§ 42.4.1 - R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 .
Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:26/09/1935
Numero:1952


Sommario
Art. 1.      Il servizio delle guardie particolari giurate nominate ai sensi degli artt. 133 e seguenti del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto [...]
Art. 2.      Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del questore della provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, [...]
Art. 3.      E' data facoltà al questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse [...]
Art. 4.      In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati può il questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento [...]
Art. 5.      E' vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme di servizio approvate dal questore
Art. 6.      Le infrazioni al presente decreto sono punite a termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Art. 7.      Con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno di concerto con quello di grazia e giustizia verranno emanate le disposizioni che potranno occorrere per [...]


§ 42.4.1 - R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 [1] .

Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate.

(G.U. 22 novembre 1935, n. 272)

 

 

     Art. 1.

     Il servizio delle guardie particolari giurate nominate ai sensi degli artt. 133 e seguenti del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è posto sotto la diretta vigilanza del questore.

     Resta ferma la competenza del prefetto per quanto concerne la loro nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento.

 

          Art. 2.

     Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del questore della provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia.

 

          Art. 3.

     E' data facoltà al questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse.

 

          Art. 4.

     In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati può il questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto.

 

          Art. 5.

     E' vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme di servizio approvate dal questore.

 

          Art. 6.

     Le infrazioni al presente decreto sono punite a termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

          Art. 7.

     Con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno di concerto con quello di grazia e giustizia verranno emanate le disposizioni che potranno occorrere per l'esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

     Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 19 marzo 1936, n. 508.