§ 42.2.61 - Legge 30 luglio 1959, n. 616.
Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.CO.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:30/07/1959
Numero:616


Sommario
Art. 1.      All'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.CO.), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1958, n. 818, e che ha la finalità di svolgere [...]
Art. 2.      Il Ministro per il bilancio presiede, di diritto, il Consiglio generale.
Art. 3. 
Art. 4.      La dotazione organica e il rapporto d'impiego del personale necessario per le esigenze funzionali dell'istituto sono disciplinati con apposita deliberazione del Consiglio generale da sottoporre [...]
Art. 5.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il bilancio di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno approvate le opportune modifiche dello Statuto, [...]


§ 42.2.61 - Legge 30 luglio 1959, n. 616.

Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.CO.).

(G.U. 14 agosto 1959, n. 195).

 

     Art. 1.

     All'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.CO.), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1958, n. 818, e che ha la finalità di svolgere ricerche e studi nel campo congiunturale, è attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico.

     L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per il bilancio presiede, di diritto, il Consiglio generale.

     L'iniziativa e la responsabilità per l'esplicazione dell'attività dell'ente in relazione ai fini istituzionali restano agli organi previsti dallo statuto dell'Istituto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

 

          Art. 3. [1]

     È autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.CO.), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il contributo stesso può essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

 

          Art. 4.

     La dotazione organica e il rapporto d'impiego del personale necessario per le esigenze funzionali dell'istituto sono disciplinati con apposita deliberazione del Consiglio generale da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per il bilancio di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 5.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il bilancio di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno approvate le opportune modifiche dello Statuto, deliberate dal Consiglio generale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.CO.) in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge .


[1] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1972, n. 822, dall'art. 1 della L. 29 marzo 1976, n. 119 e dall'art. 1 della L. 22 dicembre 1979, n. 687 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 19 ottobre 1984, n. 701.