§ 42.2.c - Legge 15 dicembre 1932, n. 1581.
Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'istituto mobiliare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:15/12/1932
Numero:1581


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'istituto mobiliare italiano, con le seguenti modificazioni


§ 42.2.c - Legge 15 dicembre 1932, n. 1581. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'istituto mobiliare italiano.

(G.U. 19 dicembre 1932, n. 291).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'istituto mobiliare italiano, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 2, lettera a), le parole: contro garanzie di valori mobiliari", sono sostituite con le seguenti: contro garanzia reale di valori mobiliari ed eventualmente anche contro altre garanzie reali e personali".

     All'art. 3, lettera a), le parole: “ad emettere titoli al portatore rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori azionari", sono sostituite dalle seguenti: “ad emettere titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori pubblici e privati".

     Il comma primo dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

     I titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori e le obbligazioni emesse dall'istituto possono essere al nome o al portatore. Le obbligazioni sono rimborsabili, secondo il piano di ammortamento approvato dal consiglio di amministrazione".

     Il comma terzo dell'art. II è sostituito dal seguente:

     “Lo Stato garantisce agli enti partecipanti l'assegnazione di cui al n. 2. Per tale guisa, quando non vi sia utile, o quando, dopo effettuato l'accantonamento del 20 per cento a favore della riserva di cui al n. 1, gli utili netti non fossero sufficienti alla distribuzione del 5 per cento agli Enti partecipanti, la somma necessaria sarà anticipata dallo Stato, salvo rivalsa verso l'istituto sull'eccedenza di utili contemplata nel n. 3, che venisse a risultare dai bilanci degli esercizi successivi".

     Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente:

     “Art. 7. Sono applicabili all'istituto mobiliare italiano, rispetto agli immobili sui quali esistano ipoteche di primo grado a favore dell'istituto medesimo, le norme stabilite per gli istituti di credito fondiario negli articoli 18, 19, 20, 38, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 70 e 71 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.