§ 42.2.22 - D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435 .
Composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:13/05/1947
Numero:435


Sommario
Art. 1.      L'Ente "Mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori", assume la denominazione di "Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie".
Art. 2.      Gli articoli 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25 e 26 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
Art. 3.      Qualora le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse stabilito dal Ministro per [...]
Art. 4.      Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, è stabilita la misura dei compensi spettanti al presidente, ai vice [...]
Art. 5.      Le norme contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto sono abrogate.
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


§ 42.2.22 - D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435 [1].

Composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

(G.U. 14 giugno 1947, n. 133).

 

     Art. 1.

     L'Ente "Mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori", assume la denominazione di "Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie".

 

          Art. 2.

     Gli articoli 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25 e 26 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 13. - Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.

Art. 14. - Il presidente:

     a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

     b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed i Comitati di sezione;

     c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

     d) firma gli atti e i documenti che comportano impegno per l'Istituto.

     Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.

     Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale e, per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni degli uffici periferici, ai direttori degli uffici stessi o ai funzionari che, in caso di assenza sono designati a farne le veci [2] .

Art. 15. - Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro:

     1) tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre dei lavoratori dell'agricoltura, due dei lavoratori del commercio, uno dei lavoratori del credito, uno dei lavoratori dell'assicurazione e uno dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

     2) due rappresentanti degli industriali, due degli agricoltori, uno dei commercianti, uno delle imprese del credito e uno delle imprese dell'assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

     3) due rappresentanti del personale dell'Istituto, designati dal personale stesso;

     4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

     6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, che può anche farsi rappresentare da un proprio delegato;

     7) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     8) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

     9) due rappresentanti dei medici designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

     Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori e uno tra i rappresentanti dei datori di lavoro [3] .

Art. 18. - Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

     1) il presidente:

     2) i due vice-presidenti;

     3) otto consiglieri destinati dal Consiglio di amministrazione, di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno fra i rappresentanti dei medici.

     4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro [4] .

Art. 19. - I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

     Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti.

     Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente [5] .

Art. 21. - Sono istituiti i seguenti Comitati di sezione;

     1) Comitato di sezione per l'industria;

     2) Comitato di sezione per l'agricoltura;

     3) Comitato di sezione per il commercio;

     4) Comitato di sezione per il credito e l'assicurazione.

Art. 22. - I Comitati di sezione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e ciascuno di essi è composto:

     1) dal presidente;

     2) da sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione contro le malattie, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

     3) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     4) da un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

     5) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

     6) del direttore generale dell'Istituto.

Art. 24. - Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

     Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

     Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

     I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili [6] .

Art. 26. - Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

     Egli è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione.

     Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo, sull'andamento della gestione dell'Istituto.

     Nel regolamento per il personale previsto dall'art. 17, n. 3, saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo [7] .

Art. 27. - I Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono composti:

     1) da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato per ciascun ufficio dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attività produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica nella stessa proporzione prevista per il Consiglio di amministrazione;

     2) dal capo del circolo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente;

     3) dal medico provinciale;

     4) da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici;

     5) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'istituto con funzioni di segretario.

     I Comitati sono presieduti da uno dei loro componenti designato dai Comitati stessi ed approvato dal Comitato esecutivo dell'Istituto.

     I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

     La carica di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

     Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificati motivi per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Il Comitato è convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute [2].".

 

          Art. 3.

     Qualora le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, è stabilita la misura dei compensi spettanti al presidente, ai vice presidenti, e ai componenti del Collegio sindacale.

     Ai componenti del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione non è dovuto alcun compenso fisso. Ai membri degli organi suddetti sarà corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì una indennità da stabilirsi con le stesse modalità a titolo di rimborso spese, qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Istituto.

 

          Art. 5.

     Le norme contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto sono abrogate.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dall'allegato 11 della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Capoverso così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 548.

[3] Capoverso così modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 548.

[4] Capoverso così modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 548.

[5] Capoverso così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 548.

[6] Capoverso così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 548.

[7] Capoverso così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 548.