§ 42.2.133 - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449.
Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:29/10/1999
Numero:449


Sommario
Art. 1.  Riordino dell'UNIRE.
Art. 2.  Funzioni dell'UNIRE.
Art. 3.  Rapporti con le regioni.
Art. 4.  Organi.
Art. 5.  Segretario generale.
Art. 6.  Statuto e regolamento.
Art. 7.  Incorporazione degli enti tecnici.
Art. 8.  Personale.
Art. 9.  Risorse finanziarie.
Art. 10.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 42.2.133 - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449.

Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 2 dicembre 1999, n. 283).

 

     Art. 1. Riordino dell'UNIRE.

     1. L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), istituita dal regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, di seguito denominata UNIRE, è ente di diritto pubblico di primo livello, con sede in Roma, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero [1].

     2. L'UNIRE è sottoposta al controllo della Corte dei conti, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ed è inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla stessa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 2. Funzioni dell'UNIRE.

     1. L'UNIRE promuove l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano; organizza le corse dei cavalli e provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento; favorisce, con opportuni stanziamenti, lo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti; provvede alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali; concorre alla tutela dell'incolumità ed al mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti. Contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi.

     2. Per le suddette finalità, l'UNIRE definisce la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, predispone il calendario delle manifestazioni ippiche, coordina l'attività degli ippodromi e determina gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze. Promuove iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri.

     3. L'UNIRE svolge tutte le altre attività collaterali e derivate, a tutela della biodiversità della razza equina e predispone piani di sviluppo anche pluriennali.

     4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'UNIRE promuove e mantiene rapporti diretti con le organizzazioni nazionali di categoria, con la Federazione italiana sport equestri, con le istituzioni e le organizzazioni dell'ippica e dell'ippicoltura degli altri Paesi e collabora alla realizzazione dei programmi di cooperazione a livello europeo e internazionale.

     5. L'UNIRE, quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicura la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.

 

          Art. 3. Rapporti con le regioni.

     1. L'UNIRE destina annualmente una quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche, nella misura stabilita dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'incentivazione di programmi regionali diretti alla formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore, alla realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi, alla promozione dell'attività ippica, in particolare di carattere agonistico, ed alla lotta al lavoro irregolare.

     2. L'UNIRE collabora con le regioni e le province autonome nell'impostazione di programmi regionali di miglioramento delle tecniche di allevamento dei cavalli e di ricerca scientifica nel settore.

 

          Art. 4. Organi.

     1. Sono organi dell'UNIRE:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio sindacale.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'UNIRE, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

     3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'UNIRE. Esso è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre di comprovata qualificazione ed esperienza individuati rispettivamente nei settori del trotto, del galoppo e del cavallo da sella, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno esperto in discipline giuridiche ed economiche. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.

     4. Il collegio sindacale esplica il controllo sull'attività dell'UNIRE ai sensi della normativa vigente. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Uno dei sindaci è designato dal Ministro delle finanze. I sindaci devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     5. I componenti degli organi dell'UNIRE durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     6. Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di Presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale coloro i quali, anche per il tramite di parenti o affini entro il terzo grado ovvero per interposta persona, siano proprietari di ippodromi, titolari di imprese delegate all'esercizio delle scommesse o che abbiano in gestione sistemi telematici o televisivi sulle corse ippiche, ovvero risultino possessori di partecipazioni in società esercenti le predette attività di impresa o in società di corse, o coloro i quali ricoprano incarichi direttivi nelle associazioni degli allevatori, dei proprietari dei cavalli e degli operatori ippici professionisti. Le eventuali incompatibilità devono comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina; in caso contrario il Ministro ne dichiara la decadenza.

     7. Il presidente dell'UNIRE, il presidente e i componenti effettivi del collegio sindacale, se appartenenti ad amministrazioni dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 5. Segretario generale.

     1. Il segretario generale, scelto dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra persone di riconosciuta e comprovata qualificazione e professionalità, maturata nella gestione di pubbliche amministrazioni, imprese od enti, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato di durata triennale, rinnovabile.

