§ 42.2.135 - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.
Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:29/10/1999
Numero:540


Sommario
Art. 1.  Normativa applicabile.
Art. 2.  Natura giuridica e funzioni.
Art. 3.  Potestà statutaria.
Art. 4.  Organi delle Stazioni Sperimentali per l'industria.
Art. 5.  Personale.
Art. 6.  Accordi di collaborazione.
Art. 7.  Incarichi temporanei di collaborazione.
Art. 8.  Fonti di finanziamento.
Art. 9.  Gestione finanziaria e contabile.
Art. 10.  Vigilanza.
Art. 11.  Disposizioni transitorie.
Art. 12.  Norme abrogate.


§ 42.2.135 - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 9 febbraio 2000, n. 32).

 

     Art. 1. Normativa applicabile.

     1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria, di seguito indicate anche come Stazioni Sperimentali, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.

     2. Fermo restando il numero delle Stazioni Sperimentali, con uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, sono disposti la fusione, lo scorporo e la soppressione delle Stazioni Sperimentali già esistenti, nonché la definizione del settore di rispettivo riferimento.

 

          Art. 2. Natura giuridica e funzioni.

     1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria sono enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. In relazione ai settori di competenza, ai sensi delle rispettive leggi istitutive, le Stazioni Sperimentali per l'industria svolgono in particolare:

     a) attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva;

     b) attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi;

     c) analisi e controlli;

     d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;

     e) attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;

     f) partecipazione all'attività di normazione tecnica;

     g) attività ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

     3. Al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie attività, le Stazioni Sperimentali possono costituire tra loro strutture comuni.

     4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le Stazioni Sperimentali possono partecipare, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi, a società.

 

          Art. 3. Potestà statutaria.

     1. In considerazione delle peculiarità organizzative e funzionali delle Stazioni Sperimentali per l'industria, a ciascuna di esse è riconosciuta potestà statutaria.

     2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale a maggioranza dei due terzi dei componenti ed è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3. Lo Statuto può prevedere l'istituzione dell'Assemblea dei partecipanti con il rispetto dei seguenti criteri:

     a) partecipazione all'Assemblea delle imprese su cui gravano i contributi di cui all'articolo 8, comma 2, anche attraverso delega a tal fine conferita alle associazioni imprenditoriali nonché degli enti ed associazioni pubbliche e private che contribuiscono alla Stazione Sperimentale;

     b) attribuzione ai partecipanti del voto plurimo in relazione all'ammontare della contribuzione annuale;

     c) attribuzione all'Assemblea dei compiti relativi:

     1) alla modifica dello statuto;

     2) alla determinazione degli indirizzi dell'attività;

     3) al controllo del rispetto degli indirizzi stabiliti;

     4) alla deliberazione dei bilanci;

     5) alla elezione dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle imprese contribuenti e di un revisore effettivo ed uno supplente;

     6) alla determinazione degli emolumenti spettanti agli organi della Stazione Sperimentale per l'industria.

 

          Art. 4. Organi delle Stazioni Sperimentali per l'industria.

     1. Gli organi delle Stazioni Sperimentali per l'industria, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, sono:

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei revisori contabili.

     2. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori contabili sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

     3. Il Collegio dei revisori contabili si compone di tre membri effettivi ed altrettanti supplenti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'Associazione più rappresentativa degli industriali dei settori di competenza della Stazione Sperimentale, d'intesa con le altre Associazioni interessate.

     4. Nel caso sia istituita l'Assemblea dei partecipanti, questa provvede alla designazione di un revisore effettivo e di uno supplente in luogo dell'associazione più rappresentativa degli industriali dei settori di competenza della Stazione Sperimentale, di intesa con le altre associazioni interessate.

     5. Lo Statuto determina:

     a) la composizione del Consiglio di amministrazione in numero non superiore a diciotto componenti, nonché le rappresentanze in seno al Consiglio medesimo, stabilendo in due terzi il numero dei componenti di provenienza imprenditoriale ed in un terzo i componenti in rappresentanza delle Amministrazioni e degli Enti locali;

     b) le funzioni ed i poteri degli organi della Stazione Sperimentale;

     c) i criteri di nomina, le cause e le modalità di scioglimento del Consiglio di amministrazione;

     d) eventuali criteri di esclusione di particolari tipi di aziende dalla contribuzione obbligatoria.

