di ruolo o in pianta stabile, che ha fruito del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, o che fruirà della presente legge, si intende confermato o collocato presso gli enti similari, anche in soprannumero rispetto alle effettive esigenze degli enti stessi.

     I provvedimenti relativi alla risoluzione dei rapporti di impiego del personale di cui al comma precedente, sono subordinati al nulla osta del Ministero che esercita la tutela o la vigilanza sull'ente presso il quale l'esule è stato reimpiegato, tranne il caso in cui essi siano adottati per motivi disciplinari o per raggiungimento dei limiti di età e di servizio.

     Prima di procedere comunque ad assunzioni di nuovi impiegati delle stesse categorie gli enti assegnatari dovranno assorbire il personale ad essi assegnato, tenuto conto di quanto disposto per il personale di ruolo o in pianta stabile al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 3. [1]

     La posizione sia dei dipendenti già reimpiegati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia di quelli che saranno reimpiegati per effetto di quest'ultima, così come la distribuzione tra i vari enti del personale ancora da reimpiegare, e la qualifica da assegnare a ciascuno, tenuto conto della anzianità maturata e della categoria e grado o qualifica rivestiti, saranno determinati con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti, se del caso, gli enti interessati.

     Per i dipendenti già reimpiegati l'eventuale revisione dell'attuale posizione ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data del reimpiego.

 

          Art. 4.

     Nei casi e per il tempo in cui sussistono presso ciascun ente assegnazioni in soprannumero rispetto all'organico o alle effettive esigenze dell'ente, l'onere del trattamento economico del personale è a carico dello Stato, ed il personale stesso potrà essere comandato a prestare servizio presso uffici centrali o periferici dipendenti dal Ministero competente, con decreto ministeriale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero che esercita la tutela o la vigilanza sull'ente presso il quale l'esule è stato reimpiegato, può disporre il trasferimento ad altro ente del personale già collocato ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che ne faccia domanda nei sessanta giorni dalla data suddetta.

     In tal caso il personale stesso già di ruolo o in pianta stabile sarà inserito nei ruoli del nuovo ente ai sensi del precedente art., 2 comma primo.

 

          Art. 5.

     Al personale già reimpiegato o che verrà reimpiegato ai sensi della presente legge saranno corrisposti a carico dello Stato, secondo modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro d'intesa con i Ministeri competenti per le singole categorie, gli arretrati nella misura della metà degli assegni di carattere fisso e continuativo che sarebbero ad essi spettati in caso di immediato reimpiego, per il periodo decorrente dal giorno dell'abbandono della sede di provenienza a quello del reimpiego.

     A coloro che non ottengano di essere reimpiegati, gli arretrati nella misura di cui al precedente comma saranno corrisposti per un periodo computato sino al termine di cui al secondo comma dell'art. 1, sempre che l'esclusione del reimpiego non sia dovuta alla mancanza dei requisiti morali di cui al terzo comma dello stesso art. 1.

     Ai fini delle liquidazioni di cui ai precedenti commi, tenuto conto del trattamento goduto presso l'ente di provenienza, si procederà ai necessari conguagli da raffronto dei singoli assegni di carattere fisso e continuativo, per i periodi in cui l'interessato abbia percepito, per altro impiego, assegni a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

 

          Art. 6. [2]

     Per il personale che sia stato reimpiegato in applicazione del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, e per quello che venga reimpiegato ai sensi del precedente art. 1, il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato, per il periodo decorrente dalla data di reimpiego, in base all'ordinamento dell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego stesso. Nei casi e per il tempo in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma del precedente art. 4, i contributi relativi al trattamento di quiescenza o di previdenza che avrebbe dovuto versare l'ente sono a carico dello Stato.

     Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al precedente comma presso l'ente di provenienza e per il periodo di interruzione del servizio il trattamento di quiescenza e di previdenza, viene determinato in base all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza e l'onere relativo fa carico allo Stato anche nel caso che l'ente di provenienza non abbia ottemperato agli adempimenti di propria competenza. Qualora, però, il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato provvede soltanto al pagamento dei premi, per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data del reimpiego, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza, salvo peraltro sempre il diritto degli interessati a percepire a carico dello Stato le eventuali integrazioni previste dagli ordinamenti vigenti presso l'ente di provenienza.

     In difetto di apposito regolamento per il personale salariato, il trattamento di quiescenza o di liquidazione, di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, s'intende disciplinato dalle norme vigenti per il personale impiegatizio del rispettivo ente di provenienza.