     2. Il segretario generale, responsabile della organizzazione e della gestione operativa dell'UNIRE, adotta gli atti ed i provvedimenti previsti dallo statuto necessari per il raggiungimento degli obiettivi, sovrintende al personale e risponde della sua attività al presidente ed al consiglio di amministrazione.

     3. Al segretario generale si applicano le incompatibilità e le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4.

 

          Art. 6. Statuto e regolamento.

     1. Lo statuto dell'UNIRE è deliberato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente.

     2. In particolare lo statuto prevede, fra l'altro, la costituzione del consiglio generale, con funzioni consultive, nominato con decreto del Ministro e composto, oltre dal presidente dell'UNIRE che lo presiede, dai rappresentanti delle associazioni degli operatori del settore, delle organizzazioni professionali del mondo agricolo, delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nel settore del pubblico impiego, dell'Associazione italiana allevatori (A.I.A.) e della Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.), nonché da esperti in materie amministrative, contabili, economiche e della comunicazione sociale. Il consiglio esprime il proprio parere sugli argomenti che il presidente ritiene di sottoporre al suo esame.

     2-bis. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte [2].

     2-ter. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le deibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, è sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali [3].

     3. Il regolamento di amministrazione e contabilità, entro il termine di cui al comma 1, è deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     4. Il regolamento del personale è deliberato, entro il termine di cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'ente e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 3 e 4, continuano ad applicarsi all'UNIRE le disposizioni attualmente vigenti, in quanto compatibili con il presente decreto.

 

          Art. 7. Incorporazione degli enti tecnici.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Jockey club italiano, la società degli Steeple Chases d'Italia, l'Ente nazionale corse al trotto e l'Ente nazionale per il cavallo italiano sono incorporati nell'UNIRE, che subentra nelle relative funzioni, succedendo agli stessi in tutti i diritti ed obblighi e nei rapporti giuridici attivi e passivi. Il personale già dipendente dagli enti incorporati è inquadrato nei ruoli dell'UNIRE, mantenendo qualifica, livello ed anzianità relativi.

     2. Le norme e le strutture disciplinari già appartenenti agli enti incorporati rimangono in vigore sino all'approvazione di apposito regolamento adottato con decreto del Ministro, con il quale si provvede ad armonizzare la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche delle modalità di gara.

     3. La gestione dei libri genealogici delle razze equine e le altre funzioni connesse, in precedenza svolte dagli enti tecnici di cui al comma 1, sono esercitate dall'UNIRE, che può avvalersi della collaborazione di specifiche associazioni nazionali di allevatori, dotate di personalità giuridica e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero nel quadro di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla disciplina della riproduzione animale, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 8. Personale.

     1. Il rapporto di lavoro del personale dell'UNIRE, ivi compreso il personale incorporato e proveniente dagli enti tecnici, è regolato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 9. Risorse finanziarie.

     1. Le entrate dell'UNIRE sono costituite:

     a) dai proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     b) dalle rendite del patrimonio;

     c) da eventuali assegnazioni straordinarie per la realizzazione di specifiche iniziative;

     d) da corrispettivi per attività svolte in favore di terzi;

     e) dagli utili delle società costituite o partecipate;

     f) dai proventi derivanti dalla diffusione del segnale televisivo delle corse;

     g) da ogni altra entrata o contributo ordinario o straordinario.

     2. Il bilancio consuntivo dell'UNIRE è sottoposto a certificazione, ai sensi degli articoli 155 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

 

          Art. 10. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Sino alla nomina dei nuovi organi e del segretario generale, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica quelli attuali.

     2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i direttori generali degli enti incorporati transitano nell'UNIRE in posizione equivalente a quella rivestita negli enti di provenienza alla data di entrata in vigore del presente decreto, sino alla scadenza dei rispettivi contratti.

     3. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente decreto.


[1] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 200.

[2] Comma inserito dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 200.

[3] Comma inserito dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 200.