§ 42.2.140 - D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70.
Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:20/01/2001
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Istituto superiore di sanità.
Art. 2.  Funzioni istituzionali.
Art. 3.  Strumenti.
Art. 4.  Organi dell'Istituto superiore di sanità.
Art. 5.  Presidente.
Art. 6.  Consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Compiti del Consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Direttore generale.
Art. 9.  Comitato scientifico.
Art. 10.  Compiti del Comitato scientifico.
Art. 11.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 12.  Esperti.
Art. 13.  Regolamenti.
Art. 14.  Piano di attività e fabbisogno di personale.
Art. 15.  Delibere e bilanci.
Art. 16.  Personale dell'Istituto superiore di sanità.
Art. 17.  Fonti di finanziamento.
Art. 18.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 19.  Commissariamento.


§ 42.2.140 - D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70. [1]

Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

(G.U. 26 marzo 2001, n. 71).

 

     Art. 1. Istituto superiore di sanità.

     1. L'Istituto superiore di sanità (I.S.S.) è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.

     2. L'I.S.S. è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale del quale il Ministero della sanità, le regioni e tramite queste le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'I.S.S. è sottoposto alla vigilanza del Ministro della sanità.

     3. L'I.S.S. esercita nelle materie di competenza dell'area sanitaria del Ministero della sanità funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica. L'I.S.S. svolge gli altri compiti e funzioni che apposite fonti normative demandano allo stesso.

 

          Art. 2. Funzioni istituzionali.

     1. L'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.

     2. In particolare, per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione:

     a) l'Istituto svolge direttamente attività di ricerca scientifica;

     b) stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;

     c) promuove programmi di studio e ricerca e programmi di interesse nazionale nel campo della promozione e tutela della salute, anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché con enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnico-scientifica;

     d) promuove lo svolgimento di sperimentazioni cliniche e sviluppi tecnologici di avanguardia di interesse nazionale, in collaborazione con gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e le aziende ospedaliere;

     e) partecipa a progetti di attività nazionali e internazionali finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati.

     3. Per quanto attiene alle funzioni di controllo l'Istituto superiore di sanità:

     a) interviene, su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale, o di interesse nazionale;

     b) effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, prodotti destinati ad una alimentazione particolare, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie;

     c) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;

     d) esegue, nei casi previsti dalla legge, accertamenti ispettivi, controlli di stato e controlli analitici;

     e) compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro ed ambienti di vita;

     f) esercita la vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

     g) esercita la vigilanza sui laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva, previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

     4. Per quanto concerne le funzioni di consulenza e di formazione, l'Istituto superiore di sanità:

     a) fornisce consulenza al Ministro della sanità, al Governo e alle regioni in materia di tutela della salute pubblica;

     b) collabora con il Ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;.

     c) svolge attività di consulenza del Governo e delle regioni per la formazione dei rispettivi piani sanitari;

     d) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi attinenti ai propri compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali attinenti ai propri compiti istituzionali; rende noti, mediante pubblicazioni scientifiche, i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati e in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

     e) esplica attività di consulenza per la tutela della salute pubblica in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli altri enti o amministrazioni che si occupano di produzione e impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici;

     f) esercita, nei casi previsti dalla legge, attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della salute.

     5. L'Istituto superiore di sanità, inoltre:

     a) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico sanitario, provvedendo in particolare alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, sanità veterinaria, prodotti, attività ed opere del settore;

     b) produce, su richiesta del Ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

     c) appronta ed aggiorna l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e preparati corredati delle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente;

     d) collabora con il proprio personale all'attività del Centro nazionale trapianti, istituito presso l'Istituto medesimo;

     e) provvede alla tenuta di un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le aziende sanitarie locali;

     f) esercita le funzioni di controllo, vigilanza e coordinamento tecnico-scientifico a livello nazionale in materia di attività trasfusionali e di produzione di plasma.

     6. L'Istituto, infine, esercita ogni altra attività di propria competenza ai sensi delle normative vigenti.

 

          Art. 3. Strumenti.