     Per il personale di cui al primo comma che si trovava presso l'ente di provenienza in posizione non di ruolo, il trattamento di liquidazione, a suo tempo eventualmente spettante, farà carico all'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego anche relativamente al periodo di servizio reso presso l'ente di provenienza e al periodo di interruzione del servizio. Qualora tale personale ottenga la nomina in ruolo nell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego, il riscatto dei periodi sopra indicati, ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, farà carico all'ente predetto, salvo il contributo dovuto dall'interessato.

     E' data facoltà al personale di cui al precedente primo comma, reimpiegato nella posizione di ruolo o in pianta stabile, di chiedere il riconoscimento, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, del servizio prestato presso l'ente di provenienza e del periodo di interruzione del servizio stesso fino alla data di decorrenza del reimpiego. Per tale riconoscimento il personale interessato deve versare all'ente di assegnazione un contributo di riscatto nella misura del 10 per cento, calcolato sugli assegni utili ai fini del trattamento predetto, spettanti alla data di presentazione della domanda, per ogni anno o frazione d'anno superiore a 6 mesi del periodo di servizio o di interruzione del servizio stesso riconosciuto.

     La disposizione di cui al precedente quinto comma non si applica al personale dei cessati Consigli provinciali delle corporazioni delle zone di confine reimpiegato presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura della Repubblica.

     Il personale, per il quale il trattamento di quiescenza o di previdenza fosse costituito nella forma assicurativa di cui al secondo comma del presente articolo, avrà la facoltà di richiedere, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, il passaggio di iscrizione ai Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria, esistenti presso i vari enti di assegnazione, considerandosi in tal caso anche il periodo di servizio precedentemente assistito dalla predetta convenzione assicurativa, come reso con iscrizione ai suddetti Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria. La polizza d assicurazione sarà vincolata a favore dello Stato, al quale farà carico l'onere relativo al riscatto di cui sopra.

     Della facoltà di cui al comma precedente potrà valersi anche il personale a favore del quale fossero già intervenuti i relativi provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo conguaglio degli importi eventualmente percepiti.

 

          Art. 7.

     Al personale che chieda ma non ottenga il reimpiego ai sensi del precedente art. 1, spetta il trattamento di quiescenza o di previdenza o di liquidazione in base all'ordinamento vigente presso l'ente da cui dipendeva, calcolato fino alla data di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

     La risoluzione del rapporto predetto si considera avvenuta:

     dalla data di cessazione della prestazione del servizio presso l'ente da cui l'interessato dipendeva, quando la esclusione del reimpiego sia stata determinata dalla mancanza dei requisiti morali;

     dalla scadenza del termine prevista dal primo capoverso dell'art. 1, negli altri casi.

     L'onere relativo al trattamento di cui ai precedenti commi è a carico dello Stato. Qualora però il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato è tenuto soltanto al pagamento dei premi per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo e alla consegna della polizza, tenuto presente peraltro quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 6.

 

          Art. 8.

     Il personale che non chieda il reimpiego nel termine stabilito dal primo capoverso del precedente art. 1 ha diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza o di liquidazione in base all'ordinamento vigente presso l'ente da cui dipendeva, computandosi il servizio reso fino alla data di cessazione della prestazione del servizio, data dalla quale il rapporto d'impiego o di lavoro si considera risolto.

     Il trattamento di cui al precedente comma è a carico dello Stato, salvo che il trattamento stesso fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica nel qual caso l'interessato ha diritto allo svincolo e alla consegna della polizza, tenuto presente peraltro quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 6.

 

          Art. 9.

     In favore del personale già in servizio presso gli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che fosse stato licenziato per effetto del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, si intendono estese le norme contenute nel regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, e decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

     L'onere relativo fa carico allo Stato.

 

          Art. 10.

     Per gli ex dipendenti degli enti pubblici considerati dal decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che godessero già del trattamento di pensione e che si trovino in possesso della cittadinanza italiana od abbiano comunque presentato a tal fine regolare dichiarazione di opzione, il pagamento del trattamento di pensione viene effettuato dallo Stato, applicando le norme contenute nel regio decreto 23 agosto 1943, n. 731, e nel decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69.

 

          Art. 11.

     Relativamente al personale per il quale, ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 10, lo Stato è tenuto ad assumersi l'onere del trattamento di quiescenza, di previdenza o di liquidazione, saranno incamerati, a favore dell'Erario, i fondi all'uopo accantonati dagli enti, di cui si renderà possibile il reperimento.

 

          Art. 12.

     Alla spesa prevista in lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54. Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L. 12 dicembre 1967, n. 1234.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 12 dicembre 1967, n. 1234.