     6. Lo Statuto può prevedere l'istituzione di una Giunta esecutiva e di un Comitato scientifico determinandone la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento.

     7. Lo Statuto, infine, può prevedere l'emanazione di regolamenti in materia di:

     a) nomina del Direttore generale ed eventualmente del Direttore scientifico, fissandone i criteri e le modalità di scelta;

     b) personale;

     c) ogni altro tipo di regolamento interno.

 

          Art. 5. Personale.

     1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Stazione sperimentale sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

 

          Art. 6. Accordi di collaborazione.

     1. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai compiti istituzionali, le Stazioni sperimentali possono stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali, anche ricevendone contributi.

     2. Lo Statuto determina i criteri e le modalità per la stipula degli accordi di cui al comma 1.

 

          Art. 7. Incarichi temporanei di collaborazione.

     1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 6, la Stazione Sperimentale ha facoltà di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati.

     2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, il relativo svolgimento, i compensi ed ogni altro aspetto non espressamente disciplinato, vengono definiti con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 8. Fonti di finanziamento.

     1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria provvedono al finanziamento delle proprie attività attraverso:

     a) proventi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali;

     b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718;

     c) rendite del patrimonio;

     d) lasciti e donazioni;

     e) eventuali altre entrate.

     2. I criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità, previa individuazione delle imprese cui è preordinata l'attività svolta dalla Stazione Sperimentale.

     3. Alla riscossione dei contributi si provvede in conformità alle norme vigenti.

 

          Art. 9. Gestione finanziaria e contabile.

     1. Ciascuna Stazione Sperimentale provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile.

     2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 

          Art. 10. Vigilanza.

     1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i seguenti atti deliberativi:

     a) statuto della Stazione Sperimentale ed eventuali modifiche;

     b) i regolamenti;

     c) i bilanci;

     d) la determinazione dei contributi a carico delle imprese;

     e) partecipazione ad organismi societari.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità, ovvero il rinvio alla Stazione Sperimentale per il riesame.

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per un periodo di pari durata.

     4. Le delibere riesaminate dalle Stazioni Sperimentali sono soggette unicamente a controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

 

          Art. 11. Disposizioni transitorie.

     1. In ciascuna Stazione sperimentale il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     2. La norma statutaria relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le restanti norme statutarie sono deliberate dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di insediamento.

     3. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso le Stazioni Sperimentali, può optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 5. Il personale che non si avvale della facoltà di opzione, permane in un ruolo ad esaurimento del predetto Ministero, istituito presso ciascuna Stazione Sperimentale. A detto personale possono essere applicate le procedure di mobilità nel comparto della contrattazione collettiva delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione previste dall'articolo 12, comma 1 - lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che richiama l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

     4. Al personale appartenente all'organico della Stazione Sperimentale può essere applicato l'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 12. Norme abrogate. [1]

     1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     “gli articoli da 1 a 22 e dell'articolo 23 commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718; gli articoli da 1 a 24 e dell'articolo 25 commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo, gli articoli da 26 a 27 e dell'articolo 28 commi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, gli articoli da 29 a 43 del regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461; il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1488; il regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito con legge 3 gennaio 1939, n. 130; gli articoli da 324 a 331 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; l'articolo 2 commi primo, secondo, terzo e quinto e gli articoli da 3 a 10, del regio decreto 8 febbraio 1885, n. 1596; gli articoli da 2 a 7 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048; gli articoli da 2 a 8 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131; gli articoli da 2, comma 1°, n. 2), 3), 4), 5), 6), 7), e 8), a 8 del decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 637; gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 2 luglio 1922, n. 1396; gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266; gli articoli da 2 a 14 del regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646; l'articolo 1 comma secondo, l'articolo 2 e l'articolo 3 comma primo, l'articolo 4, 5 e 6, della legge 16 ottobre 1954, n. 1032”.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 23 febbraio 2001, n. 71.