     1. Per l'esplicazione delle funzioni di cui all'articolo 2 e di ogni altra attività connessa, l'Istituto superiore di sanità, si organizza in strutture tecnico-scientifiche e amministrative e può realizzare una propria rete operativa informatica per la diffusione delle informazioni, dei compiti istituzionali e delle esperienze nei settori di competenza, anche in relazione alle iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento di cui all'articolo 2. Secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, ed anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, può:

     a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali, esteri ed internazionali;

     b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali, scelti con le procedure dell'evidenza pubblica, secondo le vigenti disposizioni in materia. La costituzione e la partecipazione in società sono assoggettate ad autorizzazione preventiva del Ministro della sanità, volta tra l'altro ad accertare che non sussistano situazioni di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanità. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione senza comunicazione di osservazioni da parte del Ministro della sanità, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di costituzione di società o di partecipazione societaria deve essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; qualora il suddetto parere non venga reso nel suddetto termine di quarantacinque giorni il parere stesso si intende espresso favorevolmente.

 

          Art. 4. Organi dell'Istituto superiore di sanità.

     1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanità:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il direttore generale;

     d) il comitato scientifico;

     e) il collegio dei revisori.

 

          Art. 5. Presidente.

     1. Il Presidente, scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalità in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.

     2. Il Presidente dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta [2].

     3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno; il Presidente inoltre:

     a) sovrintende all'andamento dell'ente e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;

     b) sentito il direttore generale, assegna i dirigenti agli uffici di livello dirigenziale generale;

     c) sentito il Consiglio di amministrazione, conferisce gli incarichi di direzione delle strutture tecnico-scientifiche;

     d) conferisce ogni altro incarico di direzione di strutture tecnico-scientifiche;

     e) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

     f) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico, l'attività delle strutture tecniche dell'Istituto.

     4. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     5. Il Presidente, se appartenente ad amministrazioni dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario può essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

          Art. 6. Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della sanità è composto dal Presidente e da otto componenti così individuati:

     a) tre esperti designati dal Ministro della sanità;

     b) tre esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;

     c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

     d) un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica;

     e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.

     2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti di documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.

     3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica sei anni [3].

     4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sarà fissato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese di missione.

     5. Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico è gratuito.

     6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 7. Compiti del Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione:

     a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi;

     b) adotta gli indirizzi e i programmi annuali e pluriennali di attività su proposta del Presidente sentito il Comitato scientifico;

     c) delibera il bilancio preventivo e consuntivo, nonché le variazioni di bilancio;

     d) delibera la pianta organica dell'Istituto e ogni relativa variazione di fabbisogno del personale;

     e) elabora i piani di assunzione del personale;

     f) approva gli accordi di collaborazione con organismi italiani e stranieri sia pubblici che privati, sentito, se del caso, il parere del Comitato scientifico;

     g) delibera tutti i regolamenti.

     2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta al mese, con avviso da comunicare a tutti i componenti ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.

     3. Il Consiglio di amministrazione può acquisire il parere di esperti, in caso di provata necessità, per la realizzazione di programmi di attività per i quali non vi siano disponibili competenze interne.

     4. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.

 

          Art. 8. Direttore generale.

     1. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro della sanità, su proposta del presidente, ed è scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione e amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a sei anni [4].

     2. Il direttore generale:

     a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione;

     b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;

     c) formula indicazioni programmatiche sulla base di quanto previsto dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio e dei relativi atti;

     d) cura la ricognizione dei fabbisogni, programmandone la realizzazione sulla base delle richieste, tenuto conto delle risorse di bilancio;

     e) individua le risorse finanziarie da assegnare su proposta del Presidente agli uffici amministrativi e tecnici nonché ai dipartimenti;

     f) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, che non sono di competenza specifica del presidente o dei vari dirigenti;

     g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

 

          Art. 9. Comitato scientifico.

     1. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in carica tre anni ed è composto:

     a) dal Presidente;

     b) da otto esperti anche stranieri su proposta del presidente dell'I.S.S.;

     c) da tre esperti della materia di competenza dell'Istituto designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;

     d) sette esperti in rappresentanza rispettivamente: numero tre del Ministero della sanità; numero uno del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; numero uno del Ministero dell'ambiente, numero uno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; numero uno del Ministero degli affari esteri, su designazione dei rispettivi Ministri.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo.

     3. Alle riunioni del comitato possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono altresì essere chiamate a partecipare, senza diritto di voto, personalità scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.

     4. Il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonché il gettone di presenza e le spese di missione sono fissati con decreto del Ministro della sanità e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 10. Compiti del Comitato scientifico.

     1. Il Comitato scientifico:

     a) esprime parere su tutte le convenzioni e progetti di ricerca con istituzioni, enti e organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;

     b) svolge attività di consulenza in ordine ai piani e programmi di attività che il Presidente e il Consiglio di amministrazione ritengono di trasmettere;

     c) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;

     d) esprime annualmente pareri obbligatori sull'attività delle strutture tecniche nelle quali è articolato l'I.S.S. sulla base di criteri che il Comitato determina all'inizio dell'insediamento e che può mutare per motivate considerazioni;

     e) esprime parere sulla parte concernente la ricerca del piano triennale di attività;

     f) esprime parere sui regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto;

     g) esprime altresì parere su ogni altro argomento che il presidente ritenga di sottoporgli.

     2. Il Comitato si riunisce di norma ogni due mesi e tutte le volte che il Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritenga necessario.

     3. L'ordinamento interno del Comitato scientifico sarà disciplinato con regolamento interno.

 

          Art. 11. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati con decreto del Ministro della sanità, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dura in carica tre anni.

     2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica documentata professionalità.

     3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e alla loro regolarità e conformità alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarità dell'attività dell'I.S.S. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.

     4. Con provvedimento del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sarà stabilito il compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del Collegio dei revisori.

 

          Art. 12. Esperti.

     1. Per particolari motivate esigenze, ed entro il limite massimo di dieci unità, nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno adeguate professionalità tecnico-scientifiche, il Consiglio di amministrazione può conferire incarichi ad esperti.

 

          Art. 13. Regolamenti.

     1. Entro centoventi giorni dal suo insediamento il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti, disciplina:

     a) le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

     b) le modalità per l'acquisto di beni, servizi o forniture;

     c) le modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e internazionali;

     d) le modalità di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;

     e) le modalità di conferimento delle borse di studio;

     f) la disciplina e le modalità della attività brevettuale;

     g) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dalla normativa vigente;

     h) l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico ai sensi dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

     i) l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

     j) l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale.

     2. I regolamenti di contabilità sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; i regolamenti concernenti l'organizzazione e il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della sanità. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati.

     3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità.

 

          Art. 14. Piano di attività e fabbisogno di personale.

     1. L'Istituto superiore di sanità opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il Piano sanitario nazionale. Il piano dell'Istituto comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno del personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere e della loro cadenza temporale. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono adottati dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione ed inviati, per l'approvazione, al Ministro della sanità. Sul piano triennale e relativi aggiornamenti, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono, inoltre, acquisiti, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il parere del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che siano state comunicate osservazioni da parte dei succitati Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, il parere si intende reso positivamente. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da parte del Ministro della sanità, il piano e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.

     2. Il Consiglio di amministrazione determina, in base al piano triennale, gli organici del personale. In materia di personale e secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, devono essere sentite le organizzazioni sindacali.

 

          Art. 15. Delibere e bilanci.

     1. Le delibere dell'Istituto superiore di sanità, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, nonché quelle relative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti dai precedenti articoli, sono immediatamente esecutive.

     2. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti ed una relazione annuale sull'attività svolta sono inviati al Ministro della sanità e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 16. Personale dell'Istituto superiore di sanità.

     1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è inserito nel ruolo organico dell'I.S.S. e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

     2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'I.S.S. è regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. I cittadini dell'Unione europea, in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare alle selezioni pubbliche per le assunzioni presso l'Istituto.

 

          Art. 17. Fonti di finanziamento.

     1. L'Istituto superiore di sanità provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da contributi a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dalle somme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di programma, convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali e da ogni altro provento connesso alle sue attività, nonché da donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici o privati.

 

          Art. 18. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Il funzionamento degli organi preesistenti dell'Istituto è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.

     2. La nomina del presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     3. I dirigenti dell'Istituto superiore di sanità, che rivestono funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno facoltà di entrare a domanda nei ruoli dell'ente.

     4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 13, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente regolamento.

 

          Art. 19. Commissariamento.

     1. In caso di mancata costituzione degli organi o in caso di impossibilità a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, è nominato, secondo la previsione dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

     2. Il commissario può rimanere in carica un massimo di dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati nei modi previsti dal presente regolamento gli organi di amministrazione, secondo le previsioni dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.


[1] Abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, ad eccezione dell'art. 1, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 23 dello Statuto approvato con D.M. 24 ottobre 2014, ad eccezione dell'articolo 1, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 2011, n. 14, con le modalità ivi previste.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 2011, n. 14, con le modalità ivi previste.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 2011, n. 14, con le modalità ivi previste.